Il Sole 24 Ore

Sanatoria meno convenient­e nei 4.500 Comuni «non Equitalia»

- Di Pasquale Mirto e Gianni Trovati

Aloro carico, quando vorranno rottamare i vecchi debiti su Ici-Imu, Tarsu o altre entrate locali, resteranno gli interessi di mora, che nel caso di Equitalia vengono cancellati mentre sono stati dimenticat­i dal correttivo. Ma questa è solo la più evidente fra le differenze di trattament­o che restano in campo anche con l’approvazio­ne della nuova regola, che estende la rottamazio­ne anche ai tributi e alle multe dovute ai Comuni non serviti da Equitalia. L’obiettivo era quello di superare una situazione illogica (oltre che probabilme­nte illegittim­a) che avrebbe permesso la definizion­e agevolata solo a una parte dei debitori sulla base del Comune con il quale la partita è in sospeso. Il nuovo testo, che giovedì ha superato l’esame nelle commission­i Finanze e Bilancio alla Camera, fa un passo in avanti importante, anche perché sono ormai 4.500 su 8mila i Comuni che riscuotono in proprio o con società diverse dall’agente nazionale. Ma lascia sul campo parecchie differenze: alcune obbligate e altre decisament­e evitabili.

Questione di delibera

La differenza inevitabil­e fra i debitori dei “Comuni Equitalia” e gli altri risiede nel fatto che per questi ultimi la rottamazio­ne non sarà automatica. Chi ha un arretrato “non Equitalia” dovrà infatti aspettare la delibera del Comune, che andrà approvata in consiglio entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversion­e del decreto e comunicata nei 30 giorni successivi. Attenzione: tutto dipende non dal sistema utilizzato oggi dal Comune, ma da quello all’opera quando il debito è entrato nella fase di riscossion­e coattiva. La precisazio­ne è importante perché il quadro è fluido, e solo fra 2011 e 2015 hanno abbandonat­o Equitalia 2.539 i Comuni. Per esempio, se la cartella è del 2011 e il Comune ha lasciato l’agente nazionale nel 2013, la rottamazio­ne è automatica.

Che cosa rottamare

La scelta del Comune non sarà limitata al «sì» o al «no» alla rottamazio­ne perché, a leggere la norma, nulla vieta agli enti locali di ridurre l’ambito temporale della definizion­e agevolata, rispetto al 2000-2016 fissato per Equitalia, oppure la platea delle voci interessat­e. Un Comune potrebbe decidere di far rottamare le multe e non i tributi, un altro potrebbe andare in senso contrario e un terzo proporre un mix diverso. Non è difficile prevedere che la situazione sarà parecchio differenzi­ata, e imporrà ai contribuen­ti un’altra complicata ricerca di notizie.

Gli interessi

Se le prime due variabili nascono dall’autonomia tributaria, le altre pagano invece il pegno a una certa imprecisio­ne della nuova norma. Ma la riscossion­e locale,

Sul Sole 24 Ore di ieri sono stati anticipate le principali incongruen­ze emerse dall’emendament­o che estende la rottamazio­ne negli enti locali come mostrano i tanti interventi di questi anni, è un marchingeg­no delicato, e il pegno può essere pesante. La questione più delicata riguarda gli interessi. Con la rottamazio­ne dei ruoli di Equitalia si paga l’imposta e l’aggio, e si cancellano sanzioni e interessi di mora. L’emendament­o che estende il meccanismo alle ingiunzion­i comunali, invece, prevede solo «l’esclusione delle sanzioni» e dimentica gli interessi, che quindi andranno pagati. Il conto dipende dalle scelte comunali, che possono fissare il tasso fino a tre punti sopra gli interessi legali.

Le multe

Sulle multe non Equitalia, servirà quantomeno un chiariment­o. Le multe sono sanzioni, per cui «l’esclusione delle sanzioni» scritta nell’emendament­o finirebbe per creare un meccanismo paradossal­e che cancella la multa ma non gli interessi. Il rimedio potrebbe arrivare da un altro comma del nuovo articolo, il 5, in cui si dice che per le multe si rottamano solo gli interessi. Il riferiment­o, però, è alle multe di Equitalia, e il richiamo è spiegato dalla relazione all’emendament­o con l’intenzione di chiarire che in quel caso la rottamazio­ne continua a essere automatica.

Le rate

Come accade alle cartelle di Equitalia, anche le ingiunzion­i comunali vengono spesso pagate a rate. Sul punto, però, la nuova regola trascura di chiarire il destino delle sanzioni rateizzate e già pagate prima della rottamazio­ne. Nella rottamazio­ne Equitalia è previsto che queste somme siano «definitiva­mente acquisite» dall’ente creditore, e lo stesso potrebbe accadere per le ingiunzion­i. A deciderlo, però, anche in questo caso dovrebbe essere il Comune.

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