Il concessionario comunica gli importi entro il 24 aprile
Il modello per l’adesione dal 7 novembre sul sito dell’agente della riscossione
Entro il 24 aprile 2017 il concessionario della riscossione (Equitalia o Riscossione Sicilia) comunicherà l’importo dovuto per la rottamazione quello delle singole rate per chi ha scelto questa modalità di pagamento.
L’adesione agevolata dei ruoli non è automatica, ma occorre che il contribuente si attivi autonomamente e che rispetti le scadenze fissate dal decreto legge.
La presentazione dell’istanza
I contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione dei ruoli dovranno presentare un’istanza all’agente della riscossione, a pena di inammissibilità, entro il 23 gennaio 2017 (il 22 gennaio cade di domenica), indicando la modalità di pagamento prescelta (se in un’unica soluzione o a rate) e con l’impegno a rinunciare al ricorso, in caso di somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio.
Per i ruoli affidati dagli enti impositori operanti su tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Sicilia, la richiesta andrà rivolta a Equitalia riscossione spa, mentre per i ruoli affidati dagli enti impositori operanti in Sicilia, la richiesta andrà rivolta a Riscossione Sicilia spa. Il facsimile dell’istanza, nonché le relative modalità di compilazione e di consegna della stessa saranno pubblicati entro il 7 novembre 2016, sui siti internet istituzionali di Equitalia e di Riscossione Sicilia spa.
L’accoglimento dell’istanza e pagamento
In caso di accoglimento dell’istanza di definizione agevolata dei ruoli, entro il 24 aprile 2017, Equitalia riscossione spa o Riscossione Sicilia spa, ciascuna per le proprie competenze, comunicheranno al contribuente istante che ha chiesto di avvalersi della rottamazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché, in caso di richiesta di pagamento in forma dilazionata, l’importo di ciascuna delle quattro rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.
Il pagamento potrà essere fatto in unica soluzione o in quattro rate, sulle quali saranno dovuti gli in- teressi da dilazione del 4,5% annuo. In caso di pagamento rateale, inoltre, le prime due rate saranno pari ad un terzo ciascuna delle somme complessivamente dovute, mentre la terza e la quarta saranno pari a un sesto ciascuna e dovranno essere pagate rispettivamente entro il 15 dicembre 2017 e il 15 marzo 2018. Occorre comunque precisare che la definizione non gode delle norme sulla rateizzazione dei debiti con Equitalia. Ne consegue che, ai fini della determinazione del numero massimo di rate concedibili, non rileva in alcun modo la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, né si applicano le disposizioni che prevedono il pagamento mensile delle rate e quelle che stabiliscono la decadenza dalla dilazione in caso di mancato pagamento (per i piani concessi dal 22 ottobre 2015) di cinque rate non consecutive. Per pagare e chiudere una volta per tutte i conti con l’agente della riscossione, una volta che ha ricevuto la risposta in merito all’importo dovuto, il debitore ha tre possibilità di pagamento, alternative tra loro: e mediante domiciliazione bancaria (soltanto però qualora ne abbia fatto esplicita richiesta in sede di istanza di definizione, indicando le coordinate bancarie del conto corrente su cui sarà effettuato l’addebito); r mediante i bollettini precompilati allegati alla risposta inviata dallo stesso agente; t recandosi direttamente allo sportello dell’agente della riscossione e versando contestualmente le somme dovute.
Blocco delle azioni cautelari ed esecutive
A seguito della presentazione della istanza di definizione, l’agente della riscossione non potrà avviare nuove azioni cautelari (come il fermo amministrativo e/o l’iscrizione di ipoteca) ed esecutive (come il pignoramento dei beni mobili anche presso terzi e/ol’ espropriazione immobiliare ), ferme restando quelle eventualmente già avviate. Al tempo stesso, però, saranno sospesi tutti i termini perentori di prescrizione e decadenza che lo stesso agente della riscossione è tenuto rispettare, così come previsto dalla normativa vigente(Dpr 602/73) ai fini della notifica dei propri atti e dell’ espletamento delle azioni cautelar i ed esecutive. Inoltre, il mancato o insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata, o anche di una sola di esse, determinerà la decadenza dalla definizione e tutto torna come prima, con la ripresa automatica delle misure cautelar i e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione da una nuova rateazione. Il fattore tempo nell’adesione agevolata dei ruoli contenuta nel decreto legge 193 è fondamentale. Un eventuale ritardo nella presentazione dell’istanza o nel pagamento anche solo di una delle rate comporta l’uscita senza appello dalla procedura agevolata. C’è poi un altro aspetto rilevante legato al calendario che riguarda la data iniziale e finale dei ruoli che possono essere rottamati. Il periodo interessato alla sanatoria copre un arco temporale di sedici anni. Il Dl 193/2016 è operativo dal giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (24 ottobre 2016); lo stesso Dl prevede che i contribuenti che intendono aderire hanno novanta giorni di tempo per farlo, e dato che il novantesimo giorno cade di domenica si slitta automaticamente al lunedì successivo.
GLI IMPORTI Entro il 24 aprile 2017 sarà comunicato l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione