Il beneficio e i suoi limiti
Nel caso delle multe stradali, sono abbuonati solo gli interessi: nessun taglio alla sanzione
Tra gli interessi rientrano sia quelli di mora sia la maggiorazione semestrale imposta dall’articolo 27 della legge 689/1981 nel caso delle sanzioni amministrative
Non sono ammesse ad alcun beneficio le cartelle legate a illeciti penali, come la guida in stato di ebbrezza media o grave o sotto effetto di droghe
Non conta il fatto che l’infrazione sia accertata da corpi di polizia statali o locali, ma in quest’ultimo caso niente benefici se l’ente riscuote in proprio sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna». Tradotto in termini stradali, ciò vuol dire che non sono sanabili in modo agevolato le pendenze per le (poche) infrazioni di natura penale previste dal Codice della strada. A partire dalla guida in stato di ebbrezza (tranne quella lieve, cioè con tasso alcolemico compreso tra 0,51 e 0,80 grammi/litro, che dall’estate 2010 ha natura amministrativa e quindi è sanabile, come pure la violazione dell’ ”alcol zero” imposto dall’articolo 186-bis a neopatentati e conducenti professionali) o sotto l’effetto di droghe e il rifiuto di sottoporsi ai relativi test.
Le altre violazioni di natura penale previste dal Codice sono le gare clandestine su strada, la falsificazione, alterazione o manomissione di targhe, l’uso di targa falsa, manomessa o alterata, la guida senza patente in caso di recidiva nel corso di un biennio, la fuga dopo incidente con danni a persone, l’omissione di soccorso a feriti in incidente e l’inosservanza dell’obbligo di sospendere una determinata attività (che riguarda, per esempio, chi svolge lavori stradali in modo non regolare).
A maggior ragione sono esclusi dalla rottamazione delle cartelle gli illeciti stradali che sono inclusi direttamente nel Codice penale, come omicidio, lesioni e guida con patente sospesa per chi è sottoposto a misura di prevenzione personale in base alle norme antimafia.