Il Sole 24 Ore

Più tempo e più rate per la sanatoria delle cartelle

Ammessi i ruoli affidati fino al 31 dicembre 2016 - Può ader ire anche chi ha un piano di dilazione in corso Massimo cinque rate: il 70% da versare l’anno prossimo, il 30% da saldare entro il 2018

- Marco Mobili Giovanni Parente

Si sposta dal 23 gennaio 2017 al 31 marzo 2017 il termine per presentare la domanda per la sanatoria delle cartelle, mentre le rate salgono da 4 a 5. Intanto arriva ancheil modello da utilizzare.

pCambia il calendario per la rottamazio­ne delle cartelle. Si sposta, infatti, dal 23 gennaio 2017 al 31 marzo 2017 il termine per presentare l’istanza di adesione per la quale Equitalia venerdì scorso ha già diffuso il modello e iere ha reso disponibil­e una guida alla compilazio­ne (si veda il servizio nella pagina a fianco). E anche chi avesse già presentato l’istanza avrà tempo sempre fino al prossimo 31 marzo per poterla integrare. Contestual­mente viene dato più tempo all’agente della riscossion­e per rispondere alle istanze presentate dai contribuen­ti: la scadenza per presentare il conto “dovuto” con la rottamazio­ne – e quindi al netto di sanzioni e interessi di mora – slitta dal 24 aprile al 31 maggio del prossimo anno. A questo si aggiunge un’altra grande novità sulle rate di pagamento. La versione del decreto ora in vigore prevede un massimo di quattro rate di cui l’ultima da saldare entro il 15 marzo 2018. Con l’emendament­o approvato ieri, invece, le rate diventano 5, con l’obbligo di versare il 70% nel 2017 e il restante 30% l’anno successivo. Per le scadenze si prevede che la prima sia dovuta a luglio, mentre le altre due a settembre e novembre. Per il 2018 si dovrà pagare ad aprile e settembre.

Per quanto riguarda il perimetro della rottamazio­ne la modifica approvata all’unanimità dalle Commission­i Bilancio e Finanze allarga la sanatoria ai ruoli affida- ti per la riscossion­e fino al 31 dicembre 2016, quindi rientrerà anche l’anno in corso escluso dalla versione attualment­e in vigore.

Altra novità di rilievo riguarda i contribuen­ti che hanno un piano di dilazione dei pagamenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversion­e del Dl fiscale. Questi soggetti, infatti, potranno aderire alla rottamazio­ne se sono trascorsi meno di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento o di un accertamen­to esecutivo delle Entrate.

Con un altro emendament­o approvato ieri viene previsto che nei confronti di chi aderisce alla sanatoria sono sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizion­e agevolata, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento che derivano da precedenti piani di dilazione già in essere relativame­nte alle rate di queste dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.

Da registrare anche la possibilit­à per Comuni e Regioni che riscuotono attraverso ingiunzion­e di pagamento e non attraverso ruolo (i comuni sono circa 4.500) di in una sanatoria delle sanzioni. In questo caso gli enti interessat­i dovranno deliberare le rispettive entrate che potranno essere sgravate da sanzioni (scritta così resterebbe­ro dovuti però gli interessi) e il numero di rate in cui si potrà rottamare anche la somma dovuta.

Inoltre, le esclusioni alla rottamazio­ne sono state estese anche alle sanzioni irrogate dalle authority, dalla Consob, dall’Ivass o ancora dalla Banca d’Italia .

Con un emendament­o dei relatori – Giovanni Sanga (Pd) e Paolo Tancredi (Ap) – chiarisce che la prededucib­ilità opera sia per i debitori soggetti a procedure concorsual­i, sia nel caso di procedure di composizio­ne negoziale della crisi d’impresa contemplat­e nella legge fallimenta­re.

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