La prescrizione raddoppia
Nuovi termini di prescrizione per l'azione di accertamento del fisco e obbligo del contraddittorio preventivo. Queste sono due importante novità in materia di accise previste in sede di conversione del decreto 193/2016 (legge 225). in particolare, la nuova formulazione dell’articolo 15 del Testo unico accise (Tua), prevede che l’imposta è accertata con avviso di pagamento notificato al debitore e il termine di prescrizione ordinaria del diritto all’imposta è fissato in cinque anni, aumentato a dieci nei casi di violazioni per cui vi è obbligo di denuncia.
Questa ultima integrazione sul “raddoppio dei termini” è una novità in materia e, in concreto, introduce un rischio di particolare sfavore per i contribuenti, specialmente in considerazione del fatto che nel sistema delle accise il rischio di caduta in fattispecie di tipo penale, anche gravi, è molto elevato.
Le modifiche, invece, non innovano il precedente e controverso disposto per cui «la prescrizione del credito di imposta è interrotta quando viene esercitata l’azione penale; in questo caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale». Questa disposizione continua infatti ad avere una applicazione variabile in quanto da più parti si è sovente concluso con la vigenza, in materi di accise, di un obbligo di attesa per l’autorità doganale degli esiti del procedimento penale, prima di poter emettere l’atto impositivo.
Prima dell’avviso di paga- mento è stato poi formalizzato l’obbligo di notifica del Pvc per permettere al contribuente di presentare memorie e osservazioni ai sensi delle disposizioni di cui allo Statuto del contribuente. Questa innovazione, in particolare, appare fondamentale per i molti potenziali coobbligati in solido, quasi mai, in molti casi, coinvolti nei procedimenti di verifica e controllo che attengono al debitore principale. Il debito di accisa, infatti, è spesso moltiplicato tra vari obbligati in solido, ma la verifica e il diritto al contraddittorio rimane spesso soddisfatto solo nei confronti del soggetto verificato.
In realtà, è bene precisare che l’obbligo di attivazione del contraddittorio preventivo, che gravava sull’attività dell’autorità doganale, si riteneva di fatto esistente già prima del Dl fiscale, per piena applicazione dei principi della Corte di giustizia Ue, in quanto l’accisa è un tributo armonizzato. Anche questo punto è spesso controverso, anche in sede di giudizio, ma non pareva negabile neppure prima della modifica che, in quanto armonizzato, il tributo pretendesse il rispetto dei diritti di partecipazione del contribuente.
Altre novità di interesse attengono poi agli accertamenti per i depositi commerciali di carburanti ed i depositi fiscali di bevande alcoliche.
Per i primi, viene integrato il sistema delle licenze con un sistema di autorizzazioni per stoccaggi e/ o distribuzione, mentre sono ridefinite le regole di registrazione di carichi e scarichi anche per le ipotesi di self service; a ciò si aggiungono le aliquote agevolate per il gasolio commerciale impiegato per il trasporto di cose e persone.
Per i secondi, invece, si registrano importanti innovazioni sulle facoltà di produzione e fabbricazione degli alcolici e sulla possibilità di autorizzare spazi funzionali di commercio all’ingrosso di prodotti soggetti ad accisa (si veda sul tema l’altro commento in pagina).
In ultimo, si rammenta la sanatoria intervenuta in materia di accise, per cui, in caso di giudizi pendenti circa fatti avvenuti prima del 2010, il contribuente può chiudere ogni contestazione, previa definizione con le Dogane, con il pagamento di una somma riducibile fino all’80% dell’imposta, senza applicazione di interessi e sanzioni.