Prostituzione, proventi da tassare
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 22413, conferma che i proventi da attività di meretricio scontano le imposte sui redditi e si collocano all’interno della categoria dei redditi diversi.
I giudici di legittimità hanno confermato l’interpretazione della Commissione regionale secondo cui in questo caso si è alle prese con un reddito derivante da lavoro autonomo non esercitato abitualmente ovvero dall’assunzione degli obblighi di fare o permettere.
Al di là della singolarità della vicenda, la pronuncia suscita più di qualche perplessità, perché occorrerebbe comprendere, almeno per chi esercita tale professione non in via occasionale, cosa fare per evitare le sanzioni conseguenti alla sicura infedele/omessa dichiarazione. Non c’ è dubbio che la non occasionalità della prestazione di lavoro autonomo, impone obblighi Iva in capo al contribuente: è noto però che non sia possibile regolarizzare la professione più antica del mondo. Ne consegue, da un lato, l’impossibilità di porre in essere i previsti adempimenti contabili e fiscali per risultare in regola con la normativa fiscale; dall’altro, l’inevitabile pretesa dell’amministrazione di sottoporre a tassazione tali proventi che, però, a questo punto, comporta anche l’irrogazione di sanzioni (non evitabili).