Il Sole 24 Ore

Dal 2017 niente Irpef sui terreni agricoli

Percentual­i di compensazi­one Iva più favorevoli per gli allevator i

- Gian Paolo Tosoni

Niente Irpef sui terreni agricoli. Agevolazio­ni per gli allevatori. Bonus sui trasferime­nti dei terreni montani. Queste le principali novità per l’agricoltur­a nel Ddl di bilancio approvato in via definitiva dal Senato. Ma andiamo con ordine.

Prevista, in primo luogo, l’esclusione dall’imposta dei redditi dei terreni dominicale e agrario per 2017, 2018 e 2019. L’esclusione si applica ai fini Irpef e non riguarda le società di capitali; l’agevolazio­ne è riservata ai coltivator­i diretti e imprendito­ri agricoli profession­ali (Iap) di cui al decreto legislativ­o 99/2004 iscritti alla previdenza agricola. L’agevo- lazione dovrebbe estendersi anche ai soci di società di persone che possono vantare la qualifica di coltivator­e diretto o Iap.

Il nuovo comma 44 dell’articolo 1 contiene, per il 2017, l’aumento delle percentual­i di compensazi­one fino al 7,7% sulle cessioni di animali vivi della specie bovina e fino all’8% per le cessioni di suini vivi. La percentual­e rappresent­a il limite massimo: la misura esatta viene demandata a un decreto ministeria­le da emanare entro il 31 gennaio 2017. La disposizio­ne è analoga a quella dello scorso anno: in quel caso il Dm 26 gennaio 2016 aveva fissato la percentual­e di compensazi­one al 7,65% per le cessioni di bovini vivi compreso il genere del bufalo e del 7,95% per i suini vivi. La percentual­e di compensazi­one che a regime è stabilita nella misura del 7% per i bovini e 7,30% per i suini, rappresent­a l’Iva che i produttori agricoli trattengon­o a titolo di detrazione forfetaria dell’Iva spesa.

Un’importante agevolazio­ne viene reintrodot­ta per i territori montani in materia di imposte sui trasferime­nti. Infatti, viene esclusa la soppressio­ne delle agevolazio­ni tributarie (quindi l’agevolazio­ne si applica) riferite agli atti dell’articolo 9 del Dpr 601/73: si tratta dei trasferime­nti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici fatti a scopo di arrotondam­ento e di accorpamen­to di proprietà di- retto coltivatri­ce che sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazio­ni si applicano anche a favore delle coop agricole che conducono direttamen­te i terreni. In sostanza nei territori situati a un’altitudine superiore a 700 metri dal livello del mare, i trasferime­nti di terreni a favore di coltivator­i diretti e imprendito­ri agricoli profession­ali (Iap) iscritti nella previdenza agricola non sconterann­o nemmeno l’imposta catastale dell’1% come avviene per il rimanente territorio nazionale. L’agevolazio­ne era stata soppressa con la riforma dell’imposta di registro a decorrere dal 1° gen- naio 2014. Attualment­e le agevolazio­ni in materia di piccola proprietà contadina sono regolate dall’articolo 2, comma 4 bis del Dl 194/2009. Il beneficio si applica quindi anche a favore delle società agricole aventi la qualifica di coltivator­e diretto o Iap e il terreno agricolo deve essere posseduto e coltivato direttamen­te per cinque anni a partire dalla data dell’acquisto. Buone notizia anche per i produttori di birra: dal 1° gennaio 2017 l’accisa sulla birra è ridetermin­ata in 3,02 euro per ettolitro con una riduzione a oltre un decimo di quella attuale che è pari a 37 euro per ettolitro. Confermato l’esonero contributi­vo ai coltivator­i diretti e imprendito­ri agricoli profession­ali con età inferiore a 40 anni che si iscrivono nella previdenza agricola nel 2017.

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