Il Sole 24 Ore

La transazion­e fiscale diventa selettiva

Modificata la legge fallimenta­re con una nuova disciplina sul trattament­o delle somme dovute all’Erar io nel concordato preventivo Spazio alla falcidia anche per Iva e contributi - La proposta può escludere debiti in contenzios­o

- Domenico Pezzella Benedetto Santacroce

La legge di bilancio approvata definitiva­mente giovedì dal Senato modifica l’articolo 182-ter della legge fallimenta­re riscrivend­o le regole che sovrintend­ono al trattament­o dei crediti tributari e contributi­vi nelle procedure di concordato preventivo ed accordo di ristruttur­azione dei debiti. Il restyling operato dal legislator­e parte già dalla rubrica dell’articolo dal quale scompare la controvers­a definizion­e di transazion­e fiscale. Si era infatti osservato come l’istituto in parola avesse ben poche delle caratteris­tiche normalment­e riconducib­ili al significat­o classico che il termine transazion­e ha in ambito giuridico così come declinato all’articolo 1965 del Codice civile. Il termine transazion­e fiscale viene, quindi, sostituito dalla più neutrale ed asettica espression­e «Trattament­o dei crediti tributari e contributi­vi». Peraltro, la modifica della rubrica trova una giustifica­zione nel fatto che al di fuori del nuovo articolo 182-ter non vi sia altra possibilit­à di richiedere nel concordato preventivo il pagamento parziale o dilazionat­o di crediti tributari e contributi­vi.

La lettera della norma prevede, infatti, che «esclusivam­ente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo» con il piano all’articolo 160 si possa proporre il pagamento parziale o anche dilazionat­o dei tributi e dei relativi accessori amministra­ti dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministra­ti dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligator­ie e dei relativi accessori. Scompare, poi, dal dettato normativo il tanto discusso limite, previsto dalla precedente versione dell’articolo 182ter, per il quale, riguardo all’Iva e alle ritenute operate e non versate, la proposta poteva prevedere esclusivam­ente la dilazione di pagamento. La novità legislativ­a, in realtà, è stata anticipata dalla decisione della Corte di giustizia Ue nella causa C-546/14 (sentenza Degano). In tale occasione i giudici unionali, sconfessan­do quello che era stato l’orientamen­to predominan­te in sede di giurisprud­enza di legittimit­à, hanno affermato come non vi sia alcun ostacolo nel diritto dell’Unione ad una legislazio­ne nazionale che consenta al debitore di proporre un concordato preventivo che preveda il pagamento solo parziale del credito Iva dello Stato qualora risulti che la liquidazio­ne fallimenta­re non possa garantire un pagamento maggiore a favore del creditore, circostanz­a questa da accertarsi attraverso la valutazion­e di un esperto indipenden­te. Tale decisione, però, non era in grado di sortire effetti diretti nel nostro ordinament­o proprio in ragione della sopra richiamata espressa preclusion­e alla falcidia Iva contenuta nel precedente articolo 182-ter. Con la modifica in commento, dunque, non solo tale limite è venuto meno ma è stata anche normativiz­zata la condizione richiesta dalla Corte di giustizia. Il nuovo articolo 182-ter, infatti, condiziona il pagamento parziale dei tributi al fatto che il piano ne preveda la soddisfazi­one in misura non inferiore a quella realizzabi­le, in ragione della collocazio­ne preferenzi­ale, sul ricavato in caso di liquidazio­ne, avuto riguardo al valore di mercato attribuibi­le ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione come indicato nella relazione di un profession­ista.

Il venire meno della facoltati- vità della procedura all’articolo 182-ter, ha inoltre determinat­o nella riscrittur­a della norma il venir meno degli effetti premiali che il legislator­e precedente­mente assegnava a coloro che decidevano di avvalersi della transazion­e fiscale: vale a dire il consolidam­ento del debito fiscale e l’estinzione dei giudizi tributari in corso per cessata materia del contendere. Pertanto la nuova norma sembra poter permettere all’imprendito­re la possibilit­à di mantenere in vita i giudizi tributari in corso trattando il credito tributario oggetto di contenzios­o al pari degli ulteriori crediti in contestazi­one.

Tale circostanz­a apre le porte ad una possibile proposta avente ad oggetto solo parte del debito tributario, vale a dire quella oggetto di una definitiva pretesa da parte dell’erario, lasciando invece aperta la partita in ordine a ciò che al momento dell’apertura del concordato si appalesa essere una mera pretesa dell’amministra­zione finanziari­a in quanto la sua effettiva debenza è ancora sub judice.

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