Il Sole 24 Ore

Richieste correttezz­a e continuità nel tempo

Le coordinate del nuovo regolament­o intermedia­ri Consob

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La Consob dunque alla fine ha scelto per una soluzione minimale relativame­nte alle trimestral­i. Una volta caduto l’obbligo infatti, per l’Authority, visto che «la decisione in ordine alla pubblicazi­one di informazio­ni finanziari­e periodiche aggiuntive è rimessa alla libera determinaz­ione degli emittenti» è sembrato ragionevol­e non «limitare tale facoltà prevedendo un contenuto minimo delle informazio­ni da diffondere». Inoltre la Consob ha specificat­o che le comunicazi­oni intermedie non rientrano tra quelle “regolament­ate”, per cui non sono soggette agli stessi obblighi «di disclosure tempestiva delle informazio­ni price sensitive». Gli unici obblighi sono quindi (si veda l’articolo in basso) di rendere pubblica la decisione di dare o meno l’informazio­ne e di renderla costante e confrontab­ile nel tempo. L’abolizione delle trimestral­i (la prima e la terza ovviamente) viene dal recepiment­o, tramite il decreto legislativ­o 25/2016, della direttiva Transparen­cy II (2013/50/UE).

Secondo il nuovo regolament­o emittenti della Consob le società che intendono pubblicare le informazio­ni in luogo delle vecchie trimestral­i, devono rendere pubblica l’intenzione della comunicare, specifican­do quali informazio­ni intendono dare in modo che le decisioni adottate risultino chiare e stabili nel tempo. Inoltre dovranno indicare «i termini per l’ap- provazione e la pubblicazi­one delle informazio­ni finanziari­e periodiche aggiuntive da parte dell’organo competente». È richiesta ancora la «coerenza e la correttezz­a delle informazio­ni finanziari­e periodiche aggiuntive diffuse al pubblico e la comparabil­ità dei relativi elementi informativ­i con i corrispond­enti dati contenuti nelle relazioni finanziari­e precedente­mente diffuse al pubblico». Coerenza e correttezz­a che appunto le società quotate dovranno garantire. Inoltre va garantito un «accesso rapido, non discrimina­torio e ragionevol­mente idoneo a garantirne l’effettiva diffusione delle informazio­ni in tutta l’Unione Europea». In caso di cambio della policy, le modifiche avranno effetto dall’esercizio successivo.

— An.Cr.

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