Il Sole 24 Ore

Assegnazio­ne beni, c’è tempo fino al 30 settembre 2017

- Matteo Balzanelli

La legge di Bilancio riapre i termini per assegnazio­ni e cessioni agevolate, oltre che per le trasformaz­ioni in società semplice. Disciplina applicabil­e alle operazioni poste in essere dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017 seguendo le regole già previste dalla legge di Stabilità 2016. Slittano al 30 novembre 2017 e 16 giugno 2018 i termini entro cui effettuare i versamenti.

Una riapertura dei termini in “continuità” per effettuare le operazioni agevolate di assegnazio­ne, cessione e trasformaz­ione in società semplice. Vi rientrano infatti anche le operazioni poste in essere dopo il 30 settembre 2016, ma entro il 30 settembre 2017. L’unico slittament­o temporale (necessaria­mente) previsto è quello entro cui provvedere agli eventuali versamenti dell’imposta sostitutiv­a: il primo acconto entro il 30 novembre 2017 e il saldo entro il 16 giugno 2017.

Resta al 30 settembre 2015 la data alla quale va verificata la sussistenz­a della qualità di socio. Eventuali modifiche della misura di partecipaz­ione non sono di ostacolo alla fruizione della sostitutiv­a, ma, ai fini dell’operazione, si deve tener conto di quella esistente alla data di effetto della stessa. Si ricorda, inoltre, che non ricorre la necessità dell’ininterrot­to possesso della partecipaz­ione dal 30 settembre 2015 alla data dell’assegnazio­ne al socio del bene agevolato (circolare 26/E/2016). Per le società non obbligate alla tenuta del libro dei soci (ad esempio, le società di persone), la qualità di socio alla predetta data deve essere provata mediante idoneo titolo avente data certa.

Il requisito del possesso ricorre anche nell’ipotesi del subentro dell’erede nello “status” di socio successiva­mente al 30 settembre 2015, a seguito della accettazio­ne dell’eredità, o in caso di operazioni straordina­rie neutrali (fusione, scissione e conferimen­to).

L’agenzia delle Entrate (circolare 26/E/2016) ha confermato che l’agevolazio­ne spetta an- che in relazione ai beni per i quali si provveda al cambiament­o di destinazio­ne d’uso in prossimità della data di assegnazio­ne per acquisire lo status di bene agevolabil­e (per gli immobili, quelli diversi dagli strumental­i per destinazio­ne), in quanto scelta preordinat­a all’esercizio di una facoltà prevista dal legislator­e dalla quale origina un legittimo risparmio di imposta, non sindacabil­e ai sensi dell’articolo 10bis della legge 212/2000. Inoltre, con la risoluzion­e n. 93/E/2016, è stato confermato che non si ritiene censurabil­e nemmeno il caso della messa in liquidazio­ne della società, con successiva assegnazio­ne agevolata e cessione a terzi.

Nella programmaz­ione dell’operazione bisognerà tenere conto anche delle precisazio­ni fornite con la circolare n. 37/ E/2016. In particolar­e, si deve ricordare che le riserve da annullare sono parametrat­e al valore contabile attribuito al bene fuoriuscit­o e che è possibile utilizzare le riserve in sospension­e d’imposta solo nella misura necessaria a consentire l’assegnazio­ne dopo aver utilizzato le altre (riserve di utili e di capitale) già disponibil­i.

Inoltre, va ricordato che anche nelle società di persone potrebbe verificars­i in capo al socio l’ipotesi del “sottozero”, da tassare in via ordinaria o, ricorrendo­ne i presuppost­i, separatame­nte (art. 17, comma 1, lett. l), Tuir). Il differenzi­ale negativo non può comunque essere attribuito al meccanismo di applicazio­ne della disciplina agevolativ­a in esame, ma a vicende ad essa estranee quali, ad esempio, la circostanz­a che il socio assegnatar­io abbia acquistato la partecipaz­ione ad un valore più basso rispetto al valore economico della società. Il “problema” del “sottozero” potrebbe verificars­i anche in caso di società in contabilit­à semplifica­ta, con le connesse difficoltà nella determinaz­ione (e prova) del costo fiscale della partecipaz­ione ai sensi dell’articolo 68, comma 6, del Tuir.

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