Deducibile la quota imputabile all’esercizio
pLe modifiche introdotte dal Dlgs 139/2015 in materia di spese di ricerca e di pubblicità, a decorrere dal bilancio 2016, possono avere effetti anche ai fini tributari. In assenza di previsioni normative che regolino i riflessi fiscali della nuova impostazione di bilancio, la soluzione maggiormente condivisibile è quella di una piena applicazione del principio di derivazione del reddito imponibile dalle risultanze di bilancio, in modo che tali spese risultino deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Così facendo, una spesa di ricerca o di pubblicità imputata a conto economico nell’esercizio di sostenimento costi- tuirebbe integralmente costo di periodo anche ai fini fiscali.
Si tratta di una soluzione già adottata dalla prassi dalle Entrate in sede di interpretazione del dettato dell’articolo 108 Tuir; secondo tale indirizzo, l’impostazione contabile assume rilevanza anche ai fini tributari e se il costo è imputato al conto economico non è possibile rateizzarlo sotto il profilo reddituale, come potrebbe desumersi da un’altra lettura dell’articolo 108 Tuir. Il principio di derivazione, quindi, “travalica” quello della competenza derivante dagli articoli 109, comma 4, lettera a), e 108, commi 1 e 2, Tuir. In altre parole, già per il passato è stato affermato che l’articolo 108 Tuir non è “autonomo” rispetto alla impostazione contabile adottata, anzi ne dipende. Una riscrittura dell’articolo 108 Tuir è comunque auspicabile in quanto norma già oggi foriera di dubbi interpretativi; inoltre, un intervento normativo consentirebbe di respingere le obiezioni che potrebbero essere sollevate in merito all’accoglimento del suddetto principio di derivazione in quanto non coerente con la clausola di invarianza del gettito di cui all’articolo 11 del Dlgs 139/2015, a seconda della lettura che se ne fa di questa.
Effetti temporanei si avranno anche ai fini della formazione della base imponibile Irap; a fronte della deduzione immediata del costo, non si avranno quote di ammortamento dello stesso costo negli esercizi successivi.
Più complesse appaiono le conseguenze che attengono al regime transitorio. L’impostazione preferibile, in termini di semplicità di applicazione, è quella già adottata in sede di prima applicazione dei principi contabili internazionali per i soggetti Ias adopter. In sostanza, i costi non più capitalizzabili potrebbero continuare a essere dedotti secondo l’originaria imputazione temporale, mediante variazioni fiscali in diminuzione in dichiarazione dei redditi. Dovrebbero, cioè, essere considerate irrilevanti, sia ai fini della determinazione del reddito sia del valore fiscalmente riconosciuto, le ipotesi di eliminazione di costi iscritti e non più capitalizzabili. Peraltro, tale scelta è del tutto in linea con la clausola sulla invarianza del gettito.
Analogo ragionamento può essere svolto per l’Irap. Anche in questo caso, la deduzione del costo residuo potrebbeessereconsentitainbaseall’originario piano di ammortamento, come peraltro già oggi affermato dalle Entrate in ipotesi di svalutazione delle immobilizzazioni. Andrebbe anche introdotta una previsione che assimili le imputazioni a conto economico alle rilevazioni di componenti imputati direttamente a patrimonio, ai fini Ires e Irap, come già accaduto per i soggetti Ias adopter.