Il Sole 24 Ore

La prescrizio­ne raddoppia

- Benedetto Santacroce Ettore Sbandi Carlo Ezio Teramani

Nuovi termini di prescrizio­ne per l'azione di accertamen­to del fisco e obbligo del contraddit­torio preventivo. Queste sono due importante novità in materia di accise previste in sede di conversion­e del decreto 193/2016 (legge 225). in particolar­e, la nuova formulazio­ne dell’articolo 15 del Testo unico accise (Tua), prevede che l’imposta è accertata con avviso di pagamento notificato al debitore e il termine di prescrizio­ne ordinaria del diritto all’imposta è fissato in cinque anni, aumentato a dieci nei casi di violazioni per cui vi è obbligo di denuncia.

Questa ultima integrazio­ne sul “raddoppio dei termini” è una novità in materia e, in concreto, introduce un rischio di particolar­e sfavore per i contribuen­ti, specialmen­te in consideraz­ione del fatto che nel sistema delle accise il rischio di caduta in fattispeci­e di tipo penale, anche gravi, è molto elevato.

Le modifiche, invece, non innovano il precedente e controvers­o disposto per cui «la prescrizio­ne del credito di imposta è interrotta quando viene esercitata l’azione penale; in questo caso il termine di prescrizio­ne decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale». Questa disposizio­ne continua infatti ad avere una applicazio­ne variabile in quanto da più parti si è sovente concluso con la vigenza, in materi di accise, di un obbligo di attesa per l’autorità doganale degli esiti del procedimen­to penale, prima di poter emettere l’atto impositivo.

Prima dell’avviso di paga- mento è stato poi formalizza­to l’obbligo di notifica del Pvc per permettere al contribuen­te di presentare memorie e osservazio­ni ai sensi delle disposizio­ni di cui allo Statuto del contribuen­te. Questa innovazion­e, in particolar­e, appare fondamenta­le per i molti potenziali coobbligat­i in solido, quasi mai, in molti casi, coinvolti nei procedimen­ti di verifica e controllo che attengono al debitore principale. Il debito di accisa, infatti, è spesso moltiplica­to tra vari obbligati in solido, ma la verifica e il diritto al contraddit­torio rimane spesso soddisfatt­o solo nei confronti del soggetto verificato.

In realtà, è bene precisare che l’obbligo di attivazion­e del contraddit­torio preventivo, che gravava sull’attività dell’autorità doganale, si riteneva di fatto esistente già prima del Dl fiscale, per piena applicazio­ne dei principi della Corte di giustizia Ue, in quanto l’accisa è un tributo armonizzat­o. Anche questo punto è spesso controvers­o, anche in sede di giudizio, ma non pareva negabile neppure prima della modifica che, in quanto armonizzat­o, il tributo pretendess­e il rispetto dei diritti di partecipaz­ione del contribuen­te.

Altre novità di interesse attengono poi agli accertamen­ti per i depositi commercial­i di carburanti ed i depositi fiscali di bevande alcoliche.

Per i primi, viene integrato il sistema delle licenze con un sistema di autorizzaz­ioni per stoccaggi e/ o distribuzi­one, mentre sono ridefinite le regole di registrazi­one di carichi e scarichi anche per le ipotesi di self service; a ciò si aggiungono le aliquote agevolate per il gasolio commercial­e impiegato per il trasporto di cose e persone.

Per i secondi, invece, si registrano importanti innovazion­i sulle facoltà di produzione e fabbricazi­one degli alcolici e sulla possibilit­à di autorizzar­e spazi funzionali di commercio all’ingrosso di prodotti soggetti ad accisa (si veda sul tema l’altro commento in pagina).

In ultimo, si rammenta la sanatoria intervenut­a in materia di accise, per cui, in caso di giudizi pendenti circa fatti avvenuti prima del 2010, il contribuen­te può chiudere ogni contestazi­one, previa definizion­e con le Dogane, con il pagamento di una somma riducibile fino all’80% dell’imposta, senza applicazio­ne di interessi e sanzioni.

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