Appalti, sanzione se non «tracciati»
pPagamenti tracciabili anche in condominio: non è una novità, dato che l’articolo 1129 del Codice civile (a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 220/2012) afferma che «L'amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio». Ma nel disegno di legge di Bilancio, già votato dalla Camera e ora in passaggio al Senato, all’articolo 7, comma 36, la previsione è rafforzata inserendo la possibilità di usare altre «modalità idonee» e prevedendo una sanzione amministrativa per l’inadempienza.
Se la norma passerà al Senato cambierà l’attuale articolo all’articolo 25-ter del Dpr 600/73, che dal 2007 stabilisce per il condominio l’obbligo di pagare una ritenuta del 4% sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi. Vengono infattiinseriti due nuovi commi: il primo, 2-bis, contiene una novità che semplifica la vita all’amministratore: il versamento della ritenuta è effettuato «solo quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al primo periodo». Quindi per i condomìni medio-piccoli l’obbligo si presenterà, dal 1° gennaio 2017, solo due volte all’anno e non ogni mese.
Il nuovo comma 2-ter, invece, stabilisce che il pagamento dei corrispettivi pagati per gli appalti deve essere eseguito dai condomìni «tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».
Quindi le cose si complicano: anzitutto si potranno fare i pagamenti (anche se solo per gli appalti) non solo su c/c bancario ma anche con altre «modalità idonee»; poi un Dm regolamentare dell’Economia stabilirà come fare i controlli (ma le Entrate possono procedere da subito con le modalità ordinarie). E soprattutto scattano le sanzioni fiscali: prima si trattava di un’inosservanza che, in casi estremi, poteva portare alla revoca giudiziale dell’amministratore. Ora si pagherà una sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro.