Gruppo Iva solo dentro i confini
Le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero non possono partecipare
Il gruppo Iva verrà implementato secondo un principio strettamente territoriale. Con la legge di Bilancio il legislatore italiano ha scelto il modello maggiormente diffuso in Europa e raccomandato dalla Commissione Ue nella comunicazione 325 del 2009. Tale scelta è messa in chiaro nell’incipit del nuovo articolo 70-bis del Dpr 633/72, dove si legge che possono aderire al gruppo Iva solo «i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato». Ciò implica che, per essere parte di un gruppo Iva italiano, un operatore economico deve essere fisicamente presente nel territorio nazionale. Nel successivo secondo comma dell’articolo è poi specificato che non possono partecipare a un gruppo Iva «le sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero». Ciò i mplica che se un operatore parte di un gruppo Iva in Italia si avvale di una stabile organizzazione all’estero – e quindi non fisicamente presente nel territorio dello Stato – la stabile non entra a far parte del gruppo nazionale con la casa madre. Questo comporta, da un lato, che le recipro- che prestazioni fra casa madre e stabile non sono considerate effettuate nell’ambito del gruppo Iva e non possono avvalersi della relativa esclusione dall’applicazione dell’imposta. Da dall’altro lato, che, in forza della sentenza della Corte di giustizia Ue nel caso Skandia (C-7/13), le prestazioni fra casa madre e stabile in presenza di un gruppo Iva non possono nemmeno considerarsi meramente interne e fuori campo Iva – come era prima per effetto della sentenza Ue FCE Bank (C-210/04) – ma transitano attraverso il gruppo e, di conseguenza, sono soggette a imposta. In pratica, quando la stabile organizzazione di un soggetto non residente (casa madre) è parte di un gruppo Iva in uno Stato membro, i rapporti fra tali due soggetti devono considerarsi effettuati da o a favore del gruppo e non co- me transazioni interne casa madre-stabile fuori campo Iva. Questo perché, a giudizio della Corte Ue, il gruppo Iva “rompe” l’unitarietà soggettiva di casa madre e stabile e frappone nei rapporti fra detti soggetti l’autonoma soggettività passiva del gruppo Iva. Il gruppo, allora, assume la qualifica di soggetto prestatore o destinatario del servizio anche nei rapporti interni casa madre-stabile. La conseguenza è che tali rapporti saranno rilevanti ai fini dell’imposta, laddove, in base alla precedente sentenza Fce Bank, sarebbero stati considerati ininfluenti ai fini Iva perché intercorsi nell’ambito dello stesso soggetto passivo, a prescindere dalla presenza o meno di un gruppo Iva.
Sul piano nazionale, siccome il legislatore ha optato per il gruppo Iva territorialmente limitato, ciò comporta che se la stabile organizzazione all’estero di una impresa (casa madre) nazionale appartenente a un gruppo Iva in Italia effettua una prestazione a quest’ultima, l’operazione si considera effettuata al gruppo nazionale e assoggettata a imposta in Italia con assolvimento del tributo in reverse charge da parte del gruppo.
Quanto detto con riferimento al caso della casa madre appartenente al gruppo Iva è valido anche nell’opposta ipotesi in cui è la stabile organizzazione in Italia di una impresa estera che entra a far parte di un gruppo Iva nazionale, e regole analoghe valgono anche nei rapporti reciproci fra stabili organizzazioni all’estero appartenenti al medesimo soggetto.
La limitazione territoriale del gruppo Iva italiano dovrebbe valere anche nell’ipotesi in cui la casa madre o la stabile sono parte di un gruppo Iva all’estero in un Paese in cui il gruppo Iva è implementato senza limitazioni territoriali (Austria, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito). Visto dalla prospettiva di tale Paese, entrambi i soggetti sono parte del medesimo gruppo Iva e quindi i loro rapporti sarebbero esclusi dall’imposta. Dall’Italia, tuttavia, i due soggetti sono visti separati in quanto non sono fisicamente stabiliti nel medesimo territorio e i rapporti fra casa madre e stabile si dovrebbero considerare soggetti a Iva. Di qui il rischio di un conflitto di norme che potrebbe portare a errori nell’applicazione dell’imposta da parte degli operatori nazionali.
IL MECCANISMO Le prestazioni fra casa madre e stabile organizzazione fuori dal territorio non possono avvalersi dell’esclusione dall’applicazione dell’imposta