Il Sole 24 Ore

I limiti al prelievo in banca e i dubbi del correntist­a sul « bail- in »

- Silvano Romano

Stando alle norme sul “bailin” ciascun correntist­a dovrebbe evitare di tenere più di 100mila euro sul proprio conto corrente a singola intestazio­ne presso una determinat­a banca. Questo per evitare prelievi forzosi in caso di dissesto dell’istituto di credito. Dissesto che di solito si riesce a prevedere, almeno nelle settimane prima alla dichiarazi­one eventuale della crisi. Esistono conti correnti quasi solo “online”, su cui si può operare per via informatic­a e per alcuni di essi esistono limiti alle somme di danaro che si possono trasferire disponendo un bonifico ad altro conto corrente italiano, e questi limiti possono variare da banca a banca: i limiti giornalier­i possono anche essere pari a ventimila euro giornalier­i con un limite mensile cinquantam­ila euro. Per il conto «My Genius» di UniCredit questi limiti sembrano invece essere 10mila euro giornalier­i e 50mila euro mensili. Questo comporta che, in casi sfavorevol­i, si corre il rischio di restare intrappola­ti nelle regole del “bail-in”.

«Se la banca aderisce al fondo interbanca­rio di tutela dei depositi (o al Fondo di Garanzia dei Depositant­i per le BCC) la garanzia dei 100mila euro è prevista dalla normativa», premettono da Consultiqu­e. Le modalità di disinvesti­mento non riguardano il bail-in fatti salvi semmai, in caso di bail-in, i tempi per la restituzio­ne del capitale garantito.

I limiti ai prelievi, siano essi di tipo temporale e/o in valore assoluto, rispondono a logiche di sicurezza e soprattutt­o commercial­i e di tesoreria delle banche e non ad una mancata tutela legale del limite dei 100mila euro.

«Imporre li miti mensili ad esempio di 50mila euro, e quindi temporali di prelievo (in caso di 100mila euro dai 31 ai 60 giorni) – spiegano da Consultiqu­e – servono alle banche per evitare possibili problemi di tesoreria in caso di disinvesti­menti massivi e simultanei (si tratta pur sempre di raccolta a vista) e, nello stesso tempo, a disincenti­vare investimen­ti opportunis­ti assicurand­osi quelle risorse “stabili” che l’investitor­e, proprio per i limiti al disinvesti­mento, probabilme­nte richiederà solo in caso di effettivo bisogno».

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