Avvisi esecutivi, sanatoria ammessa
Via libera alla rottamazione delle somme derivanti da avvisi di accertamento esecutivi e da avvisi di addebito dell’Inps. È possibile inoltre scegliere i carichi da definire, anche se fanno parte di una stessa cartella o avviso. Istituzione infine di una apposita casella di pec per ciascuna sede regionale di Equitalia, alla quale trasmettere l’istanza di definizione, con allegato il documento di identità. Sono questi i principali chiarimenti desumibili dal modello di istanza di definizione approvato da Equitalia, ai fini dell’attivazione della procedura prevista dall’articolo 6 del Dl 193/2016.
La norma di riferimento menziona unicamente i carichi iscritti in ruoli coattivi. La formazione del ruolo, tuttavia, non è contemplata né negli atti di accertamento esecutivi, notificati dall’agenzia delle Entrate, né negli avvisi di addebito dell’Inps. Non vi erano, però, motivi per dubitare che anche tali provvedimenti rientrassero nella sanatoria, in primo luogo, per evitare evidenti irragionevoli disparità di trattamento. Non va inoltre dimenticato che l’articolo 29 del Dl 78/2010, contiene una disposizione di salvaguardia che estende tutte le norme di riscossione tramite ruolo alla speciale procedura di affidamento dei carichi tributari.
Il modello di istanza conferma tale impostazione, richiamando l’indicazione per l’appunto tanto degli accertamenti esecutivi che degli av- visi di addebito.
Un’altra importante precisazione riguarda la possibilità di scegliere i carichi da definire. Vi è un riquadro apposito da compilare qualora il debitore decida di rottamare solo alcune partite incluse nella medesima cartella o avviso. I motivi possono essere i più disparati. Si pensi, ad esempio, alla possibilità che nella stessa cartella siano iscritti sia tributi erariali che tributi locali e che per i secondi sia maturata la prescrizione. In tale eventualità, non avrebbe senso prescrivere la rottamazione completa degli importi a ruolo, poiché si imporrebbe il pagamento di somme in effetti non dovute. Dall’esame del modello di Equitalia si desume che tale facoltà di scelta possa riguardare anche le partite in contestazione. Pertanto, se l’atto di accertamento impugnato, per il quale vi è stato l’affidamento del carico tributario, riguarda, ad esempio, sia Iva che Ires, il contribuente è libero di rottamare l’una o l’altra delle imposte.
Non si ravvisano inoltre precisazioni in ordine alla sorte dei giudizi pendenti, con riferimento alla porzione non rotta- mata. Si pensi a una sentenza di Ctp sfavorevole al contribuente, dopo la quale l’ufficio abbia affidato a Equitalia complessivamente i due terzi della pretesa accertata. Se si definisce tale affidamento, ci si chiede quale sia la sorte della controversia per il restante terzo. Se da un lato, sembra corretto assumere la prosecuzione del giudizio per la parte non definita, dall’altro, il fatto che la legge, come pure l’istanza, sembri richiedere la rinuncia all’intero giudizio, induce alla conclusione opposta.
Sotto il profilo strettamente procedurale, si segnala l’istituzione di apposite caselle di pec per ciascuna sede regionale di Equitalia, dedicate alla trasmissione dell’istanza di rottamazione. A tale istanza deve in tal caso essere allegata copia del documento di identità.
Il modello non dà indicazioni utili a stabilire quale sia il momento di perfezionamento della definizione. Viene ribadito che il mancato o insufficiente versamento anche di una sola rata comporta la caducazione dei benefici di legge.
Sarebbe invece necessario precisare che, se non si versa nei termini la prima rata, rimane comunque valida la dilazione originaria.