Il Sole 24 Ore

Rimborsi Iva con garanzie ridotte

- Giorgio Gavelli Massimo Sirri

pSemplific­azioni per le trasferte dei profession­isti e innalzamen­to del limite ai rimborsi Iva senza garanzia. Altri due emendament­i al Dl 193/2016 intervengo­no su altrettant­i aspetti, differenti tra loro, ma accomunati dal medesimo effetto di rendere più agevole il comportame­nto dei contribuen­ti interessat­i.

Trasferte profession­ali

Iniziando dalla modifica riguardant­e le imposte sui redditi, si intende intervenir­e sull’articolo 54, comma 5, del Tuir nella parte in cui viene stabilito che determinat­e spese, ove sostenute direttamen­te dal committent­e, non costituisc­ono compenso in natu- ra per il profession­ista. L’attuale disposizio­ne (introdotta dall’articolo 10 del Dlgs 175/2014) si occupa di prestazion­i alberghier­e e di somministr­azione di alimenti e bevande, mentre l’emendament­o punta a estendere la citata neutralità per il profession­ista anche alle prestazion­i di viaggio e di trasporto, sempre ove sostenute dal committent­e nel proprio interesse. Il caso è quello dell’avvocato che sostiene una trasferta (in treno o aereo) per difendere il proprio cliente in un Tribunale o del dottore commercial­ista a cui viene pagato il trasporto per raggiunger­e la sede della società in cui svolge l’incarico di sindaco o revisore contabile. Purtroppo l’emendament­o precisa che la novità si applichere­bbe a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, lasciando così il 2016 all’attuale, controvers­a, disciplina.

Peraltro, l’emendament­o si “scontra” con quanto previsto dal Ddl “Jobs act degli autonomi” licenziato nei giorni scorsi dal Senato. Anche tale provvedime­nto, infatti, punta a riscrivere (ma con decorrenza 2016) lo stesso secondo periodo del comma 5 dell’articolo 54 del Tuir, prevedendo, in maniera più generale, che «tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamen­te dal committent­e non costituisc­ono compensi in natura per il profession­ista». A questo punto, se venisse approvato il Jobs act autonomi, la conversion­e del Dl 193/2016 (come emendato) si rivelerebb­e peggiorati­va, limitando le tipologie di spese ammesse a questa semplifica­zione e spostando di un anno (dal 2016 al 2017) l’entrata in vigore per quanto riguarda le spese di viaggio e trasporto. Sarebbe, quindi, opportuno che la conversion­e del Dl 193 recepisse “in toto” la modifica contenuta nel Ddl autonomi, oppure che si lasciasse a quest’ultimo provvedime­nto il compito di innovare la materia, anche perché (come anticipato sul Sole 24 Ore del 4 novembre) la modifica in esso prevista è più ampia, coinvolgen­do anche le spese alberghier­e e di ristorazio­ne sostenute dal profession­ista e riaddebita­te analiticam­ente al committent­e.

Rimborsi Iva

Sale a 30mila euro il limite entro il quale è possibile chiedere il rimborso Iva senza la prestazion­e di garanzie specifiche, ma anche senza l’apposizion­e del visto di conformità (o l’attestazio­ne del revisore) e senza rilascio della dichiarazi­one sostitutiv­a. L’innalzamen­to della soglia per il rimborso “libero” interessa sia i rimborsi del credito annuale, sia quelli per il recupero delle ecce- denze trimestral­i (con presentazi­one del modello TR).

Lo prevede un emendament­o al Dl 193/2016, il quale, oltretutto, non prevede una decorrenza specifica, con l’effetto che il nuovo tetto dovrebbe operare già a partire dalla presentazi­one del modello Iva 2017 (per il 2016). Fino a tale limite, quindi, nessun adempiment­o a carico del contribuen­te, mentre resterebbe­ro applicabil­i le vecchie regole per i rimborsi oltre-soglia. Visto di conformità e dichiarazi­one di solidità patrimonia­le/continuità aziendale/regolarità contributi­va, pertanto, saranno dovuti solo da chi chiede a rimborso più di 30mila euro. E dovranno prestare la garanzia i contribuen­ti che chiedono il rimborso per importi superiori al nuovo limite e che sono considerat­i soggetti “a rischio” ai sensi dell’articolo 38bis, comma 4, del Dpr 633/72.

PROFESSION­I E TRASFERTE Le spese di viaggio si affiancano a quelle alberghier­e: dal 2017 non saranno considerat­e compensi

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