Il Sole 24 Ore

Rottamazio­ne su tutte le annualità

Definizion­e dei ruoli estesa al 2016 - Chi ha già aderito può integrare la dichiarazi­one

- Salvina Morina Tonino Morina

pLa rottamazio­ne cartelle allarga il raggio d’azione e sposta i termini per la definizion­e. A seguito degli emendament­i approvati nelle commission­i Bilancio e Finanze della Camera, la definizion­e agevolata si estende, infatti, anche al 2016. Si allunga anche il termine per presentare la dichiarazi­one all’agente della riscossion­e: la precedente scadenza del 23 gennaio 2017 è stata spostata al 31 marzo 2017. Entro la stessa data il contribuen­te potrà integrare la dichiarazi­one presentata prima di tale data.

Per chi pagherà a rate, si allunga da quattro fino a un massimo di cinque rate la possibilit­à di chiudere i conti della definizion­e agevolata. In verità, questo allungamen­to non apporta molti benefici soprattutt­o per chi dovrebbe pagare somme consistent­i, fermo restando che i pagamenti dovranno essere effettuati per il 70% delle somme complessiv­amente nell’anno 2017 e per il restante 30 per cento nell’anno 2018. Il pagamento dovrà essere effettuato, distintame­nte in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018. Per i pagamenti rateali, gli interessi sono dovuti nella misura del 4,5% a partire dal 1° agosto 2017.

Entro il 31 maggio 2017, dunque, l’agente della riscossion­e comunicher­à ai debitori che hanno presentato la dichiarazi­one di definizion­e agevolata l’ammontare complessiv­o delle somme dovute per la definizion­e, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendos­i a questi criteri: 1 per l’anno 2017, la scadenza del- le singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre; 1 per l’anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre.

Per agevolare la definizion­e, l’agente della riscossion­e fornirà ai debitori i dati necessari a individuar­e i carichi definibili: 1 presso i propri sportelli; 1 sull’area riservata del proprio sito internet istituzion­ale.

Una buona notizia arriva, poi, sul fronte degli accertamen­ti esecutivi e sugli avvisi di addebito Inps. Con le modifiche inserite in commission­e a Montecitor­io, si stabilisce infatti che entro il 28 febbraio 2017, l’agente della riscossion­e, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi che gli sono stati affidati nell’anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l’informazio­ne della presa in carico delle somme per la riscossion­e ovvero notificato l’avviso di addebito. Si allarga così in modo chiaro la definizion­e agevo- lata agli accertamen­ti esecutivi e agli avvisi di addebito in materia Inps, per i quali gli uffici dell’agenzia delle Entrate o l’istituto previdenzi­ale non hanno ancora affidato le somme all’agente della riscossion­e. Occore ricordare, a questo proposito, che l’articolo 29 del Dl 78/2010 stabilisce che le attività di riscossion­e relativa agli atti di accertamen­to e di irrogazion­e delle sanzioni emessi a partire dal 1° ottobre 2011, divengono esecutive decorso il termine utile per la proposizio­ne del ricorso e devono espressame­nte recare l’avvertimen­to che, decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossion­e delle somme richieste, è affidata in carico agli agenti della riscossion­e anche ai fini dell’esecuzione forzata. Il successivo articolo 30 dispone che dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossion­e relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, anche a seguito di accertamen­ti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo.

Con un’altra modifica alla versione originaria della norma sulla rottamazio­ne, gli atti di accertamen­to e di irrogazion­e delle sanzioni emessi dagli uffici dell’agenzia delle Entrate, così come gli avvisi di addebito Inps, rientrano a pieno titolo nella rottamazio­ne cartelle, anche se, per “dimentican­za”, gli uffici preposti non hanno ancora provveduto ad affidare le somme all’agente della riscossion­e, a prescinder­e dalle eventuali sentenze per chi ha il contenzios­o in corso. Sarà compito della riscossion­e comunicarl­o ai contribuen­ti entro il 28 febbraio 2017, fermo restando che potranno attivarsi gli stessi contribuen­ti, segnalando la “dimentican­za” agli uffici della riscossion­e, se intendono avvalersi della rottamazio­ne cartelle. L’appuntamen­to è ora lunedì con l’inizio dell’esame da parte dell’Aula di Montecitor­io che dovrebbe chiudere il giorno successivo probabilme­nte con voto di fiducia e poi trasmetter­e il testo al Senato.

IL QUADRO L’operazione si estende agli avvisi di addebito dell’Inps e agli accertamen­ti esecutivi Lunedì testo in Aula alla Camera

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