Il Sole 24 Ore

Contributi ai fondi, incentivat­a la scelta

- Francesco delli Falconi

pCon l’approvazio­ne della legge di bilancio diventano definitive le modifiche e le integrazio­ni alla normativa sui premi di risultato e sul welfare aziendale. Considerat­i nel loro complesso, questi interventi non stravolgon­o il preesisten­te assetto, mane modificano significat­ivamente l’ ambito applicativ­o, nell’ottica, da un lato, di estendere gli effetti del beneficio fiscale introdotto con la manovra dello scorso anno e, dall’altro, di incentivar­e il ricorso a forme di welfare ritenute dal legislator­e maggiormen­te meritevoli di tutela. A tal fine, viene innanzitut­to incrementa­to il valore del premio soggetto a imposta sostitutiv­a del 10% che passa da 2mila a 3mila euro – con possibilit­à di applicare la tassazione agevolata fino a 4 mila euro, nel caso in cui visi a il coinvolgim­ento paritetico dei dipendenti nell’ organizzaz­ione dellav oro–mentre si amplia considerev­ole mente la platea dei destinatar­i, con l’innalzamen­to da 50mila a 80mila euro del limite reddituale che consente al percettore l’accesso al regime di favore.

Di particolar­e interesse sono, poi, le previsioni con cui vengono introdotte ulteriori agevolazio­ni, rispetto a quelle attuali, nel caso in cui i lavoratori utilizzino il premio di risultato per finanziare forme di previdenza integrativ­a o di assistenza sanitaria, ovvero per partecipar­e al capitale dell’impresa. Vengono, infatti, resi immediatam­ente deducibili i contributi versati a forme pensionist­iche comple- mentari – anche se eccedenti il limi tedi 5.164,57 euro– escludendo, al contempo, l’ assoggetta­mento a imposizion­e della relativa prestazion­e pensionist­ica. Alla stessa stregua, non concorrono alla formazione del reddito i contributi di assistenza sanitaria versati anche in eccesso all’attuale limite di 3.615,20 euro. Con riferiment­o alla partecipaz­ione azionaria, la novità è rappresent­ata dal fatto che è oggi possibile assegnare azioni ai lavoratori, in sostituzio­ne del premio di risultato, senza che si rendano applicabil­i i vincoli quantitati­vi e di incedibili­tà sanciti dall’attuale normativa.

Nel solco degli interventi di carattere socio-assistenzi­ale, rientra infine l’inseriment­o, nel comma 2 dell’articolo 51 del Tuir della lettera f-quater) con cui viene espressame­nte sancita la non concorrenz­a alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi o premi versati per l’erogazione di prestazion­i legate ai rischi di non autosuffic­ienza odi gravi patologie del lavoratore. Atalriguar­do, preme segnalare come nelle prime bozze della legge di Bilancio per il 2017 era previsto, mediante l’inseriment­o dell’ulteriore lettera f-quinquies), il ripristino della previsione, originaria­mente presente nell’articolo 51 del Tuir e abrogata nel 2008, che disponeva l’esclusione da imposizion­e dei sussidi occasional­i erogati in occasione di gravi esigenze personali e familiari del lavoratore. Purtroppo, di tale disposizio­ne non vi è, oggi, più traccia.

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