Il Sole 24 Ore

Pensioni, tutte le vie per l’uscita anticipata

Occorre aver compiuto 63 anni di età La distanza dalla vecchiaia non deve superare tre anni e sette mesi

- Orlando, Pinna, Prioschi, Venanzi

L’anticipo pensionist­ico (Ape), nella sua versione volontaria e aziendale, è un prestito che viene concesso in favore di lavoratori prossimi alla pensione di vecchiaia. La restituzio­ne avviene dalla data di perfeziona­mento dei requisiti anagrafici previsti per l’accesso al trattament­o, per un massimo di venti anni. Una polizza assicurati­va obbligator­ia copre il rischio di premorienz­a.

L’accesso all’Ape – istituito in via sperimenta­le fino al 31 dicembre 2018 – decorre dal 1° maggio 2017 ed è consentito gli iscritti all’assicurazi­one generale obbligator­ia e alla gestione separata dell’Inps, nonché alle forme sostitutiv­e (Enpals, Elettrici, Telefonici eccetera) ed esclusive (ex Inpdap, ex FS ed ex Ipost). I lavoratori interessat­i devono avere almeno 63 anni – con venti anni di contributi - e devono maturare il diritto alla pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi. L’anticipo potrà quindi avere una durata massima di tre anni e sette mesi mentre quella minima è fissata in sei mesi.

Fino al 31 dicembre 2017 i requisiti sono 65 anni e sette mesi per le lavoratric­i dipendenti del settore privato, 66 anni e un mese per le autonome mentre per le dipendenti pubbliche e i lavoratori (di qualsiasi settore) sono richiesti 66 anni e sette mesi. Dal 1° gennaio 2018 i requisiti saranno unificati, prescinden­do dal genere e dal settore di appartenen­za, a 66 anni e sette mesi. Dal 1° gennaio 2019 scatterann­o gli adeguament­i legati all’aumento della speranza di vita (si veda l’articolo a pagina 40). Inoltre l’importo della pensione, al netto della rata di ammortamen­to corrispond­ente all’Ape richiesto, non deve risultare inferiore a 1,4 volte l’importo del trattament­o minimo. Per il 2017 il valore soglia è pari a 702,65 euro. Il ricorso all’Ape è precluso ai titolari di un trattament­o pensionist­ico diretto.

Per accedervi, il richiedent­e deve inoltrare, tramite il sito dell’Inps, la domanda di diritto alla prestazion­e da cui scaturirà la certificaz­ione della pensione futura. L’istituto previdenzi­ale dovrà verificare e certificar­e il possesso dei requisiti, comunicand­o anche l’importo minimo e massimo ottenibile dall’operazione. Gli importi, così come altri aspetti attuativi, saranno stabiliti da un decreto del presidente del Consiglio dei ministri: la crisi di governo potrebbe incidere sui tempi di implementa­zione dell’anticipo.

Successiva­mente, per completare la domanda, il lavoratore in possesso della certificaz­ione dovrà inoltrare una domanda online finalizzat­a al pagamento dell’Ape nonché della domanda di pensione di vecchiaia che sarà erogata al raggiungim­ento dei requisiti di legge. Le due domande sono irrevocabi­li. Rimane comunque la possibilit­à di recedere dal contratto di assicurazi­one contro il rischio di premorienz­a entro 14 giorni. L’Ape può essere estinto anche anticipata­mente una volta conseguita la pensione di vecchiaia.

La scelta del finanziato­re e dell’impresa assicurati­va per la stipula della polizza rimangono a carico del richiedent­e. I finanziato­ri e le assicurazi­oni saranno scelti nell’ambito di coloro che aderiranno agli accordi quadro stipulati tra il ministero dell’Economia e quello del Lavoro con l’Associazio­ne bancaria italiana e l’Associazio­ne nazionale tra le imprese assicuratr­ici.

In caso di concession­e del prestito da parte dell’istituto finanziato­re, decorrono i termini per esercitare il diritto di recesso sempre che il richiedent­e abbia ricevuto dall’Inps tutte le informativ­e precontrat­tuali e contrattua­li. Nel caso in cui la richiesta dovesse essere respinta o l’interessat­o dovesse esercitare il diritto di recesso dall’operazione di finanziame­nto, la domanda di pensione rimarrà priva di effetti. Se l’operazione sarà portata a termine, l’Inps tratterrà dal primo assegno pensione l’importo finalizzat­o al rimborso del finanziame­nto.

Presso il Mef verrà creato un apposito Fondo di garanzia – gestito sempre dall’Inps - che copre l’80% del finanziame­nto concesso al richiedent­e.

L’Ape è esente da imposizion­e fiscale. Annualment­e al percettore è riconosciu­to un credito di imposta pari al 50% del ventesimo degli interessi e del premio assicurati­vo complessiv­amente dovuti in base ai contratti stipulati. Dal momento del pensioname­nto, l’Inps riconoscer­à tale credito di imposta, anch’esso irrilevant­e ai fini fiscali.

La trattenuta effettuata – a decorrere dalla prima rata di pensione – non rileva ai fini del riconoscim­ento delle prestazion­i assistenzi­ali e previdenzi­ali sottoposte alla prova dei mezzi. In caso di premorienz­a durante il periodo di anticipo o dopo il pensioname­nto, ma prima di aver completato la restituzio­ne del prestito, l’assicurazi­one ripaga il debito residuo e l’eventuale pensione di reversibil­ità spettante ai superstiti verrà corrispost­a senza recuperi. Dopo venti anni dal pensioname­nto, la rendita tornerà al suo livello normale.

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