Rimborsi Iva con garanzie ridotte
pSemplificazioni per le trasferte dei professionisti e innalzamento del limite ai rimborsi Iva senza garanzia. Altri due emendamenti al Dl 193/2016 intervengono su altrettanti aspetti, differenti tra loro, ma accomunati dal medesimo effetto di rendere più agevole il comportamento dei contribuenti interessati.
Trasferte professionali
Iniziando dalla modifica riguardante le imposte sui redditi, si intende intervenire sull’articolo 54, comma 5, del Tuir nella parte in cui viene stabilito che determinate spese, ove sostenute direttamente dal committente, non costituiscono compenso in natu- ra per il professionista. L’attuale disposizione (introdotta dall’articolo 10 del Dlgs 175/2014) si occupa di prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, mentre l’emendamento punta a estendere la citata neutralità per il professionista anche alle prestazioni di viaggio e di trasporto, sempre ove sostenute dal committente nel proprio interesse. Il caso è quello dell’avvocato che sostiene una trasferta (in treno o aereo) per difendere il proprio cliente in un Tribunale o del dottore commercialista a cui viene pagato il trasporto per raggiungere la sede della società in cui svolge l’incarico di sindaco o revisore contabile. Purtroppo l’emendamento precisa che la novità si applicherebbe a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017, lasciando così il 2016 all’attuale, controversa, disciplina.
Peraltro, l’emendamento si “scontra” con quanto previsto dal Ddl “Jobs act degli autonomi” licenziato nei giorni scorsi dal Senato. Anche tale provvedimento, infatti, punta a riscrivere (ma con decorrenza 2016) lo stesso secondo periodo del comma 5 dell’articolo 54 del Tuir, prevedendo, in maniera più generale, che «tutte le spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista». A questo punto, se venisse approvato il Jobs act autonomi, la conversione del Dl 193/2016 (come emendato) si rivelerebbe peggiorativa, limitando le tipologie di spese ammesse a questa semplificazione e spostando di un anno (dal 2016 al 2017) l’entrata in vigore per quanto riguarda le spese di viaggio e trasporto. Sarebbe, quindi, opportuno che la conversione del Dl 193 recepisse “in toto” la modifica contenuta nel Ddl autonomi, oppure che si lasciasse a quest’ultimo provvedimento il compito di innovare la materia, anche perché (come anticipato sul Sole 24 Ore del 4 novembre) la modifica in esso prevista è più ampia, coinvolgendo anche le spese alberghiere e di ristorazione sostenute dal professionista e riaddebitate analiticamente al committente.
Rimborsi Iva
Sale a 30mila euro il limite entro il quale è possibile chiedere il rimborso Iva senza la prestazione di garanzie specifiche, ma anche senza l’apposizione del visto di conformità (o l’attestazione del revisore) e senza rilascio della dichiarazione sostitutiva. L’innalzamento della soglia per il rimborso “libero” interessa sia i rimborsi del credito annuale, sia quelli per il recupero delle ecce- denze trimestrali (con presentazione del modello TR).
Lo prevede un emendamento al Dl 193/2016, il quale, oltretutto, non prevede una decorrenza specifica, con l’effetto che il nuovo tetto dovrebbe operare già a partire dalla presentazione del modello Iva 2017 (per il 2016). Fino a tale limite, quindi, nessun adempimento a carico del contribuente, mentre resterebbero applicabili le vecchie regole per i rimborsi oltre-soglia. Visto di conformità e dichiarazione di solidità patrimoniale/continuità aziendale/regolarità contributiva, pertanto, saranno dovuti solo da chi chiede a rimborso più di 30mila euro. E dovranno prestare la garanzia i contribuenti che chiedono il rimborso per importi superiori al nuovo limite e che sono considerati soggetti “a rischio” ai sensi dell’articolo 38bis, comma 4, del Dpr 633/72.
PROFESSIONI E TRASFERTE Le spese di viaggio si affiancano a quelle alberghiere: dal 2017 non saranno considerate compensi