Manca il Taeg? Non si pagano gli interessi
È quanto ha stabilito la Corte europea sul credito al consumo
Quando nei contratti di credito al consumo mancano i nformazioni essenziali per far capire al consumatore la portata dell’impegno che assume, la legge nazionale di ciascun Paese Ue può stabilire che il finanziamento sia gratuito: cioè, che la banca o la finanziaria perdano il diritto al pagamento degli interessi e di altre spese.
Lo ha stabilito una sentenza della Corte di giustizia Ue, pronunciandosi su un quesito sollevato da un giudice slovacco. Il quesito era relativo a una controversia tra la banca Home Credit Slovakia e la signora Klára Bíróovà, che nel 2011 aveva chiesto un finanziamento di 700 euro all’istituto e aveva poi smesso di rimborsarlo dopo le prime due rate. Nel contratto non era indicato il Taeg e non erano nemmeno state sottoscritte le condizioni generali del contratto, che però erano richiamate nel testo del contratto e che la signora aveva dichiarato di aver letto e compreso.
Il giudice investito del caso ha deciso di rivolgersi alla Corte europea per chiarire alcuni dubbi: da una parte sulla validità del contratto in assenza di sottoscrizione delle con- dizioni generali di contratto dall’altra, sulla compatibilità con le norme europee della legge slovacca, che stabilisce che in caso di assenza di Taeg e altre informazioni obbligatorie, l’intermediario perde il diritto a ricevere il pagamento di interessi e spese. Sul primo punto, la Corte ha stabilito che le condizioni generali non devono essere necessariamente inserite nello stesso documento contrattuale, ma devono comunque essere inserite su un supporto cartaceo (o altro supporto durevole) e consegnate al cliente prima della sottoscrizione del contratto.
Ma la parte più importante è la seconda, cioè quella sulla compatibilità del meccanismo sanzionato- rio del diritto slovacco con le norme Ue. « La sentenza ruota attorno alla direttiva sul credito ai consumatori, numero 2008/48: la direttiva non disciplina direttamente gli aspetti di diritto contrattuale relativa alla validità dei contatti nei singoli stati, anche se prevede obblighi su una serie di contenuti dei contratti», spiega Fabio Civale, socio fondatore dello studio legale Civale Associati. « Il giudice europeo ha risposto che nell’ambito della direttiva esiste una norma — all’articolo 23 — che consente agli Stati membri di stabilire le norme relative a sanzioni applicabili in caso di violazioni di disposizioni nazionali. E ha concluso che la sanzione è valida e proporzio- nata quando le informazioni mancanti sono quelle che incidono sulla capacità el cliente di valutare correttamente gli effetti e la portata del contratto, cioè il Taeg, numero e periodicità delle rate, le spese notarili e le garanzie e le assicurazioni richieste dal creditore. In caso contrario la sanzione non è proporzionata alla violazione » , precisa il legale.
Il principio ribadito dalla Corte è importante in tema di protezione dei consumatori. Ma di fatto secondo il legale difficilmente avrà un grande impatto in Italia, dove il principio si applica già con un meccanismo sanzionatorio tramite tasso sostitutivo. «L’articolo 125 bis comma 6 del Testo unico bancario — prosegue Civale — prevede che se alcuni costi non sono stati accuratamente valorizzati nel Taeg – e quindi il Taeg non è corretto – le clausole riferite a questi oneri sono nulle. E in caso di assenza o nullità delle clausole riferite al Taeg, il contratto non è gratuito, ma si applica il tasso BoT, cioè il tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto » . Se poi il contratto non contiene altre informazioni obbligatorie ( il tipo di contratto, le parti, l’importo totale del finanziamento e le condizioni di prelievo e rimborso) il contratto è nullo e il consumatore restituisce solo le somme effettivamente utilizzate.
— G. G. F.