Ricerca da «spesare» subito
L’impatto del nuovo pr incipio contabile Oic 24 sulle uscite per lo sviluppo e la pubblicità Requisiti flessibili per la capitalizzazione di costi affrontati in passato
pCosti di pubblicità e di ricerca non più capitalizzabili nel bilancio 2016, con effetti “flessibili” nella fase transitoria di passaggio tra vecchia e nuova impostazione contabile per i costi capitalizzati nei bilanci precedenti al 2016.
Il principio contabile Oic 24 – Immobilizzazioni immateriali, revisionato a seguito delle novità del decreto legislativo 139/2015, nella versione non ancora definitiva, reca significativi chiarimenti per una corretta applicazione delle nuove regole.
Dal bilancio 2016, la voce B.I.2 dello stato patrimoniale non include più i costi di pubblicità che vanno necessariamente spesati per intero nell'esercizio di sostenimento. Tuttavia, quelli già capitalizzati in base all’Oic 24, revisionato nel 2014, possono essere riclassificati nella voce dei costi di impianto e ampliamento se soddisfano i requisiti ora previsti per la capitalizzazione degli stessi. Si deve quindi trattare di costi legati a una fase di start up o connessi a una nuova costituzione oppure sostenuti per un nuovo business, processo produttivo o differente localizzazione. In altre parole, devono essere costi non ricorrenti per i quali l’impresa ha ragionevoli aspettative di ritorni futuri significativi.
Se esistono queste condizioni i costi di pubblicità capitalizzati prima del 2016, in corso di ammortamento, possono continuare a esserlo fra i costi di impianto e ampliamento, riclassificandoli dalla voce B.I.2 alla voce B.I.1. Alle stesse condizioni sono capitalizzabili i costi sostenuti dal 2016. In caso contrario, i costi sostenuti prima del 2016 e capitalizzati devono essere eliminati e gli effetti dovranno essere rilevati in bilancio retroattivamente, ai sensi dell’Oic 29, con imputazione a patrimonio netto.
Per quanto riguarda i costi di ricerca, anche questi non sono più capitalizzabili, inclusi quelli in corso di ammortamento. Sino a oggi risultavano necessariamente da spesare nell’esercizio di sostenimento i soli costi della ricerca «di base» mentre la capitalizzazione poteva riguardare la ricerca «applicata» e lo sviluppo. Peraltro, spesso distinguere tra costi di ricerca applicata e costi di sviluppo veri e propri non era agevole.
Dai bilanci 2016 sono capitalizzabili solo i costi di sviluppo ma, anche in questo caso, la bozza dell’Oic 24, per la fase transitoria, adotta una soluzione “flessibile” in quanto fa rientrare i costi di ricerca applicata in corso di ammortamento tra i costi di sviluppo, se soddisfano le condizioni richieste per le spese di sviluppo. In caso contrario, i costi di ricerca applicata vanno eliminati con applicazione retroattiva degli effetti.
I costi di sviluppo non devono più essere ammortizzati entro un periodo di cinque anni, ma in funzione della loro vita utile. Soltanto nei casi eccezionali in cui la determinazione della vita utile risulti impossibile è fissato un limite inderogabile di cinque anni.
La bozza di Oic 24 rivede anche le definizioni di ricerca e chiarisce che la ricerca di base, da imputare al conto economico dell’esercizio di sostenimento, è quella sostenuta in un periodo antecedente a quello in cui è chiaramente definito e identificato il prodotto o processo che s’intende sviluppare. Invece, lo sviluppo, che è capitalizzabile, è l’applicazione dei risultati della ricerca di base: e in tale ambito possono rientrare i costi di ricerca applicata in corso di ammortamento.
I costi capitalizzabili devono essere relativi a un prodotto o processo chiaramente definito ed essere identificabili e misurabili; essere riferiti a un progetto realizzabile, cioè tecnicamente fattibile, per il quale la società possiede o possa disporre delle necessarie risorse. I costi per essere capitalizzabili devono essere, inoltre, recuperabili; la società deve, cioè, avere prospettive di reddito in modo che i ricavi che prevede di realizzare dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per lo studio dello stesso, dopo aver dedotto tutti gli altri costi di sviluppo, i costi di produzione e di vendita che si sosterranno per la commercializzazione del prodotto.