Nati nel 1952 salvaguardati anche se disoccupati a fine 2011
pLa deroga per i nati nel 1952 prevista dalla riforma previdenziale del 2011 si applica anche se i lavoratori non erano dipendenti del settore privato al 28 dicembre 2011. Lo preci
sa l’Inps con la circolare 196/2016 di ieri.
Dal 2012 l’inasprimento dei requisiti anagrafici e contributivi per l’accesso alla pensione ha colpito direttamente chi avrebbe maturato il diritto a pensione dopo pochi giorni o mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011. Tuttavia , in occasione dell’approvazione della legge 214/2011 di conversione del Dl 201 - entrata in vigore il 28 dicembre 2011 -, il legislatore aveva disposto, in via eccezionale, che i lavoratori dipendenti accedessero alla pensione anticipata con 64 anni di età a condizione che riuscissero a maturare una anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 con il perfezionamento della quota
96. Le dipendenti del settore privato potevano conseguire la pensione di vecchiaia con 64 anni di età a condizione che entro la fine del 2012 riuscissero a perfezionare 60 anni di età con una anzianità contri- butiva di almeno 20 anni di contribuzione. Il requisito anagrafico dei 64 anni è oggetto di adeguamento legato all’aumento della speranza di vita, così che oggi sono richiesti 64 anni e 7 mesi.
Al prossimo 1° agosto la salvaguardia nei fatti verrà meno perché tutti quelli che hanno maturato il requisito anagrafico il 31 dicembre 2012 avranno compiuto i 64 anni 7 mesi, sempreché intendano esercitarla.
La circolare 196/2016 ha fatto proprio il pensiero del ministero del Lavoro, ridefinendo l’individuazione del lavoratore dipendente del settore privato ai fini dell’applicazione delle condizioni eccezionali, precisando che ritiene possibile applicare l’agevolazione al pensionamento in deroga anche a coloro che al 28 dicembre 2011 prestavano attivi- tà di lavoro autonomo, erano impiegati presso una pubblica amministrazione o erano privi di occupazione, purché fossero comunque in possesso del requisito anagrafico e dell’anzianità contributiva richiesta dal Dl 201/2011 maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato.
Pertanto è possibile accedere alla pensione con i requisiti inferiori purché entro la fine del 2012 si siano perfezionati i minimi richiesti nella gestione dei lavoratori privati. Se viene utilizzata anche la contribuzione delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, dovranno essere soddisfatti i requisiti più severi previsti per tali lavoratori.
Nell’anzianità contributiva non dovranno essere considerati i periodi di contribuzione volontaria, di quella figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, nonché quelli derivanti da riscatto non correlato ad attività lavorativa. Sono esclusi altresì i periodi non svolti nel settore privato ancorché abbia dato luogo a versamenti contributivi nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
I REQUISITI In pensione a 64 anni e 7 mesi di età gli uomini che entro il 2012 erano a quota 96 con 35 anni di contributi e le donne di 60 anni con 20 di contributi