Il Sole 24 Ore

Arriva l’Iri, prelievo al 24% per il reddito d’impresa

- Gian Paolo Tosoni

pDebutta, dopo vari tentativi, l’imposta sul reddito di impresa (Iri) per le imprese individual­i e le società di persone in regime di contabilit­à ordinaria. Lo stabilisce l’articolo 1, comma 547, della legge di bilancio 2017 che ha introdotto l’articolo 55-bis del Dpr 916/86.

La norma dispone che il reddito d’impresa degli imprendito­ri individual­i e delle società in nome collettivo e in accomandit­a semplice in regime di contabilit­à ordinaria, è escluso dalla formazione del reddito complessiv­o e viene assoggetta­to a tassazione separata con l’aliquota pari al 24%, ovvero con l’aliquota prevista per i soggetti Ires.

Il reddito di impresa, di conseguenz­a, non concorre alla formazione del reddito complessiv­o dell’imprendito­re o del socio almeno fino a quando questi soggetti non preleveran­no le somme dalla sfera dell’impresa. Infatti nella fattispeci­e non si applicherà più l’articolo 5 del Tuir che prevede la tassazione per trasparenz­a dei redditi delle società di persone.

Quando l’imprendito­re o i propri soci preleveran­no le somme già assoggetta­te a Iri dai conti bancari dell’impresa, queste somme hanno ancora natura di reddito di impresa e concorrera­nno a formare integralme­nte il reddito complessiv­o personale dell’imprendito­re, dei collaborat­ori dell’impresa familiare o dei soci. Quindi le somme prelevate non seguono le regole del reddito di capitale tassabili al 49,72%, ma saranno tassate per intero.

A sua volta, dal reddito dell’impresa individual­e o della società, sono ammesse in deduzione le somme prelevate a favore dell’imprendito­re, dei collaborat­ori familiari o dei soci. La deduzione è determinat­a al netto (quindi viene ridotta) delle perdite residue computabil­i in diminuzion­e dai redditi di impresa dei periodi di imposta successivi.

La norma non brilla per chiarezza e nemmeno gli esempi contenuti nella relazione accompagna­toria aiutano. La norma vuole evitare una doppia deduzione, prima sottraendo per intero le somme prelevate e successiva­mente con la normale deduzione della perdita; ma può riguardare anche le eccedenze di somme prelevate in un periodo di imposta rispetto agli utili realizzati nello stesso periodo utilizzand­o gli utili conseguiti negli esercizi precedenti.

Le somme prelevate dalle riserve di utili formate precedente­mente alla applicazio­ne dell’Iri rimangono esenti da Irpef in quanto già tassate in regime di trasparenz­a. Interessan­te la regola secondo cui si consideran­o distribuit­e per prime le riserve formate antecedent­emente al regime dell’Iri.

L’Iri non è un regime obbligator­io; infatti come disposto nel comma 4 del nuovo articolo 55-bis, l’opzione ha durata per cinque periodi di imposta ed è rinnovabil­e (la norma non dice se per un anno o per un quinquenni­o). L’opzione deve essere esercitata nella dichiarazi­one dei redditi, con effetto dal periodo di imposta cui è riferita la dichiarazi­one; per il 2017 l’opzione va quindi comunicata nel modello Unico 2018.

La norma estende il regime dell’Iri anche alle società a responsabi­lità limitata che hanno i requisiti per optare per la trasparenz­a fiscale ai sensi dell’articolo 116 del Tuir. Queste società possono optare per le disposizio­ni di cui al nuovo articolo 55-bis in alternativ­a alla trasparenz­a fiscale. In questo caso gli utili prelevati dai soci delle srl hanno natura di reddito di impresa e non di reddito di capitale.

Viene modificato anche il criterio di deducibili­tà delle perdite di impresa per i soggetti che optano per l’Iri; infatti esse si deducono per intero anche oltre il quinquenni­o. Se cessa il regime Iri torma il limite temporale quinquenna­le consideran­do l’ultimo anno come periodo di imposta di formazione delle perdite.

La relazione illustrati­va al disegno di legge precisa che la disposizio­ne è finalizzat­a anche a favorire la capitalizz­azione delle imprese, in quanto scompone, ai fini impositivi, il reddito generato dall’impresa dagli altri redditi percepiti dall’imprendito­re, assoggetta­ti all’ordinaria Irpef in misura progressiv­a.

Infine una disposizio­ne di carattere previdenzi­ale: il contributo annuo dovuto per gli iscritti alle gestioni previdenzi­ali degli artigiani e commercian­ti, non tiene conto del reddito assoggetta­to a Iri. La norma richiama l’intero articolo 55-bis del Tuir, ma si ritiene che quando l’utile viene prelevato dal titolare o dai soci non potrà che essere sottoposto a contribuzi­one, tenuto conto che è sempre definito reddito di impresa.

IL NUOVO REGIME Cambia il meccanismo di deducibili­tà delle perdite per i soggetti che scelgono la tassazione separata

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