Via l’incompatibilità tra tredicesima e lavoro
D al mese di dicembre, l’Inps procederà al pagamento della tredicesima mensilità e dell’indennità integrativa speciale su pensioni percepite in costanza di attività lavorativa erogate a carico delle gestioni esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (ex Inpdap, ex Ipost, ex Fs). Così facendo, con la circolare 195/2016 pubblicata ieri, l’istituto di previdenza si adegua a due sentenze ultraventennali della Corte costituzionale (566/1989 e 232/1992) che hanno dichiarato l’illegittimità degli articoli 97 e 99 del Dpr 1092/1973. In particolare la norma prevede che ai titolari di pensione che prestano opera retribuita alle dipendenze dello Stato, di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici, anche se svolgono attività lucrativa, non compete la tredicesima mensilità per il periodo in cui hanno prestato opera retribuita. Inoltre è prevista la sospensione del pagamento dell’indennità integrativa speciale maturata sui ratei pensionistici prima del conglobamento della stessa nel trattamento pensionistico (avvenuto nel 1995).
A causa dell’inerzia del legislatore nell’adeguarsi ai dispositivi delle sentenze, l’Inps - di comune accordo con il ministero del Lavoro - ha ritenuto di dover dirimere la questione in via amministrativa riconoscendo le somme finora non erogate anche in assenza e a prescindere dalla presenza di ricorsi da parte degli aventi diritto, e a fronte della consolidata giurisprudenza in materia e del superamento della incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro autonomo e dipendente.
I pensionati interessati potranno richiedere alla competente sede Inps la corresponsione della tredicesima e della eventuale indennità integrativa speciale anche se in costanza di attività lavorativa dipendente. Gli uffici provvederanno alla corresponsione delle somme spettanti oltre agli interessi legali e/o rivalutazione monetaria nei limiti della prescrizione quinquennale.
Per le cause pendenti, l’Inps provvederà a riconoscere le somme dovute depositando in giudizio la documentazione a supporto al fine di ottenere la
LE CONSEGUENZE Importo riconosciuto automaticamente ai nuovi trattamenti Su domanda per gli arretrati
pronuncia di cessazione della materia del contendere. Analoga sorte anche per i ricorsi amministrativi dove le somme saranno restituite nei limiti della prescrizione quinquennale considerata alla data della originaria istanza oggetto del diniego impugnato.