Via al credito d’imposta per il sisma di agosto
pI soggetti che hanno subito danni dal terremoto avvenuto in centro Italia il 24 agosto 2016 possono usufruire del credito d’imposta a copertura del rimborso dei finanziamenti ottenuti. È stato infatti emanato ieri il provvedimento del Direttore della Agenzia delle Entrate n. 186585, con il quale sono state stabilite le modalità per la fruizione. I soggetti danneggiati hanno diritto ad un ristorno corrispondente a capitale (definito «sorte capitale» e cioè capitale originario), interessi dovuti e le spese strettamente necessarie per la gestione dei medesimi finanziamenti. Il credito di imposta viene utilizzato dai soggetti beneficiari del finanziamento per corrispondere le rate all’isti- tuto bancario erogante.
Come è accaduto in occasione del precedente sisma in Emilia Romagna, le banche recuperano le rate dei finanziamenti concessi (capitale, interessi e spese) mediante compensazione (articolo 17 del Dlgs 241/1997) quindi con i propri tributi e contributi a debito. La compensazione da parte dei soggetti erogatori avviene anche oltre i limiti di 700.000 euro annui e non opera nemmeno il limite di 250.000 euro di cui alla legge 244/2007 articolo 1 , comma 53. I finanziatori possono procedere alla cessione di questi crediti d’imposta nell’ambito del gruppo societario, senza particolari formalità.