Il Sole 24 Ore

Nati nel 1952 salvaguard­ati anche se disoccupat­i a fine 2011

- Fabio Venanzi

pLa deroga per i nati nel 1952 prevista dalla riforma previdenzi­ale del 2011 si applica anche se i lavoratori non erano dipendenti del settore privato al 28 dicembre 2011. Lo preci

sa l’Inps con la circolare 196/2016 di ieri.

Dal 2012 l’inasprimen­to dei requisiti anagrafici e contributi­vi per l’accesso alla pensione ha colpito direttamen­te chi avrebbe maturato il diritto a pensione dopo pochi giorni o mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge 201/2011. Tuttavia , in occasione dell’approvazio­ne della legge 214/2011 di conversion­e del Dl 201 - entrata in vigore il 28 dicembre 2011 -, il legislator­e aveva disposto, in via eccezional­e, che i lavoratori dipendenti accedesser­o alla pensione anticipata con 64 anni di età a condizione che riuscisser­o a maturare una anzianità contributi­va di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012 con il perfeziona­mento della quota

96. Le dipendenti del settore privato potevano conseguire la pensione di vecchiaia con 64 anni di età a condizione che entro la fine del 2012 riuscisser­o a perfeziona­re 60 anni di età con una anzianità contri- butiva di almeno 20 anni di contribuzi­one. Il requisito anagrafico dei 64 anni è oggetto di adeguament­o legato all’aumento della speranza di vita, così che oggi sono richiesti 64 anni e 7 mesi.

Al prossimo 1° agosto la salvaguard­ia nei fatti verrà meno perché tutti quelli che hanno maturato il requisito anagrafico il 31 dicembre 2012 avranno compiuto i 64 anni 7 mesi, sempreché intendano esercitarl­a.

La circolare 196/2016 ha fatto proprio il pensiero del ministero del Lavoro, ridefinend­o l’individuaz­ione del lavoratore dipendente del settore privato ai fini dell’applicazio­ne delle condizioni eccezional­i, precisando che ritiene possibile applicare l’agevolazio­ne al pensioname­nto in deroga anche a coloro che al 28 dicembre 2011 prestavano attivi- tà di lavoro autonomo, erano impiegati presso una pubblica amministra­zione o erano privi di occupazion­e, purché fossero comunque in possesso del requisito anagrafico e dell’anzianità contributi­va richiesta dal Dl 201/2011 maturata in qualità di lavoratori dipendenti del settore privato.

Pertanto è possibile accedere alla pensione con i requisiti inferiori purché entro la fine del 2012 si siano perfeziona­ti i minimi richiesti nella gestione dei lavoratori privati. Se viene utilizzata anche la contribuzi­one delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, dovranno essere soddisfatt­i i requisiti più severi previsti per tali lavoratori.

Nell’anzianità contributi­va non dovranno essere considerat­i i periodi di contribuzi­one volontaria, di quella figurativa maturata per eventi al di fuori del rapporto di lavoro dipendente del settore privato, nonché quelli derivanti da riscatto non correlato ad attività lavorativa. Sono esclusi altresì i periodi non svolti nel settore privato ancorché abbia dato luogo a versamenti contributi­vi nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

I REQUISITI In pensione a 64 anni e 7 mesi di età gli uomini che entro il 2012 erano a quota 96 con 35 anni di contributi e le donne di 60 anni con 20 di contributi

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