Il Sole 24 Ore

Notifica cartelle, l’onere della prova «pesa» sulle Entrate

- Laura Ambrosi

pSe il contribuen­te eccepisce l’omessa notifica di una cartella proponendo ricorso solo contro l’agenzia delle Entrate, quest’ultima è tenuta a chiamare in causa l’agente della riscossion­e affinché produca la documentaz­ione probatoria richiesta. In difetto subisce i conseguent­i esiti negativi del giudizio. È questa una delle interessan­ti indicazion­i che emergono dalla lettura della sentenza n. 22729 della Corte di cassazione depositata ieri.

La controvers­ia traeva origine dalla notifica a una contribuen­te di più avvisi di mora relativi a cartelle di pagamento emesse per la definitivi­tà di un accertamen­to.

I provvedime­nti venivano impugnati contro l’agenzia delle Entrate, eccependo l’omessa notifica delle prodromich­e cartelle. Il giudice di merito, sia in primo sia in secondo grado, confermava l’illegittim­ità dell’operato dell’amministra­zione in assenza di prove contrarie rispetto alla tesi della contribuen­te. Peraltro, il collegio di appello confermava anche la correttezz­a dell’impugnazio­ne nei confronti dell’agenzia delle Entrate stante la sua legittimaz­ione passiva. Avverso la decisione, l’Ufficio ricorreva i n cassazione, lamentando che la Ctr non poteva riversare l’onere probatorio sull’agenzia, poiché la procedura notificato­ria era a carico di Equitalia. I giudici di legittimit­à hanno precisato che in tema di riscossion­e attraverso cartella di pagamento, è facoltà del contribuen­te scegliere se eccepire vizi di notifica o di merito della pretesa. In en- trambi i casi, la legittimaz­ione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario e non all’agente della riscossion­e. Quest’ultimo, peraltro, anche ove fosse l’unico destinatar­io dell’impugnazio­ne, dovrebbe chiamare in giudizio il titolare del credito poiché in caso contrario è tenuto a rispondere dell’esito della lite.

Con riguardo all’onere probatorio, la Corte ha affermato che l’ente creditore può chiamare in causa il concession­ario affinchè produca la docu-

LA DECISIONE In caso di giudizio l’agenzia dovrà chiamare in causa l’agente della riscossion­e per produrre i documenti utili al procedimen­to

mentazione probatoria necessaria, senza che ciò possa gravare sul contribuen­te.

La Cassazione, infine, ha dato atto della consapevol­ezza di tale incombenza da parte dell’ufficio in quanto previsto con dalla circolare 51/2008.

Questa ultima consideraz­ione dei giudici è importante poiché pare richiamare l’attenzione degli uffici al rispetto delle proprie circolari. Sebbene, infatti, si tratti di mere interpreta­zioni non vincolanti né per il giudice né per il contribuen­te, è verosimile che quanto meno debbano considerar­si linee guida per gli uffici “operativi” dell’agenzia delle Entrate. In caso contrario, infatti, occorrereb­be interrogar­si sull’utilità di tali documenti.

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