Sanatoria meno conveniente nei 4.500 Comuni «non Equitalia»
Aloro carico, quando vorranno rottamare i vecchi debiti su Ici-Imu, Tarsu o altre entrate locali, resteranno gli interessi di mora, che nel caso di Equitalia vengono cancellati mentre sono stati dimenticati dal correttivo. Ma questa è solo la più evidente fra le differenze di trattamento che restano in campo anche con l’approvazione della nuova regola, che estende la rottamazione anche ai tributi e alle multe dovute ai Comuni non serviti da Equitalia. L’obiettivo era quello di superare una situazione illogica (oltre che probabilmente illegittima) che avrebbe permesso la definizione agevolata solo a una parte dei debitori sulla base del Comune con il quale la partita è in sospeso. Il nuovo testo, che giovedì ha superato l’esame nelle commissioni Finanze e Bilancio alla Camera, fa un passo in avanti importante, anche perché sono ormai 4.500 su 8mila i Comuni che riscuotono in proprio o con società diverse dall’agente nazionale. Ma lascia sul campo parecchie differenze: alcune obbligate e altre decisamente evitabili.
Questione di delibera
La differenza inevitabile fra i debitori dei “Comuni Equitalia” e gli altri risiede nel fatto che per questi ultimi la rottamazione non sarà automatica. Chi ha un arretrato “non Equitalia” dovrà infatti aspettare la delibera del Comune, che andrà approvata in consiglio entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto e comunicata nei 30 giorni successivi. Attenzione: tutto dipende non dal sistema utilizzato oggi dal Comune, ma da quello all’opera quando il debito è entrato nella fase di riscossione coattiva. La precisazione è importante perché il quadro è fluido, e solo fra 2011 e 2015 hanno abbandonato Equitalia 2.539 i Comuni. Per esempio, se la cartella è del 2011 e il Comune ha lasciato l’agente nazionale nel 2013, la rottamazione è automatica.
Che cosa rottamare
La scelta del Comune non sarà limitata al «sì» o al «no» alla rottamazione perché, a leggere la norma, nulla vieta agli enti locali di ridurre l’ambito temporale della definizione agevolata, rispetto al 2000-2016 fissato per Equitalia, oppure la platea delle voci interessate. Un Comune potrebbe decidere di far rottamare le multe e non i tributi, un altro potrebbe andare in senso contrario e un terzo proporre un mix diverso. Non è difficile prevedere che la situazione sarà parecchio differenziata, e imporrà ai contribuenti un’altra complicata ricerca di notizie.
Gli interessi
Se le prime due variabili nascono dall’autonomia tributaria, le altre pagano invece il pegno a una certa imprecisione della nuova norma. Ma la riscossione locale,
Sul Sole 24 Ore di ieri sono stati anticipate le principali incongruenze emerse dall’emendamento che estende la rottamazione negli enti locali come mostrano i tanti interventi di questi anni, è un marchingegno delicato, e il pegno può essere pesante. La questione più delicata riguarda gli interessi. Con la rottamazione dei ruoli di Equitalia si paga l’imposta e l’aggio, e si cancellano sanzioni e interessi di mora. L’emendamento che estende il meccanismo alle ingiunzioni comunali, invece, prevede solo «l’esclusione delle sanzioni» e dimentica gli interessi, che quindi andranno pagati. Il conto dipende dalle scelte comunali, che possono fissare il tasso fino a tre punti sopra gli interessi legali.
Le multe
Sulle multe non Equitalia, servirà quantomeno un chiarimento. Le multe sono sanzioni, per cui «l’esclusione delle sanzioni» scritta nell’emendamento finirebbe per creare un meccanismo paradossale che cancella la multa ma non gli interessi. Il rimedio potrebbe arrivare da un altro comma del nuovo articolo, il 5, in cui si dice che per le multe si rottamano solo gli interessi. Il riferimento, però, è alle multe di Equitalia, e il richiamo è spiegato dalla relazione all’emendamento con l’intenzione di chiarire che in quel caso la rottamazione continua a essere automatica.
Le rate
Come accade alle cartelle di Equitalia, anche le ingiunzioni comunali vengono spesso pagate a rate. Sul punto, però, la nuova regola trascura di chiarire il destino delle sanzioni rateizzate e già pagate prima della rottamazione. Nella rottamazione Equitalia è previsto che queste somme siano «definitivamente acquisite» dall’ente creditore, e lo stesso potrebbe accadere per le ingiunzioni. A deciderlo, però, anche in questo caso dovrebbe essere il Comune.