L’ESTRAZIONE DEI BENI
Dal 1° aprile versamento del tributo all’Erario
pL’estrazione dei beni da un deposito Iva deve ora far i conti con il nuovo obbligo di versamento diretto dell’imposta all’Erario che colpirà dal 1° aprile 2017 l’utilizzazione o la commercializzazione dei beni sul territorio nazionale. Questa è sicuramente la novità più importante della riforma dei depositi Iva, novità che se non ben valutata potrebbe portare all’abbandono dell’istituto da parte delle imprese.
In particolare, il comma 6 dell’articolo 50-bis, integralmente riscritto, a differenza della formulazione vigente fino al 31 marzo 2017 secondo cui l’estrazione dei beni dal deposito Iva avviene mediante autofattura, prevede modalità differenti di assolvimento dell’imposta a seconda della tipologia di beni oggetto di estrazione.
Tale differente modalità di assolvimento dell’Iva varia a seconda che i beni immessi in deposito e poi estratti provengano da uno Stato appartenente all’Unione europea ovvero da uno Stato extra-Ue o ancora che si tratti di beni nazionali. Si legge, infatti, che per l’estrazione dei beni che sono stati introdotti nel deposito Iva a seguito di un acquisto intracomunitario, l’operazione di estrazione che chiude il precedente acquisto intracomunitario viene realizzata dal soggetto che procede all’estrazione mediante assolvimento dell’imposta, provvedendo alla integrazione della fattura relativa all’acquisto intracomunitario, con l’indicazione dei servizi eventualmente resi e dell’imposta.
La fattura va poi annotata per la variazione in aumento nel registro delle fatture emesse (articolo 23 del Dpr 633/1972 )entro 15 giorni dalla data di estrazione, con riferimento a quest’ultima, e nel registro delle fatture ricevute (articolo 25 del medesimo Dpr 633/1972) entro il mese successivo a quello di estrazione.
In caso di estrazione di beni precedentemente immessi in libera pratica e introdotti nel deposito Iva, l’imposta è dovuta dal soggetto che procede all’estrazione mediante autofattura, previa prestazione di idonea garanzia, con i contenuti e con le modalità definite con apposito decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze. Il contribuente, inoltre, è tenuto a comunicare al gestore del deposito Iva, i dati relativi alla liquidazione dell’imposta, anche ai fini dello svincolo della garanzia ivi prevista. Resta da chiarire se la garanzia prestata al momento della introduzione in deposito Iva di detti beni immessi in libera pratica, sia poi la stessa che va prestata in fase di estrazione, ovvero si tratti di garanzie differenti.
In tutti gli altri casi, l’imposta è parimenti dovuta da chi procede all’estrazione, ma è versata in nome e per conto di tale soggetto dal gestore del deposito che, peraltro, è solidalmente responsabile dell’imposta stessa. In questi casi il pagamento dell’imposta deve avvenire entro il 16 del mese successivo a quello di estrazione, attraverso un versamento diretto con il modello F24, con divieto di avvalersi della compensazione “orizzontale” di cui all’articolo 17 del Dlgs 241/97.
Attenzione che questa forma di pagamento è dovuta (in modo transitorio) anche per l’estrazione dei beni precedentemente immessi in libera pratica ed introdotti nel deposito Iva fintanto che non è emanato il predetto decreto che disciplina la relativa garanzia.
Ulteriore eccezione al pagamento diretto è stata fissata per coloro che, avendo lo “status” di esportatori abituali, possono scegliere di procedere all’estrazione dei beni dal deposito Iva mediante l’utilizzo del plafond.
Nella nuova formulazione del comma 6 dell’articolo 50bis del Dl 331/93, infatti, si legge che quando chi procede all’estrazione dei beni dal deposito si qualifica come esportatore abituale e intende procedere all’estrazione dei beni stessi senza il pagamento dell’imposta mediante l’utilizzo del plafond, come previsto dall’articolo 8, comma 1, lettera c) del Dpr 633/72, è tenuto a trasmettere la dichiarazione d’intento alle Entrate che rilascia ricevuta telematica, con le modalità ordinariamente previste per l’acquisto da fornitori nazionali.