Il Sole 24 Ore

NO A CLAUSOLE CHE LIMITINO LA DURATA DEL CONTRATTO

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In un contratto di locazione abitativo e commercial­e, da stipulare, è possibile inserire una clausola per cui, in caso di vendita, l’immobile va riconsegna­to libero? Ci sono delle penali?

R.G. – ROMA

Se abbiamo ben compreso il quesito e tralascian­do la questione del diritto di prelazione ( nelle fattispeci­e in cui è prevista), la risposta è negativa: la vendita non giustifica – salvo l’ipotesi tipica, di diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza, per le locazioni abitative, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera g, della legge 431/ 98 – la risoluzion­e anticipata del contratto di locazione. In particolar­e, quanto alle locazioni abitative, sia che il lettore si riferisca ai contratti cosiddetti “liberi”, a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 431/98, (con durata di quattro anni + quattro), sia che il lettore si riferisca ai contratti, cosiddetti “a canone concordato” di cui all’articolo 2, comma 3, della medesima legge, (di tre anni + due), la durata deve ritenersi inderogabi­le. Ed infatti, l’articolo 13, comma 3, della richiamata legge 431/98, dispone che «è nulla ogni pattuizion­e volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge». Quanto alle locazioni cosiddette “commercial­i”, di cui agli articoli 27 e seguenti della legge 392/78, (con durata di sei anni + sei), valgono gli stessi principi, posto che l’articolo 79 della legge 392/78 – tuttora vigente per le locazioni commercial­i – dispone che «è nulla ogni pattuizion­e diretta a limitare la durata legale del contratto … ». Resta fermo che alla cessazione della locazione, è possibile pattuire che l’immobile sia riconsegna­to libero e vuoto. Si tenga presente che l’articolo 1591 del Codice civile, dispone che «il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispett­ivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno». Nel contratto, si ritiene peraltro legittimo l’inseriment­o di una clausola “penale”, per il ritardo del conduttore nella restituzio­ne dei locali (per tutte, si veda: Cassazione 28 settembre 1998, numero 9698).

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