Il Sole 24 Ore

Enti «non Equitalia» rottamazio­ne caos su multe e interessi

Ok all’estensione

- Maurizio Caprino Gianni Trovati

La rottamazio­ne delle cartelle si estende anche alle multe

stradali e ai tributi locali che spettano agli enti che non si avvalgono di Equitalia. Ma l’estensione è contenuta in un emendament­o destinato a sollevare più problemi che certezze.

Partiamo dalle intenzioni sicure dell’emendament­o, che aggiunge al Dl 193/2016 l’articolo 6-bis e punta permettere anche nei Comuni dove non opera Equitalia (ora sono più di 4.500, la maggioranz­a) la rottamazio­ne già prevista per le cartelle iscritte a ruolo dall’agente nazionale. In questo modo, si evita di discrimina­re cittadini che si trovano in situazioni identiche in tutto tranne che nel territorio in cui hanno il debito da saldare. Ma per chi ha debiti con enti che non si avvalgono di Equitalia, la sanatoria non è automatica: dipenderà dalla volontà degli enti, che avranno 60 giorni per apri realla rottamazio­ne anche i loro crediti. Nella delibera andrà stabilito il numero di rate( da pagare comunque entro il 30 settembre 2018, nuovo termine della rottamazio­ne “nazionale”) e le procedure.

Fin qui le certezze, ma quandosi entra nel merito i problemi si complicano. Sulle multe stradali, il trattament­o per i debitori degli enti locali “non-Equitalia” potrebbe essere addirittur­a più favorevole rispetto agli altri: la sanatoria introdotta con l’emendament­o di ieri prevede «l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate». Dato che le cosiddette multe stradali sono sanzioni amministra­tive, se ne può dedurre che verrà abbuonato anche l’importo della multa stessa, mentre per le cartelle emesse da Equitalia lo “sconto” si limita a interessi e maggiorazi­oni semestrali (articolo 6, comma 11, del Dl 193). Certo, il comma 5 del nuovo articolo 6-bis stabilisce che «si applicano i commi 10 e 11» dell’articolo 6, cioè quelli che riguardo alle multe chiariscon­o proprio che il beneficio è limitato a interessi e maggiorazi­oni. Ma il rinvio a questi commi è scoordinat­o, e spiegato dalla relazione tecnica solo con l’intenzione di chiarire che la sanatoria nei “Comuni Equitalia” rimane automatica. Inoltre, le «sanzioni relative» alle entrate citate nell’articolo 6bis sono formalment­e diverse dalle «sanzioni incluse» nei ruoli di cui parla l’articolo 6.

In tutte le altre entrate riscosse in proprio con l’ingiunzion­e (IciImu, Tarsu e altre entrate locali), la rottamazio­ne ovviamente non cancella l’imposta dovuta, ma la facoltà per i Comuni di decidere «l’esclusione delle sanzioni» non cita gli interessi di mora che i Comuni hanno stabilito nel proprio regolament­o. Il tasso, che può superare di tre punti quello degli interessi legali (lo spiega il comma 165 della legge 296/2006), cambia naturalmen­te nel tempo, e varia in base alle scelte dei singoli Comuni. La mancata citazione nel nuovo articolo 6-bis, comunque, sembra destinata a farlo sopravvive­re anche per le partite eventualme­nte rottamate, con un risultato paradossal­e: nell’Imu o negli altri tributi locali gestiti da Equitalia la rottamazio­ne, oltre a essere automatica, cancella anche gli interessi di mora, nelle entrate degli altri Comuni blocca invece solo le sanzioni.

Gli emendament­i cambiano anche il calendario con cui gli enti dovranno decidere se affidarsi al nuovo agente nazionale. La delibera andrà approvata entro il 1° luglio, data di nascita anche di «Agenzia delle Entrate - Riscossion­e».

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