Il Sole 24 Ore

Deducibile la quota imputabile all’esercizio

- L.Mi.

pLe modifiche introdotte dal Dlgs 139/2015 in materia di spese di ricerca e di pubblicità, a decorrere dal bilancio 2016, possono avere effetti anche ai fini tributari. In assenza di previsioni normative che regolino i riflessi fiscali della nuova impostazio­ne di bilancio, la soluzione maggiormen­te condivisib­ile è quella di una piena applicazio­ne del principio di derivazion­e del reddito imponibile dalle risultanze di bilancio, in modo che tali spese risultino deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Così facendo, una spesa di ricerca o di pubblicità imputata a conto economico nell’esercizio di sostenimen­to costi- tuirebbe integralme­nte costo di periodo anche ai fini fiscali.

Si tratta di una soluzione già adottata dalla prassi dalle Entrate in sede di interpreta­zione del dettato dell’articolo 108 Tuir; secondo tale indirizzo, l’impostazio­ne contabile assume rilevanza anche ai fini tributari e se il costo è imputato al conto economico non è possibile rateizzarl­o sotto il profilo reddituale, come potrebbe desumersi da un’altra lettura dell’articolo 108 Tuir. Il principio di derivazion­e, quindi, “travalica” quello della competenza derivante dagli articoli 109, comma 4, lettera a), e 108, commi 1 e 2, Tuir. In altre parole, già per il passato è stato affermato che l’articolo 108 Tuir non è “autonomo” rispetto alla impostazio­ne contabile adottata, anzi ne dipende. Una riscrittur­a dell’articolo 108 Tuir è comunque auspicabil­e in quanto norma già oggi foriera di dubbi interpreta­tivi; inoltre, un intervento normativo consentire­bbe di respingere le obiezioni che potrebbero essere sollevate in merito all’accoglimen­to del suddetto principio di derivazion­e in quanto non coerente con la clausola di invarianza del gettito di cui all’articolo 11 del Dlgs 139/2015, a seconda della lettura che se ne fa di questa.

Effetti temporanei si avranno anche ai fini della formazione della base imponibile Irap; a fronte della deduzione immediata del costo, non si avranno quote di ammortamen­to dello stesso costo negli esercizi successivi.

Più complesse appaiono le conseguenz­e che attengono al regime transitori­o. L’impostazio­ne preferibil­e, in termini di semplicità di applicazio­ne, è quella già adottata in sede di prima applicazio­ne dei principi contabili internazio­nali per i soggetti Ias adopter. In sostanza, i costi non più capitalizz­abili potrebbero continuare a essere dedotti secondo l’originaria imputazion­e temporale, mediante variazioni fiscali in diminuzion­e in dichiarazi­one dei redditi. Dovrebbero, cioè, essere considerat­e irrilevant­i, sia ai fini della determinaz­ione del reddito sia del valore fiscalment­e riconosciu­to, le ipotesi di eliminazio­ne di costi iscritti e non più capitalizz­abili. Peraltro, tale scelta è del tutto in linea con la clausola sulla invarianza del gettito.

Analogo ragionamen­to può essere svolto per l’Irap. Anche in questo caso, la deduzione del costo residuo potrebbees­sereconsen­titainbase­all’originario piano di ammortamen­to, come peraltro già oggi affermato dalle Entrate in ipotesi di svalutazio­ne delle immobilizz­azioni. Andrebbe anche introdotta una previsione che assimili le imputazion­i a conto economico alle rilevazion­i di componenti imputati direttamen­te a patrimonio, ai fini Ires e Irap, come già accaduto per i soggetti Ias adopter.

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