RINUNCIA ALLA SANATORIA: SERVE LA DEMOLIZIONE
Con l’acquisto di un immobile all’asta si ereditano anche gli abusi edilizi. In presenza di una istanza di sanatoria – con pagamento parziale del costo dell’oblazione, ma non degli oneri di urbanizzazione e del contributo di costruzione – presentata dai vecchi proprietari, è possibile ripristinare lo stato originario, abbandonando la domanda di sanatoria? In questo caso, quale richiesta bisogna presentare all’ufficio urbanistico del Comune ove è ubicato l’immobile, considerando che ci sono delle opere di demolizione per le opere abusive e di ricostruzione per il ripristino dello stato originario? Quanto descritto ha un costo economico da pagare al Comune, oppure non si paga alcunché, visto che si vuole tornare al progetto originario, conforme al certificato di agibilità/abitabilità rilasciato tanti anni fa?
L.P. – PALERMO
Nell’ordinamento vige il principio di carattere generale, secondo cui gli atti propulsivi posti in essere dal soggetto privato nella fase preparatoria del procedimento amministrativo possono essere modificati e ritirati dall’interessato fino al momento in cui non sia intervenuto il provvedimento conclusivo. Tale principio è stato più volte applicato dalla giurisprudenza amministrativa specificatamente all’ipotesi di rinuncia al condono edilizio (ad esempio, Tar Lombardia, Milano, sezione II, 18 maggio 2010, n. 1551; Tar Emilia Romagna, Bologna, sezione I, 17 aprile 2014, n. 433). Nel caso di specie, quindi, si potrà legittimamente rinunciare alla domanda di sanatoria, procedendo alla demolizione dell’abuso. Per quest’ultima non dovrebbero essere avanzate richieste di oneri o contributi da parte dell’amministrazione comunale, se non quello di presentazione della pratica edilizia; nel dettaglio, comunque, per la forma dell’atto di rinuncia e per le spese amministrative e di segreteria, si consiglia di rivolgersi all’ufficio tecnico del Comune ove è ubicato l’immobile.