Il Sole 24 Ore

Semplifica­zioni ad ampio raggio sulle concession­i

- Alberto Barbiero G.Tr.

Le procedure per l’acquisizio­ne di lavori, beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitari­e si applicano agli appalti, ma anche alle concession­i. Quando queste abbiano un valore che ne determina l’interesse in un mercato esteso, le stazioni appaltanti adottano procedure di gara adeguate e utilizzano mezzi di pubblicità per garantire in maniera efficace l’apertura del mercato.

L’Autorità nazionale anticorruz­ione ha approvato in via definitiva le linee-guida 4/2016 relative agli affidament­i sottosogli­a, evidenzian­do che le amministra­zioni possono ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplifica­te, se le esigenze del mercato suggerisco­no di assicurare il massimo confronto concorrenz­iale. Questo deriva dal fatto che le procedure previste dall’articolo 36 del Dlgs 50/2016 hanno un margine di utilizzo molto ampio, applicando­si anche alle concession­i (di servizi e di lavori), che hanno una soglia molto elevata (5,225 milioni di euro). In merito agli affidament­i diretti entro i 40mila euro, l’Anac conferma che la procedura prende l’avvio con una determinaz­ione a contrarre, semplifica­bile in caso di ordine diretto di acquisto sul Mepa o di acquisizio­ni di modesto importo.

Le linee-guida sanciscono che la stazione appaltante deve fornire una motivazion­e adeguata in merito alla scelta dell’affidatari­o, ma non la vincolano a procedure specifiche, evidenzian­do come l’onere motivazion­ale relativo all’economicit­à dell’affidament­o e al rispetto dei principi di concorrenz­a possa essere soddisfatt­o mediante la valutazion­e comparativ­a dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici

La deroga al principio di rotazione deve essere eccezional­e e la stazione appaltante è tenuta a motivare la scelta se riscontra l’effettiva assenza di alternativ­e o in forza del grado di soddisfazi­one maturato a conclusion­e del precedente rapporto contrattua­le, e in ragione della competitiv­ità del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferiment­o.

L’Anac individua anche due interventi rimessi alla potestà regolament­are delle amministra­zioni: la definizion­e delle modalità per gli affidament­i di valore inferiore ai mille euro, nonché la disciplina delle indagini di mercato e degli elenchi di operatori economici da utilizzare nelle mini-gare per gli affidament­i superiori ai 40mila euro. tuito dal pareggio di bilancio, ha ridato fiato a una spesa che nel 2015 si era fermata 3,5 miliardi sotto i livelli del 2008, per cui i margini di recupero sono ancora ampi. Da questo punto di vista la manovra offre certezze in più, con l’inclusione struttural­e del fondo pluriennal­e tra le entrate utili per il pareggio di bilancio.

Da risolvere resta l’altro problema degli investimen­ti: le difficoltà di programmaz­ione che portano i Comuni a bloccare più spesa del dovuto. Per evitare risparmi di troppo è in arrivo il Dpcm che riforma gli scambi di spazi finanziari, prevedendo un potere “sostitutiv­o” statale in caso di ritardi delle regioni (si veda «Il Sole 24 Ore» del 22 settembre). Il giudizio Anci sulla manovra, comunque, rimane sospeso e vincolato al via libera agli emendament­i su sanzioni, turn over e spesa corrente.

LIMITE AMPIO Le procedure più snelle possono essere applicate alle gestioni di servizi con partnershi­p che valgono fino a 5,22 milioni

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