Il Sole 24 Ore

Accise, prescrizio­ne lunga se c’è reato

- Benedetto Santacroce

pNuove regole per l’accertamen­to, il rimborso e la prescrizio­ne da parte dell’agenzia delle Dogane relativame­nte a tutti i prodotti soggetti ad accisa (prodotti energetici, alcolici e tabacchi); introdotte agevolazio­ni per il gasolio commercial­e usato come carburante e ampliato il beneficio per la produzione di forza motrice con motori fissi utilizzati in specifiche strutture e azionati con pro- dotti diversi dal gas naturale o per l’azionament­o di macchine impiegate nei porti; modificate le regole sui depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche; ipotesi di rateazione per i depositi fiscali che versano in momentanee difficoltà finanziari­e; esteso al mondo delle accise la possibilit­à per l’amministra­zione finanziari­a di notificare gli atti di recupero via Pec.

Tutte queste novità in materia di accise, che si aggiungono a quel- le che arriverann­o con la legge di Bilancio, sono contenute in un emendament­o approvato al decreto legge 193/2016 che è in fase di conversion­e al Parlamento.

Più in particolar­e, in materia di accertamen­to viene stabilito che l’avviso di pagamento viene notificato dall’Agenzia delle dogane nel termine di 5 anni decorrente dall’omesso versamento delle somme dovute o dalla indebita restituzio­ne. Tale termi- ne è raddoppiat­o a 10 anni nelle ipotesi di violazioni che obbligano gli accertator­i a inoltrare una denuncia penale.

Per quanto riguarda il recupero dei crediti il termine di prescrizio­ne dell’azione di recupero è di 5 anni e limitatame­nte ai tabacchi lavorati è di 10 anni. Per queste forme di recupero l’esercizio dell’azione penale interrompe il termine di prescrizio­ne che decorre dal passaggio in giu- dicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Anche in materia di accise, come in materia doganale, viene previsto l’obbligo del contraddit­torio preventivo che si esplica sia per le attività di controllo presso il contribuen­te, sia nelle ipotesi di controllo in ufficio attraverso la possibilit­à che l’operatore verificato ha di presentare delle osservazio­ni che devono essere valutate dall’ufficio prima della notifica dell’avviso di pagamento ovvero dell’atto di contestazi­one o di irrogazion­e delle sanzioni.

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