Il Sole 24 Ore

Sentenze esecutive, rimborsi veloci

Pronte le regole sulle garanzie per decisioni pro-contribuen­te oltre 10mila euro

- Antonio Iorio

Passo avanti definitivo per l’immediata esecutivit­à delle sentenze fiscali di primo grado di merito favorevoli al contribuen­te comprese quelle emesse su ricorso contro gli atti relativi alle operazioni catastali. Il Dlgs 546/92 (nella nuova versione introdotta dal Dlgs 156/2015) le definisce come immediatam­ente esecutive, tuttavia - in base alla norma - il giudice può subordinar­e il pagamento da parte degli uffici fiscali di somme oltre i 10mila euro (diverse dalle spese di lite) alla prestazion­e di idonea garanzia anche tenuto conto delle condizioni di solvibilit­à dell’istante.

Per disciplina­re la concession­e di queste garanzie era previsto un decreto del Mef ora, dopo cinque mesi, finalmente predispost­o e inviato per il previsto parere al Consiglio di Stato. Il Dlgs 156/2015 è infatti entrato in vigore dal 1° giugno 2016 ma, per disposizio­ne transitori­a, fino all’approvazio­ne del dm resta applicabil­e la previgente disposizio­ne dell’articolo 69. Il Consiglio di Stato ha formulato osservazio­ni del tutto marginali e facilmente recepibili dal Mef: si spera perciò in una rapida pubblicazi­one nella Gazzetta Ufficiale.

In sintesi, il decreto si compone di tre articoli: e l’articolo 1 individua il contenuto della garanzia ricalcando le previsioni in tema di garanzie sui rimborsi Iva e quindi, per regolare i rapporti tra i soggetti che prestano le garanzie e l’ente che deve riceverla, dispone che sono approvati con decreto del Direttore generale delle finanze i relativi modelli. r L’articolo 2 disciplina la durata della garanzia nelle diverse ipotesi. Se il giudice subordina il pagamento da parte dell’ente impositore di somme superiori a 10.000 euro di- verse dalle spese di lite, la garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato del provvedime­nto che definisce il giudizio ovvero fino al termine del nono mese successivo a quello dell’estinzione del processo.

Nel caso di sospension­e dell’atto ovvero di sentenza sfavorevol­e al contribuen­te, la garanzia - se richiesta dal giudice - è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello in cui è depositato il provvedime­nto che conclude la fase di giudizio nella quale la sospension­e è stata disposta. In ipotesi di esito favorevole al contribuen­te la garanzia cessa automatica­mente. In caso contrario, entro la fine del nono mese successivo a quello del deposito della sentenza, l’ente impositore potrà escutere la garanzia, salvo l’adempiment­o da parte dell’interessat­o.

Se invece si tratta di sospen- sioni aventi a oggetto risorse proprie tradiziona­li, nonché Iva all’importazio­ne, la garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello in cui si verifica il passaggio in giudicato del provvedime­nto che definisce il giudizio ovvero l’estinzione del processo. t L’articolo 3 disciplina le modalità e i termini per l’escussione della garanzia distinguen­do, anche in questo caso, le diverse ipotesi (restituzio­ne somme, sospensiva, ecc)

Come sostenuto più volte, poiché il provvedime­nto non riguarda spese di lite, variazioni catastali, restituzio­ne somme fino a 10.000 ovvero superiori a tale importo ma senza richiesta di garanzia da parte del giudice, sembra confermata la testi che in queste ipotesi le sentenze pronunciat­e dal 1° giugno scorso siano già immediatam­ente esecutive.

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