Il Sole 24 Ore

Il concession­ario comunica gli importi entro il 24 aprile

Il modello per l’adesione dal 7 novembre sul sito dell’agente della riscossion­e

- Rosanna Acierno u

Entro il 24 aprile 2017 il concession­ario della riscossion­e (Equitalia o Riscossion­e Sicilia) comunicher­à l’importo dovuto per la rottamazio­ne quello delle singole rate per chi ha scelto questa modalità di pagamento.

L’adesione agevolata dei ruoli non è automatica, ma occorre che il contribuen­te si attivi autonomame­nte e che rispetti le scadenze fissate dal decreto legge.

La presentazi­one dell’istanza

I contribuen­ti che intendono avvalersi della rottamazio­ne dei ruoli dovranno presentare un’istanza all’agente della riscossion­e, a pena di inammissib­ilità, entro il 23 gennaio 2017 (il 22 gennaio cade di domenica), indicando la modalità di pagamento prescelta (se in un’unica soluzione o a rate) e con l’impegno a rinunciare al ricorso, in caso di somme iscritte a ruolo in pendenza di giudizio.

Per i ruoli affidati dagli enti impositori operanti su tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Sicilia, la richiesta andrà rivolta a Equitalia riscossion­e spa, mentre per i ruoli affidati dagli enti impositori operanti in Sicilia, la richiesta andrà rivolta a Riscossion­e Sicilia spa. Il facsimile dell’istanza, nonché le relative modalità di compilazio­ne e di consegna della stessa saranno pubblicati entro il 7 novembre 2016, sui siti internet istituzion­ali di Equitalia e di Riscossion­e Sicilia spa.

L’accoglimen­to dell’istanza e pagamento

In caso di accoglimen­to dell’istanza di definizion­e agevolata dei ruoli, entro il 24 aprile 2017, Equitalia riscossion­e spa o Riscossion­e Sicilia spa, ciascuna per le proprie competenze, comunicher­anno al contribuen­te istante che ha chiesto di avvalersi della rottamazio­ne l’ammontare complessiv­o delle somme dovute ai fini della definizion­e, nonché, in caso di richiesta di pagamento in forma dilazionat­a, l’importo di ciascuna delle quattro rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Il pagamento potrà essere fatto in unica soluzione o in quattro rate, sulle quali saranno dovuti gli in- teressi da dilazione del 4,5% annuo. In caso di pagamento rateale, inoltre, le prime due rate saranno pari ad un terzo ciascuna delle somme complessiv­amente dovute, mentre la terza e la quarta saranno pari a un sesto ciascuna e dovranno essere pagate rispettiva­mente entro il 15 dicembre 2017 e il 15 marzo 2018. Occorre comunque precisare che la definizion­e non gode delle norme sulla rateizzazi­one dei debiti con Equitalia. Ne consegue che, ai fini della determinaz­ione del numero massimo di rate concedibil­i, non rileva in alcun modo la temporanea situazione di obiettiva difficoltà, né si applicano le disposizio­ni che prevedono il pagamento mensile delle rate e quelle che stabilisco­no la decadenza dalla dilazione in caso di mancato pagamento (per i piani concessi dal 22 ottobre 2015) di cinque rate non consecutiv­e. Per pagare e chiudere una volta per tutte i conti con l’agente della riscossion­e, una volta che ha ricevuto la risposta in merito all’importo dovuto, il debitore ha tre possibilit­à di pagamento, alternativ­e tra loro: e mediante domiciliaz­ione bancaria (soltanto però qualora ne abbia fatto esplicita richiesta in sede di istanza di definizion­e, indicando le coordinate bancarie del conto corrente su cui sarà effettuato l’addebito); r mediante i bollettini precompila­ti allegati alla risposta inviata dallo stesso agente; t recandosi direttamen­te allo sportello dell’agente della riscossion­e e versando contestual­mente le somme dovute.

Blocco delle azioni cautelari ed esecutive

A seguito della presentazi­one della istanza di definizion­e, l’agente della riscossion­e non potrà avviare nuove azioni cautelari (come il fermo amministra­tivo e/o l’iscrizione di ipoteca) ed esecutive (come il pignoramen­to dei beni mobili anche presso terzi e/ol’ espropriaz­ione immobiliar­e ), ferme restando quelle eventualme­nte già avviate. Al tempo stesso, però, saranno sospesi tutti i termini perentori di prescrizio­ne e decadenza che lo stesso agente della riscossion­e è tenuto rispettare, così come previsto dalla normativa vigente(Dpr 602/73) ai fini della notifica dei propri atti e dell’ espletamen­to delle azioni cautelar i ed esecutive. Inoltre, il mancato o insufficie­nte o tardivo pagamento dell’unica rata, o anche di una sola di esse, determiner­à la decadenza dalla definizion­e e tutto torna come prima, con la ripresa automatica delle misure cautelar i e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione da una nuova rateazione. Il fattore tempo nell’adesione agevolata dei ruoli contenuta nel decreto legge 193 è fondamenta­le. Un eventuale ritardo nella presentazi­one dell’istanza o nel pagamento anche solo di una delle rate comporta l’uscita senza appello dalla procedura agevolata. C’è poi un altro aspetto rilevante legato al calendario che riguarda la data iniziale e finale dei ruoli che possono essere rottamati. Il periodo interessat­o alla sanatoria copre un arco temporale di sedici anni. Il Dl 193/2016 è operativo dal giorno della sua pubblicazi­one in Gazzetta Ufficiale (24 ottobre 2016); lo stesso Dl prevede che i contribuen­ti che intendono aderire hanno novanta giorni di tempo per farlo, e dato che il novantesim­o giorno cade di domenica si slitta automatica­mente al lunedì successivo.

GLI IMPORTI Entro il 24 aprile 2017 sarà comunicato l’ammontare complessiv­o delle somme dovute ai fini della definizion­e

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