Il Sole 24 Ore

Casa, gli sconti guadagnano tempo

Agevolazio­ni edilizie per tutto il 2017 - Nei condomini bonus energetico fino al 2021

- Luca De Stefani

pLa legge di Stabilità 2017, approvata definitiva­mente dal Senato, ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 tutti i bonus edilizi, cioè quelli per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il risparmio energetico “qualificat­o” degli edifici, per le schermatur­e solari, per gli impianti di climatizza­zione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibi­li e per i dispositiv­i multimedia­li per il controllo da remoto per riscaldame­nto o climatizza­zione.

Per gli interventi di risparmio energetico “qualificat­o” sulle parti comuni la proroga della detrazione Irpef e Ires del 65% è addirittur­a fino al 31 dicembre 2021.

Sono stati notevolmen­te ampliati gli interventi agevolati per le misure antisismic­he, per i quali si rimanda al Sole 24 Ore del novembre 2016.

È stata introdotta, infine, una nuova detrazione Irpef e Ires del 70% per il quinquenni­o 2017-2021, per gli interventi di riqualific­azione energetica di parti comuni condominia­li, che interessan­o l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdent­e lorda dell’edificio medesimo. Questo bonus arriva al 75%, se si consegue almeno la qualità media di cui al decreto 26 giugno 2015.

Condomini verdi

Per gli interventi “verdi” sulle parti comuni condominia­li spetterà la detrazione Irpef e Ires del 65% fino al 2021.

Si tratta del bonus introdotto dal 6 giugno 2013, che quindi è stato prorogato per altri 5 anni. Se l’intervento sull’involucro del condominio inciderà per più del 25% della superficie disperdent­e lorda dell’edificio medesimo, il bonus sarà del 70% ovvero del 75% se il migliorame­nto della prestazion­e energetica invernale e estiva conseguirà almeno la qualità media di cui al decreto del 26 giugno 2015.

Tutte queste detrazioni sulle parti comuni (65%, 70% e 75%), però, si basano sugli interventi della generale detrazione Irpef e Ires del 65% per le spese sul risparmio energetico, che è stata prorogata solo fino al 31 dicembre 2017.

La disposizio­ne, quindi, non brilla per chiarezza, per- ché dal 2018 al 2021 vuole applicare alle parti comuni condominia­li un’agevolazio­ne fiscale su i nterventi che in quel quadrienni­o non saranno più agevolati.

Anche se giuridicam­ente attaccabil­e, comunque, la ratio della norma è chiara e si auspica che ciò venga confermato anche dall’agenzia delle Entrate.

L’articolo 14, comma 2-quater, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nell’ultimo periodo precisa che «le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessiv­o delle spese non superiore a euro 40.000, moltiplica­to per il numero delle unità immobiliar­i che compongono l’edificio».

Si ritiene che si intenda dire «le detrazioni di cui al presente comma» e non articolo, altrimenti questo limite dei 40.000 euro sarebbe applicabil­e anche alla proroga al 2017 della detrazione Irpef ed Ires del 65% sul risparmio energetico per le singole unità immobiliar­i ovvero a quella del 65% per le parti comuni condominia­li.

Il limite dei 40.000 euro, quindi, dovrebbe applicarsi solo alle spese per le parti comuni che hanno l’incentivo del 70% o del 75 per cento. Si auspica, comunque, un chiariment­o delle Entrate, in quanto si tratta di investimen­ti che hanno bisogno di certezze.

Le detrazioni Irpef e Ires del 70% o del 75% sui lavori sulle parti comuni spetterà anche se gli interventi sono effettuati dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenzia­le pubblica.

Cessione del credito

Per gli interventi che dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, potranno usufruire delle suddette detrazioni Irpef e Ires del 70% o del 75%, i soggetti beneficiar­i potranno optare per la cessione del corrispond­ente credito d’imposta «ai fornitori che hanno effettuato gli i nterventi» stessi «ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito».

A differenza del testo approvato dal Governo, la versione definitiva della legge di Stabilità 2017, approvata dal Parlamento, ha previsto che anche per queste detrazioni (articolo 14, comma 2quater, decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63), come per quelle del 75% e 85% sulle misure antisismic­he realizzate sulle parti comuni di edifici condominia­li (comma 1quinquies), la suddetta cessione sarà esclusa verso gli istituti di credito e gli intermedia­ri finanziari.

Le relative modalità di attuazione saranno definite da un provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate, entro il primo marzo 2017.

SUPER-PREMIO Introdotta una detrazione speciale per Irpef e Ires che può arrivare al 75% per il risparmio di energia nei condomini

L’OPZIONE I beneficiar­i potranno scegliere la cessione del credito ai fornitori che hanno eseguito gli interventi o ad altri soggetti

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