Il Sole 24 Ore

Avvisi esecutivi, sanatoria ammessa

- Luigi Lovecchio

Via libera alla rottamazio­ne delle somme derivanti da avvisi di accertamen­to esecutivi e da avvisi di addebito dell’Inps. È possibile inoltre scegliere i carichi da definire, anche se fanno parte di una stessa cartella o avviso. Istituzion­e infine di una apposita casella di pec per ciascuna sede regionale di Equitalia, alla quale trasmetter­e l’istanza di definizion­e, con allegato il documento di identità. Sono questi i principali chiariment­i desumibili dal modello di istanza di definizion­e approvato da Equitalia, ai fini dell’attivazion­e della procedura prevista dall’articolo 6 del Dl 193/2016.

La norma di riferiment­o menziona unicamente i carichi iscritti in ruoli coattivi. La formazione del ruolo, tuttavia, non è contemplat­a né negli atti di accertamen­to esecutivi, notificati dall’agenzia delle Entrate, né negli avvisi di addebito dell’Inps. Non vi erano, però, motivi per dubitare che anche tali provvedime­nti rientrasse­ro nella sanatoria, in primo luogo, per evitare evidenti irragionev­oli disparità di trattament­o. Non va inoltre dimenticat­o che l’articolo 29 del Dl 78/2010, contiene una disposizio­ne di salvaguard­ia che estende tutte le norme di riscossion­e tramite ruolo alla speciale procedura di affidament­o dei carichi tributari.

Il modello di istanza conferma tale impostazio­ne, richiamand­o l’indicazion­e per l’appunto tanto degli accertamen­ti esecutivi che degli av- visi di addebito.

Un’altra importante precisazio­ne riguarda la possibilit­à di scegliere i carichi da definire. Vi è un riquadro apposito da compilare qualora il debitore decida di rottamare solo alcune partite incluse nella medesima cartella o avviso. I motivi possono essere i più disparati. Si pensi, ad esempio, alla possibilit­à che nella stessa cartella siano iscritti sia tributi erariali che tributi locali e che per i secondi sia maturata la prescrizio­ne. In tale eventualit­à, non avrebbe senso prescriver­e la rottamazio­ne completa degli importi a ruolo, poiché si imporrebbe il pagamento di somme in effetti non dovute. Dall’esame del modello di Equitalia si desume che tale facoltà di scelta possa riguardare anche le partite in contestazi­one. Pertanto, se l’atto di accertamen­to impugnato, per il quale vi è stato l’affidament­o del carico tributario, riguarda, ad esempio, sia Iva che Ires, il contribuen­te è libero di rottamare l’una o l’altra delle imposte.

Non si ravvisano inoltre precisazio­ni in ordine alla sorte dei giudizi pendenti, con riferiment­o alla porzione non rotta- mata. Si pensi a una sentenza di Ctp sfavorevol­e al contribuen­te, dopo la quale l’ufficio abbia affidato a Equitalia complessiv­amente i due terzi della pretesa accertata. Se si definisce tale affidament­o, ci si chiede quale sia la sorte della controvers­ia per il restante terzo. Se da un lato, sembra corretto assumere la prosecuzio­ne del giudizio per la parte non definita, dall’altro, il fatto che la legge, come pure l’istanza, sembri richiedere la rinuncia all’intero giudizio, induce alla conclusion­e opposta.

Sotto il profilo strettamen­te procedural­e, si segnala l’istituzion­e di apposite caselle di pec per ciascuna sede regionale di Equitalia, dedicate alla trasmissio­ne dell’istanza di rottamazio­ne. A tale istanza deve in tal caso essere allegata copia del documento di identità.

Il modello non dà indicazion­i utili a stabilire quale sia il momento di perfeziona­mento della definizion­e. Viene ribadito che il mancato o insufficie­nte versamento anche di una sola rata comporta la caducazion­e dei benefici di legge.

Sarebbe invece necessario precisare che, se non si versa nei termini la prima rata, rimane comunque valida la dilazione originaria.

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