Richieste correttezza e continuità nel tempo
Le coordinate del nuovo regolamento intermediari Consob
La Consob dunque alla fine ha scelto per una soluzione minimale relativamente alle trimestrali. Una volta caduto l’obbligo infatti, per l’Authority, visto che «la decisione in ordine alla pubblicazione di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive è rimessa alla libera determinazione degli emittenti» è sembrato ragionevole non «limitare tale facoltà prevedendo un contenuto minimo delle informazioni da diffondere». Inoltre la Consob ha specificato che le comunicazioni intermedie non rientrano tra quelle “regolamentate”, per cui non sono soggette agli stessi obblighi «di disclosure tempestiva delle informazioni price sensitive». Gli unici obblighi sono quindi (si veda l’articolo in basso) di rendere pubblica la decisione di dare o meno l’informazione e di renderla costante e confrontabile nel tempo. L’abolizione delle trimestrali (la prima e la terza ovviamente) viene dal recepimento, tramite il decreto legislativo 25/2016, della direttiva Transparency II (2013/50/UE).
Secondo il nuovo regolamento emittenti della Consob le società che intendono pubblicare le informazioni in luogo delle vecchie trimestrali, devono rendere pubblica l’intenzione della comunicare, specificando quali informazioni intendono dare in modo che le decisioni adottate risultino chiare e stabili nel tempo. Inoltre dovranno indicare «i termini per l’ap- provazione e la pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive da parte dell’organo competente». È richiesta ancora la «coerenza e la correttezza delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive diffuse al pubblico e la comparabilità dei relativi elementi informativi con i corrispondenti dati contenuti nelle relazioni finanziarie precedentemente diffuse al pubblico». Coerenza e correttezza che appunto le società quotate dovranno garantire. Inoltre va garantito un «accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l’effettiva diffusione delle informazioni in tutta l’Unione Europea». In caso di cambio della policy, le modifiche avranno effetto dall’esercizio successivo.
— An.Cr.