Accise, prescrizione lunga se c’è reato
pNuove regole per l’accertamento, il rimborso e la prescrizione da parte dell’agenzia delle Dogane relativamente a tutti i prodotti soggetti ad accisa (prodotti energetici, alcolici e tabacchi); introdotte agevolazioni per il gasolio commerciale usato come carburante e ampliato il beneficio per la produzione di forza motrice con motori fissi utilizzati in specifiche strutture e azionati con pro- dotti diversi dal gas naturale o per l’azionamento di macchine impiegate nei porti; modificate le regole sui depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche; ipotesi di rateazione per i depositi fiscali che versano in momentanee difficoltà finanziarie; esteso al mondo delle accise la possibilità per l’amministrazione finanziaria di notificare gli atti di recupero via Pec.
Tutte queste novità in materia di accise, che si aggiungono a quel- le che arriveranno con la legge di Bilancio, sono contenute in un emendamento approvato al decreto legge 193/2016 che è in fase di conversione al Parlamento.
Più in particolare, in materia di accertamento viene stabilito che l’avviso di pagamento viene notificato dall’Agenzia delle dogane nel termine di 5 anni decorrente dall’omesso versamento delle somme dovute o dalla indebita restituzione. Tale termi- ne è raddoppiato a 10 anni nelle ipotesi di violazioni che obbligano gli accertatori a inoltrare una denuncia penale.
Per quanto riguarda il recupero dei crediti il termine di prescrizione dell’azione di recupero è di 5 anni e limitatamente ai tabacchi lavorati è di 10 anni. Per queste forme di recupero l’esercizio dell’azione penale interrompe il termine di prescrizione che decorre dal passaggio in giu- dicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Anche in materia di accise, come in materia doganale, viene previsto l’obbligo del contraddittorio preventivo che si esplica sia per le attività di controllo presso il contribuente, sia nelle ipotesi di controllo in ufficio attraverso la possibilità che l’operatore verificato ha di presentare delle osservazioni che devono essere valutate dall’ufficio prima della notifica dell’avviso di pagamento ovvero dell’atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.