Per la coassicurazione Iva da «soppesare»
Il regime di esenzione Iva per le operazioni di assicurazione non si estende automaticamente alle altre prestazioni collegate. Intanto il giudice deve sempre accertare se vi sia una prestazione accessoria a cui applicare la stessa disciplina Iva della prestazione principale. Poi il regime di esenzione, in quanto derogatorio rispetto a quello ordinario d’imponibilità, necessita sempre di un idoneo vaglio per individuare ai fini Iva gli elementi caratteristici dell’operazione economica. Così la sentenza n. 22429/16 della Cassazione, depositata ieri.
L’amministrazione accerta il 2003 a un’assicurazione del ramo danni per aver omesso di assoggettare a Iva i costi riaddebitati pro quota ad altre imprese del settore per i servizi di coassicurazione resi loro. La società si oppone in Ctp. I corrispettivi percepiti sono esenti Iva ex art. 10, comma 1, n. 2 del Dpr 633/72 in quanto le prestazioni rese, non scindibili rispetto al contratto principale, sono da considerarsi a esso accesso- rie e ugualmente esenti.
L'Amministrazione resiste. Le prestazioni rese non sono un unicum rispetto a quelle inerenti al contratto d’assicurazione in quanto la contribuente agisce in nome proprio ma per conto delle coassicuratrici, ponendo in essere prestazioni imponibili Iva.
I giudici di merito danno ragione alla contribuente e l’Amministrazione si rivolge in Cassazione, la quale accoglie il ricorso in primo luogo perchè il giudice deve sempre accertare, dal punto di vista economico, se sussista un’uni- ca prestazione assicurativa esente Iva e una prestazione imponibile per un diverso servizio reso o se una delle due prestazioni possa considerarsi principale e l’altra invece accessoria a cui applicare la stessa disciplina Iva della principale. Ciò in quanto ai fini Iva secondo la giurisprudenza della Corte Ue si ha una prestazione unica quando uno o più elementi confluiscono nella prestazione principale e accessoria a quella principale se la clientela può così migliorare le condizioni di fruizione del servizio principale.
In secondo luogo per la Cassazione il regime d’esenzione previsto dall’art. 10, comma 1, n. 2 del Dpr 633/72 per le operazioni di assicurazione deroga al regime ordinario di imponibilità e quindi occorre l’individuazione degli elementi caratteristici dell’operazione per poterlo estendere, dal punto di vista economico, alle altre prestazioni collegate. Ciò perché occorre stabilire se l’operazione controversa possa essere unitariamente considerata ai fini Iva come unica operazione di assicurazione o come plurima operazione costituita da distinte prestazioni indipendenti riconducibili a prestazioni accessorie.