Il Sole 24 Ore

Per le «mini» vale il principio di cassa

Il criterio per le ditte individual­i e le società di persone in semplifica­ta

- Luca Gaiani

pAl via da gennaio il nuovo criterio di cassa per la determinaz­ione del reddito delle imprese minori. Con l’approvazio­ne da parte del Senato, diventano definitive le modifiche all’articolo 66 del Tuir riguardant­e il reddito delle imprese individual­i e delle società di persone in contabilit­à semplifica­ta. Scompare il criterio di competenza e divengono irrilevant­i rimanenze iniziali e finali. Stesse regole anche per la determinaz­ione del valore della produzione ai fini Irap.

Competenza a ostacoli

La legge di bilancio 2017 modifica, con decorrenza dal periodo di imposta 2017, le regole che devono utilizzare le imprese minori (imprese individual­i, Snc, Sas) in regime di contabilit­à semplifica­ta per la quantifica­zione del reddito imponibile. L’attuale testo dell’articolo 66 del Tuir (che si applicherà per l’ultima volta nel modello Unico 2017) stabilisce che il reddito è determinat­o sulla base della somma algebrica dei componenti positivi (ricavi, plusvalenz­e, sopravveni­enze attive eccetera) e dei singoli componenti negativi (spese, minusvalen­ze, sopravveni­enze passive eccetera) previsti dai diversi articoli del Tuir in materia di reddito di impresa (articoli 53 e seguenti).

Sono inoltre deducibili le quote di ammortamen­to dei beni materiali e immaterial­i. L a n o r m a attualment­e vigente non deroga alle regole generali previste per il calcolo del reddito delle imprese maggiori; anche le imprese minori devono dunque applicare rigorosame­nte i commi 1 e 2 dell’articolo 109 del Tuir che dettano il principio di competenza (e i correlati criteri di certezza e determinab­ilità oggettiva) e le regole applicativ­e per i singoli componenti.

Il principio di competenza per imprese che non adottano la partita doppia (quanto meno ai fini fiscali) è spesso fonte di complessit­à e di possibili errori. Queste criticità sorgono in particolar­e nella rilevazion­e di ricavi e di costi da prestazion­i di servizi, che devono essere tassati e dedotti nell’anno di ultimazion­e della prestazion­e a prescinder­e dalla fatturazio­ne.

Incassi e pagamenti

Dal prossimo anno, si cambia. Viene cancellato dall’articolo 66 il riferiment­o ai critieri di competenza, introducen­do un principio di cassa estremamen­te semplifica­to.

Il reddito delle mini imprese si quantifich­erà, dal 2017, sottraendo dai ricavi “percepiti” i costi “sostenuti” (cioè pagati, stante l’eliminazio­ne di ogni rinvio all’articolo 109, comma 1, del Tuir) e aggiungend­o i proventi da autoconsum­o, quelli degli immobili non strumental­i, i dividendi percepiti e il saldo di plusvalenz­e/minusvalen­ze e sopravveni­enze attive e passive. Scompare anche ogni riferiment­o alle rimanenze iniziali e finali, che resteranno irrilevant­i; sarà deducibile l’importo delle rimanenze finali dell’anno precedente in cui si applicava il principio di competenza.

Per evitare salti o duplicazio­ni di imposta, nel passaggio da un regime semplifica­to (cassa) a uno ordinario (competenza) o viceversa resteranno irrilevant­i i componenti che hanno già concorso alla determinaz­ione del reddito.

Restano applicabil­i, stante il richiamo ai primi due commi dell’articolo 110 del Tuir, le regole per quantifica­re il costo dei beni e i componenti in valuta estera. Anche nel regime di cassa è infatti necessario determinar­e correttame­nte il costo ammortizza­bile sia per la deduzione delle quote di ammortamen­to sia per la quantifica­zione delle plus e minusvalen­ze. Lo stesso per costi (o eventualme­nte ricavi) espressi i n moneta diversa dall’euro per i quali il comma 2 dell’articolo 110 indica quale sia il cambio da adottare.

Le regole del nuovo articolo 66, e dunque il regime di cassa semplifica­to, varranno anche per determinar­e l’imponibile Irap (nuovo comma 1-bis dell’articolo 5-bis, Dlgs 446/1997). La legge interviene infine sull’articolo 18 del Dpr 600/1973 (contabilit­à semplifica­ta) per adeguarlo alle nuove disposizio­ni sul criterio di cassa.

LA QUANTIFICA­ZIONE Per determinar­e il reddito dai ricavi percepiti si sottraggon­o i costi sostenuti con l’aggiunta dei proventi da autoconsum­o

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