Iscrizione al nido: il buono non si somma con lo sconto Irpef
pUn buono di mille euro annui per l’iscrizione all’asilo ni
che però non sarà cumulabile con la detrazione Irpef del 19% per lo stesso tipo di spesa. La legge di bilancio approvata definitivamente al Senato contiene diverse misure a sostegno della natalità e della famiglia.
Ma vediamo nel dettaglio. Viene previsto a regime e a partire dal 2017 un buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (a disposizione ci sono 144 milioni di euro per il 2017, 250 milioni per il 2018 e 300 milioni per il 2019, per poi proseguire a regime con l’autorizzazione di complessivi 330 milioni di euro annui a partire dal 2020). Si tratta di un’erogazione di mille euro su base annua, corrisposti in 11 mensilità (all’incirca poco meno di 91 euro mensili) effettuata da parte dell’Inps al genitore che ne faccia richiesta presentando documentazione idonea a dimostrare l’iscrizione in strutture pubbliche o private e il pagamento della retta. Questa forma di aiuto sarà concessa ai nuovi nati dal 2016 e potrà essere percepito per un massimo di un triennio in quanto riguarda i bambini da 0 a 3 anni. Il raggio d’azione è stato esteso anche al supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche. Le modalità applicative dovranno essere definite da un Dpcm entro il 31 gennaio. Attenzione, però l’accesso al buono asilo nido preclude la possibilità di sfruttare la detrazione fiscale del 19% per le spese documentate di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori fino a un massimo di 632 euro. Ma non è l’unica preclusione. Il nuovo buono, infatti, non è cumulabile con il contributo economico ( voucher asili nido o baby-sitting) già introdotto in sostituzione, anche parziale, del congedo parentale a favore della madre lavoratrice e rifinanziato sia per il 2017 sia per il 2018 tanto per le lavoratrici dipendenti che per quelle autonome. In questo caso il contributo è di 600 euro mensili per un periodo complessivo non superiore a sei mesi (tre mesi se iscritta alla gestione separata e in quota riproporzionata se part-time).
Non concorrerà, invece, alla formazione del reddito complessivo il premio alla nascita o all’adozione di minore pari a 800 euro che sarà erogato dall’Inps a fronte della richiesta della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.
Per quanto riguarda, invece, i neopadri, è confermato anche per il 2017 il congedo obbligatorio di due giorni da sfruttare entro cinque mesi dalla nascita del figlio. Dal 2018, invece, i giorni di congedo salgono a quattro con la possibilità ulteriore di un giorno in più a valere sui giorni spettanti alla madre, naturalmente qualora i due genitori lo abbiano preventivamente concordato.