Il Fisco notifica solo via Pec
L’invio è «efficace» anche se il destinatario riceve la mail ma non la legge
pFisco sempre più tecnologico. Dal 1° luglio 2017 gli atti impositivi saranno notificati all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec).
Il decreto fiscale nella parte sulle semplificazioni prevede che la notificazione degli avvisi e degli altri atti, che devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato, può essere effettuata direttamente dal competente ufficio, a mezzo Pec, all’indirizzo del destinatario risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (Ini-Pec). Se la casella di posta elettronica è satura, l’ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la casella di posta elettronica risulta satura, oppure se l’indirizzo Pec del destinatario non è valido o attivo, la notificazione si esegue mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito informatico di Infocamere e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a quello di deposito, del relativo avviso sullo stesso sito, per la durata di 15 giorni. Inoltre, l’ufficio dà notizia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto a mezzo di lettera raccomandata.
Quando la notifica si intende perfezionata
Per il rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende perfezionata per l’ufficio, nel momento in cui il gestore della casella di Pec trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l’avvenuta spedizione del messaggio (la risposta di avvenuta ricezione avviene in via automatica). Per il destinatario, la notifica si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di Pec del destinatario trasmette all’ufficio o, nel caso di casella di posta elettronica satura, oppure di indirizzo di posta elettronica del destinatario non valido o attivo, nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell’avviso nel sito informatico di Infocamere.
Anche i non obbligati potranno comunicare la Pec
È inoltre previsto che, per i soggetti che ne facciano richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere l’indirizzo di Pec, la notifica può essere eseguita all’indirizzo di posta elettronica di cui sono intestatari, all’indirizzo di posta elettronica certificata dei difensori abilitati all’assistenza tecnica per il contenzioso tributario (ad esempio, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro), o del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado, specificamente incaricati a ricevere le notifiche per conto degli interessati, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate. L’indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai fini delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.
Anche in questo caso dopo due tentativi senza successo si applicano le disposizioni in materia di notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente. Lunedì 14 novembre Le risposte sulla rottamazione ai quesiti inviati dai lettori