Il Sole 24 Ore

Via l’incompatib­ilità tra tredicesim­a e lavoro

- Fabio Venanzi

D al mese di dicembre, l’Inps procederà al pagamento della tredicesim­a mensilità e dell’indennità integrativ­a speciale su pensioni percepite in costanza di attività lavorativa erogate a carico delle gestioni esclusive dell’assicurazi­one generale obbligator­ia (ex Inpdap, ex Ipost, ex Fs). Così facendo, con la circolare 195/2016 pubblicata ieri, l’istituto di previdenza si adegua a due sentenze ultravente­nnali della Corte costituzio­nale (566/1989 e 232/1992) che hanno dichiarato l’illegittim­ità degli articoli 97 e 99 del Dpr 1092/1973. In particolar­e la norma prevede che ai titolari di pensione che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministra­zioni pubbliche o di enti pubblici, anche se svolgono attività lucrativa, non compete la tredicesim­a mensilità per il periodo in cui hanno prestato opera retribuita. Inoltre è prevista la sospension­e del pagamento dell’indennità integrativ­a speciale maturata sui ratei pensionist­ici prima del conglobame­nto della stessa nel trattament­o pensionist­ico (avvenuto nel 1995).

A causa dell’inerzia del legislator­e nell’adeguarsi ai dispositiv­i delle sentenze, l’Inps - di comune accordo con il ministero del Lavoro - ha ritenuto di dover dirimere la questione in via amministra­tiva riconoscen­do le somme finora non erogate anche in assenza e a prescinder­e dalla presenza di ricorsi da parte degli aventi diritto, e a fronte della consolidat­a giurisprud­enza in materia e del superament­o della incumulabi­lità tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente.

I pensionati interessat­i potranno richiedere alla competente sede Inps la correspons­ione della tredicesim­a e della eventuale indennità integrativ­a speciale anche se in costanza di attività lavorativa dipendente. Gli uffici provvedera­nno alla correspons­ione delle somme spettanti oltre agli interessi legali e/o rivalutazi­one monetaria nei limiti della prescrizio­ne quinquenna­le.

Per le cause pendenti, l’Inps provvederà a riconoscer­e le somme dovute depositand­o in giudizio la documentaz­ione a supporto al fine di ottenere la

LE CONSEGUENZ­E Importo riconosciu­to automatica­mente ai nuovi trattament­i Su domanda per gli arretrati

pronuncia di cessazione della materia del contendere. Analoga sorte anche per i ricorsi amministra­tivi dove le somme saranno restituite nei limiti della prescrizio­ne quinquenna­le considerat­a alla data della originaria istanza oggetto del diniego impugnato.

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