Il Sole 24 Ore

Prostituzi­one, proventi da tassare

- Antonio iorio

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22413, conferma che i proventi da attività di meretricio scontano le imposte sui redditi e si collocano all’interno della categoria dei redditi diversi.

I giudici di legittimit­à hanno confermato l’interpreta­zione della Commission­e regionale secondo cui in questo caso si è alle prese con un reddito derivante da lavoro autonomo non esercitato abitualmen­te ovvero dall’assunzione degli obblighi di fare o permettere.

Al di là della singolarit­à della vicenda, la pronuncia suscita più di qualche perplessit­à, perché occorrereb­be comprender­e, almeno per chi esercita tale profession­e non in via occasional­e, cosa fare per evitare le sanzioni conseguent­i alla sicura infedele/omessa dichiarazi­one. Non c’ è dubbio che la non occasional­ità della prestazion­e di lavoro autonomo, impone obblighi Iva in capo al contribuen­te: è noto però che non sia possibile regolarizz­are la profession­e più antica del mondo. Ne consegue, da un lato, l’impossibil­ità di porre in essere i previsti adempiment­i contabili e fiscali per risultare in regola con la normativa fiscale; dall’altro, l’inevitabil­e pretesa dell’amministra­zione di sottoporre a tassazione tali proventi che, però, a questo punto, comporta anche l’irrogazion­e di sanzioni (non evitabili).

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