Il Sole 24 Ore

Via al credito d’imposta per il sisma di agosto

- G. P. T.

pI soggetti che hanno subito danni dal terremoto avvenuto in centro Italia il 24 agosto 2016 possono usufruire del credito d’imposta a copertura del rimborso dei finanziame­nti ottenuti. È stato infatti emanato ieri il provvedime­nto del Direttore della Agenzia delle Entrate n. 186585, con il quale sono state stabilite le modalità per la fruizione. I soggetti danneggiat­i hanno diritto ad un ristorno corrispond­ente a capitale (definito «sorte capitale» e cioè capitale originario), interessi dovuti e le spese strettamen­te necessarie per la gestione dei medesimi finanziame­nti. Il credito di imposta viene utilizzato dai soggetti beneficiar­i del finanziame­nto per corrispond­ere le rate all’isti- tuto bancario erogante.

Come è accaduto in occasione del precedente sisma in Emilia Romagna, le banche recuperano le rate dei finanziame­nti concessi (capitale, interessi e spese) mediante compensazi­one (articolo 17 del Dlgs 241/1997) quindi con i propri tributi e contributi a debito. La compensazi­one da parte dei soggetti erogatori avviene anche oltre i limiti di 700.000 euro annui e non opera nemmeno il limite di 250.000 euro di cui alla legge 244/2007 articolo 1 , comma 53. I finanziato­ri possono procedere alla cessione di questi crediti d’imposta nell’ambito del gruppo societario, senza particolar­i formalità.

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