Per gli aumenti di capitale deduzione con più limiti
pLa legge di Bilancio per il 2017 introduce rilevanti modifiche alla disciplina Ace (Aiuto alla crescita economica) che interessano tanto le società di capiquanto le imprese indivi
e le società di persone. L’intervento del legislatore è stato dettato dalla necessità di operare una razionalizzazione dell’agevolazione, nonché di adeguare l’incentivo alle mutate condizioni di mercato.
Alcune modifiche hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta 2016 (la sterilizzazione degli incrementi degli investimenti in titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni e l’estensione delle regole di determinazione della base Ace previste per le società di capitali ai soggetti Irpef), altre troveranno applicazione dal 2017 (la riduzione del coefficiente di rendimento nozionale e le limitazioni al trasferimento delle eccedenze Ace in occasione di operazioni straordinarie).
Per quanto concerne la sterilizzazione degli investimenti “finanziari”, il comma 550, lettera d), introducendo il nuovo comma 6-bis all’articolo 1 del Dl 201/2011, sterilizza la variazione in aumento del capitale proprio rilevante ai fini dell’agevolazione fino a concorrenza dell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari, diversi dalle partecipazioni, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
La previsione interessa la ge- neralità delle imprese, eccezion fatta per le banche e le imprese di assicurazione in quanto l’investimento mobiliare rientra tra le loro attività “tipiche”.
La ratio della norma è evitare che variazioni in aumento del capitale investito agevolabili vengano utilizzate per incrementare attività meramente finanziarie, anziché una maggiore efficienza o il rafforzamento dell’apparato produttivo. In questo senso l’intervento appare di tipo sistematico introducendo una regola automatica di “funzionamento” dell’agevolazione.
Il medesimo comma 550, lettera e), innova profondamente la disciplina dell’agevolazione per persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, estendendo a questi soggetti le regole di determinazione della base Ace previste per le società di capitali.
Sino ad oggi, difatti, per i suddetti soggetti si è assunto quale entità agevolabile agli effetti dell’Ace il patrimonio netto risultante al termine di ciascun esercizio, incluso l’utile e al netto dei prelevamenti in conto utili. Dal 2016 si adotterà, invece, il meccanismo incrementale dell’agevolazione, tipico delle società di capitali.
È previsto altresì che per i soggetti Irpef, a partire dal periodo d’imposta 2016, «rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010». In sostanza, non è necessario che i soggetti Irpef rico- struiscano in modo analitico tutte le movimentazioni del patrimonio netto dal 1° gennaio 2011, in quanto la base Ace del 2016 va computata sommando alla differenza tra il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto contabile al 31 dicembre 2010 gli incrementi eventualmente registrati nel 2016, determinati con le regole previste per le società di capitali.
Si tratta di una disposizione che oltre a regolamentare il passaggio alle nuove modalità di determinazione della base Ace per i soggetti Irpef, troverà altresì applicazione tutte le volte in cui vi sarà passaggio dei soggetti Irpef dal regime di contabilità semplificato a quello ordinario.
Alla lettera c) il comma 550 modifica la misura dell’aliquota da applicare alla variazione in aumento del capitale netto per la valutazione del rendimento nozionale. Infatti, ferma restando l’attuale misura del coefficiente per il 2016 al 4,75%, è previsto che la stessa sia ridotta al 2,3% per il periodo di imposta 2017 e si attesti al 2,7% a partire dal periodo d’imposta 2018.
Il comma 549, lettera c), estende all’eccedenza Ace le medesime limitazioni attualmente vigenti per il riporto delle perdite fiscali (e dell’eccedenza degli interessi passivi) nei successivi periodi d’imposta. Si tratta delle disposizioni del Tuir, recate dagli articoli 84, comma 3, 172, comma 7, e 173, comma 10, finalizzate al contrasto del commercio di bare fiscali, realizzabile attraverso operazioni straordinarie.