Dal 2017 niente Irpef sui terreni agricoli
Percentuali di compensazione Iva più favorevoli per gli allevator i
Niente Irpef sui terreni agricoli. Agevolazioni per gli allevatori. Bonus sui trasferimenti dei terreni montani. Queste le principali novità per l’agricoltura nel Ddl di bilancio approvato in via definitiva dal Senato. Ma andiamo con ordine.
Prevista, in primo luogo, l’esclusione dall’imposta dei redditi dei terreni dominicale e agrario per 2017, 2018 e 2019. L’esclusione si applica ai fini Irpef e non riguarda le società di capitali; l’agevolazione è riservata ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) di cui al decreto legislativo 99/2004 iscritti alla previdenza agricola. L’agevo- lazione dovrebbe estendersi anche ai soci di società di persone che possono vantare la qualifica di coltivatore diretto o Iap.
Il nuovo comma 44 dell’articolo 1 contiene, per il 2017, l’aumento delle percentuali di compensazione fino al 7,7% sulle cessioni di animali vivi della specie bovina e fino all’8% per le cessioni di suini vivi. La percentuale rappresenta il limite massimo: la misura esatta viene demandata a un decreto ministeriale da emanare entro il 31 gennaio 2017. La disposizione è analoga a quella dello scorso anno: in quel caso il Dm 26 gennaio 2016 aveva fissato la percentuale di compensazione al 7,65% per le cessioni di bovini vivi compreso il genere del bufalo e del 7,95% per i suini vivi. La percentuale di compensazione che a regime è stabilita nella misura del 7% per i bovini e 7,30% per i suini, rappresenta l’Iva che i produttori agricoli trattengono a titolo di detrazione forfetaria dell’Iva spesa.
Un’importante agevolazione viene reintrodotta per i territori montani in materia di imposte sui trasferimenti. Infatti, viene esclusa la soppressione delle agevolazioni tributarie (quindi l’agevolazione si applica) riferite agli atti dell’articolo 9 del Dpr 601/73: si tratta dei trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici fatti a scopo di arrotondamento e di accorpamento di proprietà di- retto coltivatrice che sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle coop agricole che conducono direttamente i terreni. In sostanza nei territori situati a un’altitudine superiore a 700 metri dal livello del mare, i trasferimenti di terreni a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (Iap) iscritti nella previdenza agricola non sconteranno nemmeno l’imposta catastale dell’1% come avviene per il rimanente territorio nazionale. L’agevolazione era stata soppressa con la riforma dell’imposta di registro a decorrere dal 1° gen- naio 2014. Attualmente le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina sono regolate dall’articolo 2, comma 4 bis del Dl 194/2009. Il beneficio si applica quindi anche a favore delle società agricole aventi la qualifica di coltivatore diretto o Iap e il terreno agricolo deve essere posseduto e coltivato direttamente per cinque anni a partire dalla data dell’acquisto. Buone notizia anche per i produttori di birra: dal 1° gennaio 2017 l’accisa sulla birra è rideterminata in 3,02 euro per ettolitro con una riduzione a oltre un decimo di quella attuale che è pari a 37 euro per ettolitro. Confermato l’esonero contributivo ai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni che si iscrivono nella previdenza agricola nel 2017.