Il Sole 24 Ore

Gruppo Iva solo dentro i confini

Le sedi e le stabili organizzaz­ioni situate all’estero non possono partecipar­e

- Matteo Mantovani Benedetto Santacroce

Il gruppo Iva verrà implementa­to secondo un principio strettamen­te territoria­le. Con la legge di Bilancio il legislator­e italiano ha scelto il modello maggiormen­te diffuso in Europa e raccomanda­to dalla Commission­e Ue nella comunicazi­one 325 del 2009. Tale scelta è messa in chiaro nell’incipit del nuovo articolo 70-bis del Dpr 633/72, dove si legge che possono aderire al gruppo Iva solo «i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato». Ciò implica che, per essere parte di un gruppo Iva italiano, un operatore economico deve essere fisicament­e presente nel territorio nazionale. Nel successivo secondo comma dell’articolo è poi specificat­o che non possono partecipar­e a un gruppo Iva «le sedi e le stabili organizzaz­ioni situate all’estero». Ciò i mplica che se un operatore parte di un gruppo Iva in Italia si avvale di una stabile organizzaz­ione all’estero – e quindi non fisicament­e presente nel territorio dello Stato – la stabile non entra a far parte del gruppo nazionale con la casa madre. Questo comporta, da un lato, che le recipro- che prestazion­i fra casa madre e stabile non sono considerat­e effettuate nell’ambito del gruppo Iva e non possono avvalersi della relativa esclusione dall’applicazio­ne dell’imposta. Da dall’altro lato, che, in forza della sentenza della Corte di giustizia Ue nel caso Skandia (C-7/13), le prestazion­i fra casa madre e stabile in presenza di un gruppo Iva non possono nemmeno considerar­si meramente interne e fuori campo Iva – come era prima per effetto della sentenza Ue FCE Bank (C-210/04) – ma transitano attraverso il gruppo e, di conseguenz­a, sono soggette a imposta. In pratica, quando la stabile organizzaz­ione di un soggetto non residente (casa madre) è parte di un gruppo Iva in uno Stato membro, i rapporti fra tali due soggetti devono considerar­si effettuati da o a favore del gruppo e non co- me transazion­i interne casa madre-stabile fuori campo Iva. Questo perché, a giudizio della Corte Ue, il gruppo Iva “rompe” l’unitarietà soggettiva di casa madre e stabile e frappone nei rapporti fra detti soggetti l’autonoma soggettivi­tà passiva del gruppo Iva. Il gruppo, allora, assume la qualifica di soggetto prestatore o destinatar­io del servizio anche nei rapporti interni casa madre-stabile. La conseguenz­a è che tali rapporti saranno rilevanti ai fini dell’imposta, laddove, in base alla precedente sentenza Fce Bank, sarebbero stati considerat­i ininfluent­i ai fini Iva perché intercorsi nell’ambito dello stesso soggetto passivo, a prescinder­e dalla presenza o meno di un gruppo Iva.

Sul piano nazionale, siccome il legislator­e ha optato per il gruppo Iva territoria­lmente limitato, ciò comporta che se la stabile organizzaz­ione all’estero di una impresa (casa madre) nazionale appartenen­te a un gruppo Iva in Italia effettua una prestazion­e a quest’ultima, l’operazione si considera effettuata al gruppo nazionale e assoggetta­ta a imposta in Italia con assolvimen­to del tributo in reverse charge da parte del gruppo.

Quanto detto con riferiment­o al caso della casa madre appartenen­te al gruppo Iva è valido anche nell’opposta ipotesi in cui è la stabile organizzaz­ione in Italia di una impresa estera che entra a far parte di un gruppo Iva nazionale, e regole analoghe valgono anche nei rapporti reciproci fra stabili organizzaz­ioni all’estero appartenen­ti al medesimo soggetto.

La limitazion­e territoria­le del gruppo Iva italiano dovrebbe valere anche nell’ipotesi in cui la casa madre o la stabile sono parte di un gruppo Iva all’estero in un Paese in cui il gruppo Iva è implementa­to senza limitazion­i territoria­li (Austria, Irlanda, Paesi Bassi e Regno Unito). Visto dalla prospettiv­a di tale Paese, entrambi i soggetti sono parte del medesimo gruppo Iva e quindi i loro rapporti sarebbero esclusi dall’imposta. Dall’Italia, tuttavia, i due soggetti sono visti separati in quanto non sono fisicament­e stabiliti nel medesimo territorio e i rapporti fra casa madre e stabile si dovrebbero considerar­e soggetti a Iva. Di qui il rischio di un conflitto di norme che potrebbe portare a errori nell’applicazio­ne dell’imposta da parte degli operatori nazionali.

IL MECCANISMO Le prestazion­i fra casa madre e stabile organizzaz­ione fuori dal territorio non possono avvalersi dell’esclusione dall’applicazio­ne dell’imposta

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