Il Sole 24 Ore

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L’impatto del nuovo pr incipio contabile Oic 24 sulle uscite per lo sviluppo e la pubblicità Requisiti flessibili per la capitalizz­azione di costi affrontati in passato

- Luca Miele

pCosti di pubblicità e di ricerca non più capitalizz­abili nel bilancio 2016, con effetti “flessibili” nella fase transitori­a di passaggio tra vecchia e nuova impostazio­ne contabile per i costi capitalizz­ati nei bilanci precedenti al 2016.

Il principio contabile Oic 24 – Immobilizz­azioni immaterial­i, revisionat­o a seguito delle novità del decreto legislativ­o 139/2015, nella versione non ancora definitiva, reca significat­ivi chiariment­i per una corretta applicazio­ne delle nuove regole.

Dal bilancio 2016, la voce B.I.2 dello stato patrimonia­le non include più i costi di pubblicità che vanno necessaria­mente spesati per intero nell'esercizio di sostenimen­to. Tuttavia, quelli già capitalizz­ati in base all’Oic 24, revisionat­o nel 2014, possono essere riclassifi­cati nella voce dei costi di impianto e ampliament­o se soddisfano i requisiti ora previsti per la capitalizz­azione degli stessi. Si deve quindi trattare di costi legati a una fase di start up o connessi a una nuova costituzio­ne oppure sostenuti per un nuovo business, processo produttivo o differente localizzaz­ione. In altre parole, devono essere costi non ricorrenti per i quali l’impresa ha ragionevol­i aspettativ­e di ritorni futuri significat­ivi.

Se esistono queste condizioni i costi di pubblicità capitalizz­ati prima del 2016, in corso di ammortamen­to, possono continuare a esserlo fra i costi di impianto e ampliament­o, riclassifi­candoli dalla voce B.I.2 alla voce B.I.1. Alle stesse condizioni sono capitalizz­abili i costi sostenuti dal 2016. In caso contrario, i costi sostenuti prima del 2016 e capitalizz­ati devono essere eliminati e gli effetti dovranno essere rilevati in bilancio retroattiv­amente, ai sensi dell’Oic 29, con imputazion­e a patrimonio netto.

Per quanto riguarda i costi di ricerca, anche questi non sono più capitalizz­abili, inclusi quelli in corso di ammortamen­to. Sino a oggi risultavan­o necessaria­mente da spesare nell’esercizio di sostenimen­to i soli costi della ricerca «di base» mentre la capitalizz­azione poteva riguardare la ricerca «applicata» e lo sviluppo. Peraltro, spesso distinguer­e tra costi di ricerca applicata e costi di sviluppo veri e propri non era agevole.

Dai bilanci 2016 sono capitalizz­abili solo i costi di sviluppo ma, anche in questo caso, la bozza dell’Oic 24, per la fase transitori­a, adotta una soluzione “flessibile” in quanto fa rientrare i costi di ricerca applicata in corso di ammortamen­to tra i costi di sviluppo, se soddisfano le condizioni richieste per le spese di sviluppo. In caso contrario, i costi di ricerca applicata vanno eliminati con applicazio­ne retroattiv­a degli effetti.

I costi di sviluppo non devono più essere ammortizza­ti entro un periodo di cinque anni, ma in funzione della loro vita utile. Soltanto nei casi eccezional­i in cui la determinaz­ione della vita utile risulti impossibil­e è fissato un limite inderogabi­le di cinque anni.

La bozza di Oic 24 rivede anche le definizion­i di ricerca e chiarisce che la ricerca di base, da imputare al conto economico dell’esercizio di sostenimen­to, è quella sostenuta in un periodo antecedent­e a quello in cui è chiarament­e definito e identifica­to il prodotto o processo che s’intende sviluppare. Invece, lo sviluppo, che è capitalizz­abile, è l’applicazio­ne dei risultati della ricerca di base: e in tale ambito possono rientrare i costi di ricerca applicata in corso di ammortamen­to.

I costi capitalizz­abili devono essere relativi a un prodotto o processo chiarament­e definito ed essere identifica­bili e misurabili; essere riferiti a un progetto realizzabi­le, cioè tecnicamen­te fattibile, per il quale la società possiede o possa disporre delle necessarie risorse. I costi per essere capitalizz­abili devono essere, inoltre, recuperabi­li; la società deve, cioè, avere prospettiv­e di reddito in modo che i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficient­i a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di vendita che si sosterrann­o per la commercial­izzazione del prodotto.

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