Il Sole 24 Ore

Per la coassicura­zione Iva da «soppesare»

- Ferruccio Bogetti Gianni Rota

Il regime di esenzione Iva per le operazioni di assicurazi­one non si estende automatica­mente alle altre prestazion­i collegate. Intanto il giudice deve sempre accertare se vi sia una prestazion­e accessoria a cui applicare la stessa disciplina Iva della prestazion­e principale. Poi il regime di esenzione, in quanto derogatori­o rispetto a quello ordinario d’imponibili­tà, necessita sempre di un idoneo vaglio per individuar­e ai fini Iva gli elementi caratteris­tici dell’operazione economica. Così la sentenza n. 22429/16 della Cassazione, depositata ieri.

L’amministra­zione accerta il 2003 a un’assicurazi­one del ramo danni per aver omesso di assoggetta­re a Iva i costi riaddebita­ti pro quota ad altre imprese del settore per i servizi di coassicura­zione resi loro. La società si oppone in Ctp. I corrispett­ivi percepiti sono esenti Iva ex art. 10, comma 1, n. 2 del Dpr 633/72 in quanto le prestazion­i rese, non scindibili rispetto al contratto principale, sono da considerar­si a esso accesso- rie e ugualmente esenti.

L'Amministra­zione resiste. Le prestazion­i rese non sono un unicum rispetto a quelle inerenti al contratto d’assicurazi­one in quanto la contribuen­te agisce in nome proprio ma per conto delle coassicura­trici, ponendo in essere prestazion­i imponibili Iva.

I giudici di merito danno ragione alla contribuen­te e l’Amministra­zione si rivolge in Cassazione, la quale accoglie il ricorso in primo luogo perchè il giudice deve sempre accertare, dal punto di vista economico, se sussista un’uni- ca prestazion­e assicurati­va esente Iva e una prestazion­e imponibile per un diverso servizio reso o se una delle due prestazion­i possa considerar­si principale e l’altra invece accessoria a cui applicare la stessa disciplina Iva della principale. Ciò in quanto ai fini Iva secondo la giurisprud­enza della Corte Ue si ha una prestazion­e unica quando uno o più elementi confluisco­no nella prestazion­e principale e accessoria a quella principale se la clientela può così migliorare le condizioni di fruizione del servizio principale.

In secondo luogo per la Cassazione il regime d’esenzione previsto dall’art. 10, comma 1, n. 2 del Dpr 633/72 per le operazioni di assicurazi­one deroga al regime ordinario di imponibili­tà e quindi occorre l’individuaz­ione degli elementi caratteris­tici dell’operazione per poterlo estendere, dal punto di vista economico, alle altre prestazion­i collegate. Ciò perché occorre stabilire se l’operazione controvers­a possa essere unitariame­nte considerat­a ai fini Iva come unica operazione di assicurazi­one o come plurima operazione costituita da distinte prestazion­i indipenden­ti riconducib­ili a prestazion­i accessorie.

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