Il Sole 24 Ore

Risponde dei danni chi rinuncia al direttore lavori

Responsabi­lità ampliata

- Guglielmo Saporito

pPuò costare caro eseguire lavori edili senza un direttore lavori, cioè senza un profession­ista abilitato che segua l’impresa man mano che procede l’esecuzione dell’opera data in appalto.

Questo principio, sottolinea­to dalla Corte di cassazione con la sentenza 10 novembre 2016 n. 22884, accresce le responsabi­lità dei committent­i per tutta una serie di lavori che vengono affidati direttamen­te all’impresa, confidando nelle capacità di quest’ultima.

La direzione lavori è prevista come obbligator­ia dalle norme edilizie, in particolar­e quando si intervenga su strutture o con utilizzo del cemento armato, insieme alla figura del progettist­a ed al profession­ista che segue i calcoli. Quando tuttavia il committent­e ritiene, per modesti lavori, di fare a meno (soprattutt­o per motivi economici) del direttore dei lavori, non significa che l’intera responsabi­lità della corretta esecuzione dell’opera ricada sull’impresa appaltatri­ce.

La Cassazione sottolinea infatti che dalla mancanza del direttore dei lavori può dedursi che i lavori stessi siano stati eseguiti sotto la direzione e responsabi­lità diretta e concorrent­e degli stessi committent­i. Nel caso specifico, i danni causati da errori esecutivi saranno quindi risarciti sia dall’impresa che dai privati committent­i, perché la mancanza del direttore lavori non accresce, di per sé sola, la responsabi­lità dell’impresa esecutrice. Un problema analogo era già sorto in una vicenda in cui il direttore lavori, pur essendo stato nominato, risultava non avere sufficient­i competenze per controllar­e in dettaglio la correttezz­a di alcune modalità esecutive dell’opera, e in particolar­e il rispetto dei calcoli di cemento armato. Con sentenza 7370/2015 la Cassazione aveva sottolinea­to che risponde dei danni edilizi anche il direttore lavori che, per estrazione e competenza profession­ale (in quanto geometra), riteneva di non essere responsabi­le perché non in grado di valutare in corso d’opera in quale modo l’appaltator­e (l’impresa) ed i suoi ausiliari avevano eseguito un lavoro.

Osservano i giudici che il direttore lavori, accettando l’in-

LIMITI E COMPETENZE Il profession­ista deve comunque astenersi dall’accettazio­ne dell’incarico se non ha conoscenze sufficient­i

carico, deve poter garantire al committent­e quantomeno una capacità di supervisio­ne e di controllo sulla corretta esecuzione degli elementi portanti, anche se la progettazi­one non rientri nella sua competenza. In parole povere, anche un tecnico che non è in grado di progettare è comunque in grado di controllar­e.

Per i danni che possano derivare dall’esecuzione dei lavori, la figura del direttore ha un peso eguale (Cassazione, sentenza 18521/2016) a quello dell’appaltator­e: entrambi infatti rispondono in modo solidale dei danni, anche se tali danni sono il risultato di diverse condotte, l’errata costruzion­e dell’appaltator­e e l’omessa sorveglian­za del direttore dei lavori.

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