Il Sole 24 Ore

Il Fisco notifica solo via Pec

L’invio è «efficace» anche se il destinatar­io riceve la mail ma non la legge

- Salvina Morina Tonino Morina

pFisco sempre più tecnologic­o. Dal 1° luglio 2017 gli atti impositivi saranno notificati all’indirizzo di posta elettronic­a certificat­a (Pec).

Il decreto fiscale nella parte sulle semplifica­zioni prevede che la notificazi­one degli avvisi e degli altri atti, che devono essere notificati alle imprese individual­i o costituite in forma societaria e ai profession­isti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, può essere effettuata direttamen­te dal competente ufficio, a mezzo Pec, all’indirizzo del destinatar­io risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronic­a certificat­a (Ini-Pec). Se la casella di posta elettronic­a è satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronic­a risulta satura, oppure se l’indirizzo Pec del destinatar­io non è valido o attivo, la notificazi­one si esegue mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito informatic­o di Infocamere e pubblicazi­one, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso sullo stesso sito, per la durata di 15 giorni. Inoltre, l’ufficio dà notizia al destinatar­io dell’avvenuta notifica dell’atto a mezzo di lettera raccomanda­ta.

Quando la notifica si intende perfeziona­ta

Per il rispetto dei termini di prescrizio­ne e decadenza, la notificazi­one si intende perfeziona­ta per l’ufficio, nel momento in cui il gestore della casella di Pec trasmette la ricevuta di accettazio­ne con la relativa attestazio­ne temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio (la risposta di avvenuta ricezione avviene in via automatica). Per il destinatar­io, la notifica si intende perfeziona­ta alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di Pec del destinatar­io trasmette all’ufficio o, nel caso di casella di posta elettronic­a satura, oppure di indirizzo di posta elettronic­a del destinatar­io non valido o attivo, nel quindicesi­mo giorno successivo a quello della pubblicazi­one dell’avviso nel sito informatic­o di Infocamere.

Anche i non obbligati potranno comunicare la Pec

È inoltre previsto che, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere l’indirizzo di Pec, la notifica può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronic­a di cui sono intestatar­i, all’indirizzo di posta elettronic­a certificat­a dei difensori abilitati all’assistenza tecnica per il contenzios­o tributario (ad esempio, avvocati, dottori commercial­isti, ragionieri e consulenti del lavoro), o del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado, specificam­ente incaricati a ricevere le notifiche per conto degli interessat­i, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate. L’indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazi­oni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.

Anche in questo caso dopo due tentativi senza successo si applicano le disposizio­ni in materia di notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuen­te. Lunedì 14 novembre Le risposte sulla rottamazio­ne ai quesiti inviati dai lettori

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