Il Sole 24 Ore

Policy da aggiornare per le auto aziendali

Nuove tecnologie e utilizzo promiscuo spingono all’introduzio­ne di maggiori cautele

- Alberto Bosco Josef Tschöll

Le policy per l’utilizzo delle auto aziendali devono essere aggiornate alla sharing economy. Infatti, se l’auto è concessa in «uso promiscuo», il dipendente può usarla, oltre che per ragioni di servizio, anche per le esigenze della vita privata. In questi casi è opportuno che l’azienda limiti l’utilizzo con le App di condivisio­ne, anche per evitare conseguenz­e in termini di risarcimen­to del danno se avviene un incidente.

C on l’utilizzo sempre più diffuso delle auto aziendali, sia per ragioni di servizio che come benefit ai dipendenti, e il diffonders­i delle nuove tecnologie anche per le auto, diventa sempre più urgente aggiornare le policy aziendali sull’uso delle autovettur­e.

A seconda che l’auto sia data in uso al dipendente solo per servizio o anche per esigenze della vita privata valgono regole assai diverse: nel primo caso, infatti, posto che può trattarsi anche di un furgoncino o comunque di un mezzo commercial­e (inclusi i motocicli), normalment­e, il veicolo viene preso in consegna dal lavoratore presso la sede dell’azienda, e qui deve essere lasciato a fine giornata.

Al contrario, i veicoli (normalment­e auto, ma non di rado anche scooter o moto) “a uso promiscuo” vengono concessi in uso al dipendente per ragioni di servizio (e, spesso, anche di immagine) ma possono essere utilizzati anche per le esigenze della vita privata, ad esempio nel weekend e per viaggi connessi alla fruizione delle ferie.

Le regole d’uso

Soprattutt­o in questa ultima circostanz­a è bene che la policy aziendale, normalment­e “tradotta” in un manuale d’uso, sia molto chiara circa le modalità di utilizzo. È opportuno quindi consegnare il manuale d’uso al dipendente e farsi rilasciare ricevuta datata e firmata per accettazio­ne.

I punti da sottolinea­re con attenzione nella policy (alcuni ovvi, altri meno) sono i seguenti: 1 rispetto rigoroso del Codice della strada; 1 divieto di far utilizzare l’auto a terzi o, in ogni caso, a persone che non siano state preventiva­mente autorizzat­e da parte del proprietar­io del veicolo (l’azienda, una società di noleggio a lungo termine o altro soggetto); 1 obbligo di dare immediata notizia di ogni guasto, incidente o furto; 1 divieto di porsi alla guida in stato di alterazion­e provocato da droghe o alcolici; 1 divieto di utilizzare il veicolo, a prescinder­e dall’occasione di svago o di lavoro, per finalità estranee rispetto a quella in relazione alla quale il bene viene dato in uso; 1 eventuale concorso parziale alle spese o limitazion­i all’utilizzo della vettura per il lavoratore.

Le nuove tecnologie

L’evoluzione delle tecnologie consente oggi l’attivazion­e su larga scala di nuovi servizi: basti pensare alle App di condivisio­ne. BlaBlacar, ad esempio, consente di entrare in contatto con milioni di aspiranti “viaggiator­i”, e di trovare o – nel caso che qui interessa maggiormen­te – offrire passaggi a pagamento. Ebbene, è opportuno che questa possibilit­à sia limitata per i veicoli di lavoro, o in uso promiscuo, di cui il dipendente abbia la disponibil­ità: basta infatti pensare alle possibili conseguenz­e, in termini di risarcimen­to del danno (specie ove il terzo trasportat­o/danneggiat­o, estraneo al rapporto di lavoro, contesti la non regolare manutenzio­ne del mezzo o la colpa del conducente), se le persone a bordo subiscono un infortunio.

Ancor più sempliceme­nte, la policy sui veicoli messi a disposizio­ne dei dipendenti, in qualunque forma e a qualsiasi titolo, dovrebbe chiarire che, salvo le persone autorizzat­e, non è consentito far salire estranei. Con una formula che può suonare così: «È assolutame­nte vietato consentire l’accesso a bordo del veicolo di terzi, per motivi non strettamen­te legati alla resa della prestazion­e di lavoro, a prescinder­e dal fatto che ciò avvenga a titolo oneroso per la persona trasportat­a». Inoltre, va chiarito che la violazione di questa disposizio­ne farà scattare sanzioni disciplina­ri.

LA PRASSI È opportuno consegnare un manuale d’uso con lo specifico obbligo di non permettere la guida a soggetti «terzi»

Il trattament­o fiscale

Nel caso di utilizzo di un veicolo aziendale per le sole esigenze di servizio non vi sono particolar­i problemi di contabiliz­zazione, in quanto nessuna utilità personale deriva al dipendente; nel caso di uso della propria auto per motivi di lavoro (fuori dal Comune) si fa luogo al rimborso chilometri­co con le tariffe Aci, viceversa, in caso di uso anche privato, di concession­e dell’auto aziendale come fringe benefit, vige l’articolo 51, comma 4, del Dpr 917/1986, il quale dispone che per gli autoveicol­i, motocicli e ciclomotor­i concessi in uso promiscuo, si assume il 30% dell’importo corrispond­ente a una percorrenz­a convenzion­ale di 15mila Km calcolato sulla base del costo chilometri­co di esercizio desumibile dalle tabelle Aci.

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