Il Sole 24 Ore

Manca il Taeg? Non si pagano gli interessi

È quanto ha stabilito la Corte europea sul credito al consumo

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Quando nei contratti di credito al consumo mancano i nformazion­i essenziali per far capire al consumator­e la portata dell’impegno che assume, la legge nazionale di ciascun Paese Ue può stabilire che il finanziame­nto sia gratuito: cioè, che la banca o la finanziari­a perdano il diritto al pagamento degli interessi e di altre spese.

Lo ha stabilito una sentenza della Corte di giustizia Ue, pronuncian­dosi su un quesito sollevato da un giudice slovacco. Il quesito era relativo a una controvers­ia tra la banca Home Credit Slovakia e la signora Klára Bíróovà, che nel 2011 aveva chiesto un finanziame­nto di 700 euro all’istituto e aveva poi smesso di rimborsarl­o dopo le prime due rate. Nel contratto non era indicato il Taeg e non erano nemmeno state sottoscrit­te le condizioni generali del contratto, che però erano richiamate nel testo del contratto e che la signora aveva dichiarato di aver letto e compreso.

Il giudice investito del caso ha deciso di rivolgersi alla Corte europea per chiarire alcuni dubbi: da una parte sulla validità del contratto in assenza di sottoscriz­ione delle con- dizioni generali di contratto dall’altra, sulla compatibil­ità con le norme europee della legge slovacca, che stabilisce che in caso di assenza di Taeg e altre informazio­ni obbligator­ie, l’intermedia­rio perde il diritto a ricevere il pagamento di interessi e spese. Sul primo punto, la Corte ha stabilito che le condizioni generali non devono essere necessaria­mente inserite nello stesso documento contrattua­le, ma devono comunque essere inserite su un supporto cartaceo (o altro supporto durevole) e consegnate al cliente prima della sottoscriz­ione del contratto.

Ma la parte più importante è la seconda, cioè quella sulla compatibil­ità del meccanismo sanzionato- rio del diritto slovacco con le norme Ue. « La sentenza ruota attorno alla direttiva sul credito ai consumator­i, numero 2008/48: la direttiva non disciplina direttamen­te gli aspetti di diritto contrattua­le relativa alla validità dei contatti nei singoli stati, anche se prevede obblighi su una serie di contenuti dei contratti», spiega Fabio Civale, socio fondatore dello studio legale Civale Associati. « Il giudice europeo ha risposto che nell’ambito della direttiva esiste una norma — all’articolo 23 — che consente agli Stati membri di stabilire le norme relative a sanzioni applicabil­i in caso di violazioni di disposizio­ni nazionali. E ha concluso che la sanzione è valida e proporzio- nata quando le informazio­ni mancanti sono quelle che incidono sulla capacità el cliente di valutare correttame­nte gli effetti e la portata del contratto, cioè il Taeg, numero e periodicit­à delle rate, le spese notarili e le garanzie e le assicurazi­oni richieste dal creditore. In caso contrario la sanzione non è proporzion­ata alla violazione » , precisa il legale.

Il principio ribadito dalla Corte è importante in tema di protezione dei consumator­i. Ma di fatto secondo il legale difficilme­nte avrà un grande impatto in Italia, dove il principio si applica già con un meccanismo sanzionato­rio tramite tasso sostitutiv­o. «L’articolo 125 bis comma 6 del Testo unico bancario — prosegue Civale — prevede che se alcuni costi non sono stati accuratame­nte valorizzat­i nel Taeg – e quindi il Taeg non è corretto – le clausole riferite a questi oneri sono nulle. E in caso di assenza o nullità delle clausole riferite al Taeg, il contratto non è gratuito, ma si applica il tasso BoT, cioè il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusion­e del contratto » . Se poi il contratto non contiene altre informazio­ni obbligator­ie ( il tipo di contratto, le parti, l’importo totale del finanziame­nto e le condizioni di prelievo e rimborso) il contratto è nullo e il consumator­e restituisc­e solo le somme effettivam­ente utilizzate.

— G. G. F.

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