Contributi ai fondi, incentivata la scelta
pCon l’approvazione della legge di bilancio diventano definitive le modifiche e le integrazioni alla normativa sui premi di risultato e sul welfare aziendale. Considerati nel loro complesso, questi interventi non stravolgono il preesistente assetto, mane modificano significativamente l’ ambito applicativo, nell’ottica, da un lato, di estendere gli effetti del beneficio fiscale introdotto con la manovra dello scorso anno e, dall’altro, di incentivare il ricorso a forme di welfare ritenute dal legislatore maggiormente meritevoli di tutela. A tal fine, viene innanzitutto incrementato il valore del premio soggetto a imposta sostitutiva del 10% che passa da 2mila a 3mila euro – con possibilità di applicare la tassazione agevolata fino a 4 mila euro, nel caso in cui visi a il coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell’ organizzazione dellav oro–mentre si amplia considerevole mente la platea dei destinatari, con l’innalzamento da 50mila a 80mila euro del limite reddituale che consente al percettore l’accesso al regime di favore.
Di particolare interesse sono, poi, le previsioni con cui vengono introdotte ulteriori agevolazioni, rispetto a quelle attuali, nel caso in cui i lavoratori utilizzino il premio di risultato per finanziare forme di previdenza integrativa o di assistenza sanitaria, ovvero per partecipare al capitale dell’impresa. Vengono, infatti, resi immediatamente deducibili i contributi versati a forme pensionistiche comple- mentari – anche se eccedenti il limi tedi 5.164,57 euro– escludendo, al contempo, l’ assoggettamento a imposizione della relativa prestazione pensionistica. Alla stessa stregua, non concorrono alla formazione del reddito i contributi di assistenza sanitaria versati anche in eccesso all’attuale limite di 3.615,20 euro. Con riferimento alla partecipazione azionaria, la novità è rappresentata dal fatto che è oggi possibile assegnare azioni ai lavoratori, in sostituzione del premio di risultato, senza che si rendano applicabili i vincoli quantitativi e di incedibilità sanciti dall’attuale normativa.
Nel solco degli interventi di carattere socio-assistenziale, rientra infine l’inserimento, nel comma 2 dell’articolo 51 del Tuir della lettera f-quater) con cui viene espressamente sancita la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi o premi versati per l’erogazione di prestazioni legate ai rischi di non autosufficienza odi gravi patologie del lavoratore. Atalriguardo, preme segnalare come nelle prime bozze della legge di Bilancio per il 2017 era previsto, mediante l’inserimento dell’ulteriore lettera f-quinquies), il ripristino della previsione, originariamente presente nell’articolo 51 del Tuir e abrogata nel 2008, che disponeva l’esclusione da imposizione dei sussidi occasionali erogati in occasione di gravi esigenze personali e familiari del lavoratore. Purtroppo, di tale disposizione non vi è, oggi, più traccia.