Il Sole 24 Ore

Appalti, sanzione se non «tracciati»

- Saverio Fossati

pPagamenti tracciabil­i anche in condominio: non è una novità, dato che l’articolo 1129 del Codice civile (a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 220/2012) afferma che «L'amministra­tore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio». Ma nel disegno di legge di Bilancio, già votato dalla Camera e ora in passaggio al Senato, all’articolo 7, comma 36, la previsione è rafforzata inserendo la possibilit­à di usare altre «modalità idonee» e prevedendo una sanzione amministra­tiva per l’inadempien­za.

Se la norma passerà al Senato cambierà l’attuale articolo all’articolo 25-ter del Dpr 600/73, che dal 2007 stabilisce per il condominio l’obbligo di pagare una ritenuta del 4% sui corrispett­ivi dovuti per prestazion­i relative a contratti di appalto di opere o servizi. Vengono infattiins­eriti due nuovi commi: il primo, 2-bis, contiene una novità che semplifica la vita all’amministra­tore: il versamento della ritenuta è effettuato «solo quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l’importo stabilito al primo periodo». Quindi per i condomìni medio-piccoli l’obbligo si presenterà, dal 1° gennaio 2017, solo due volte all’anno e non ogni mese.

Il nuovo comma 2-ter, invece, stabilisce che il pagamento dei corrispett­ivi pagati per gli appalti deve essere eseguito dai condomìni «tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministra­zione finanziari­a lo svolgiment­o di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Quindi le cose si complicano: anzitutto si potranno fare i pagamenti (anche se solo per gli appalti) non solo su c/c bancario ma anche con altre «modalità idonee»; poi un Dm regolament­are dell’Economia stabilirà come fare i controlli (ma le Entrate possono procedere da subito con le modalità ordinarie). E soprattutt­o scattano le sanzioni fiscali: prima si trattava di un’inosservan­za che, in casi estremi, poteva portare alla revoca giudiziale dell’amministra­tore. Ora si pagherà una sanzione amministra­tiva da 250 a 2000 euro.

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