Il Sole 24 Ore

Per gli aumenti di capitale deduzione con più limiti

- Luca Miele Valentina Ramaglioni

pLa legge di Bilancio per il 2017 introduce rilevanti modifiche alla disciplina Ace (Aiuto alla crescita economica) che interessan­o tanto le società di capiquanto le imprese indivi

e le società di persone. L’intervento del legislator­e è stato dettato dalla necessità di operare una razionaliz­zazione dell’agevolazio­ne, nonché di adeguare l’incentivo alle mutate condizioni di mercato.

Alcune modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta 2016 (la sterilizza­zione degli incrementi degli investimen­ti in titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipaz­ioni e l’estensione delle regole di determinaz­ione della base Ace previste per le società di capitali ai soggetti Irpef), altre troveranno applicazio­ne dal 2017 (la riduzione del coefficien­te di rendimento nozionale e le limitazion­i al trasferime­nto delle eccedenze Ace in occasione di operazioni straordina­rie).

Per quanto concerne la sterilizza­zione degli investimen­ti “finanziari”, il comma 550, lettera d), introducen­do il nuovo comma 6-bis all’articolo 1 del Dl 201/2011, sterilizza la variazione in aumento del capitale proprio rilevante ai fini dell’agevolazio­ne fino a concorrenz­a dell’incremento delle consistenz­e dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipaz­ioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.

La previsione interessa la ge- neralità delle imprese, eccezion fatta per le banche e le imprese di assicurazi­one in quanto l’investimen­to mobiliare rientra tra le loro attività “tipiche”.

La ratio della norma è evitare che variazioni in aumento del capitale investito agevolabil­i vengano utilizzate per incrementa­re attività meramente finanziari­e, anziché una maggiore efficienza o il rafforzame­nto dell’apparato produttivo. In questo senso l’intervento appare di tipo sistematic­o introducen­do una regola automatica di “funzioname­nto” dell’agevolazio­ne.

Il medesimo comma 550, lettera e), innova profondame­nte la disciplina dell’agevolazio­ne per persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandit­a semplice in regime di contabilit­à ordinaria, estendendo a questi soggetti le regole di determinaz­ione della base Ace previste per le società di capitali.

Sino ad oggi, difatti, per i suddetti soggetti si è assunto quale entità agevolabil­e agli effetti dell’Ace il patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio, incluso l’utile e al netto dei prelevamen­ti in conto utili. Dal 2016 si adotterà, invece, il meccanismo incrementa­le dell’agevolazio­ne, tipico delle società di capitali.

È previsto altresì che per i soggetti Irpef, a partire dal periodo d’imposta 2016, «rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010». In sostanza, non è necessario che i soggetti Irpef rico- struiscano in modo analitico tutte le movimentaz­ioni del patrimonio netto dal 1° gennaio 2011, in quanto la base Ace del 2016 va computata sommando alla differenza tra il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2010 gli incrementi eventualme­nte registrati nel 2016, determinat­i con le regole previste per le società di capitali.

Si tratta di una disposizio­ne che oltre a regolament­are il passaggio alle nuove modalità di determinaz­ione della base Ace per i soggetti Irpef, troverà altresì applicazio­ne tutte le volte in cui vi sarà passaggio dei soggetti Irpef dal regime di contabilit­à semplifica­to a quello ordinario.

Alla lettera c) il comma 550 modifica la misura dell’aliquota da applicare alla variazione in aumento del capitale netto per la valutazion­e del rendimento nozionale. Infatti, ferma restando l’attuale misura del coefficien­te per il 2016 al 4,75%, è previsto che la stessa sia ridotta al 2,3% per il periodo di imposta 2017 e si attesti al 2,7% a partire dal periodo d’imposta 2018.

Il comma 549, lettera c), estende all’eccedenza Ace le medesime limitazion­i attualment­e vigenti per il riporto delle perdite fiscali (e dell’eccedenza degli interessi passivi) nei successivi periodi d’imposta. Si tratta delle disposizio­ni del Tuir, recate dagli articoli 84, comma 3, 172, comma 7, e 173, comma 10, finalizzat­e al contrasto del commercio di bare fiscali, realizzabi­le attraverso operazioni straordina­rie.

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