La transazione fiscale diventa selettiva
Modificata la legge fallimentare con una nuova disciplina sul trattamento delle somme dovute all’Erar io nel concordato preventivo Spazio alla falcidia anche per Iva e contributi - La proposta può escludere debiti in contenzioso
La legge di bilancio approvata definitivamente giovedì dal Senato modifica l’articolo 182-ter della legge fallimentare riscrivendo le regole che sovrintendono al trattamento dei crediti tributari e contributivi nelle procedure di concordato preventivo ed accordo di ristrutturazione dei debiti. Il restyling operato dal legislatore parte già dalla rubrica dell’articolo dal quale scompare la controversa definizione di transazione fiscale. Si era infatti osservato come l’istituto in parola avesse ben poche delle caratteristiche normalmente riconducibili al significato classico che il termine transazione ha in ambito giuridico così come declinato all’articolo 1965 del Codice civile. Il termine transazione fiscale viene, quindi, sostituito dalla più neutrale ed asettica espressione «Trattamento dei crediti tributari e contributivi». Peraltro, la modifica della rubrica trova una giustificazione nel fatto che al di fuori del nuovo articolo 182-ter non vi sia altra possibilità di richiedere nel concordato preventivo il pagamento parziale o dilazionato di crediti tributari e contributivi.
La lettera della norma prevede, infatti, che «esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo» con il piano all’articolo 160 si possa proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori. Scompare, poi, dal dettato normativo il tanto discusso limite, previsto dalla precedente versione dell’articolo 182ter, per il quale, riguardo all’Iva e alle ritenute operate e non versate, la proposta poteva prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento. La novità legislativa, in realtà, è stata anticipata dalla decisione della Corte di giustizia Ue nella causa C-546/14 (sentenza Degano). In tale occasione i giudici unionali, sconfessando quello che era stato l’orientamento predominante in sede di giurisprudenza di legittimità, hanno affermato come non vi sia alcun ostacolo nel diritto dell’Unione ad una legislazione nazionale che consenta al debitore di proporre un concordato preventivo che preveda il pagamento solo parziale del credito Iva dello Stato qualora risulti che la liquidazione fallimentare non possa garantire un pagamento maggiore a favore del creditore, circostanza questa da accertarsi attraverso la valutazione di un esperto indipendente. Tale decisione, però, non era in grado di sortire effetti diretti nel nostro ordinamento proprio in ragione della sopra richiamata espressa preclusione alla falcidia Iva contenuta nel precedente articolo 182-ter. Con la modifica in commento, dunque, non solo tale limite è venuto meno ma è stata anche normativizzata la condizione richiesta dalla Corte di giustizia. Il nuovo articolo 182-ter, infatti, condiziona il pagamento parziale dei tributi al fatto che il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione come indicato nella relazione di un professionista.
Il venire meno della facoltati- vità della procedura all’articolo 182-ter, ha inoltre determinato nella riscrittura della norma il venir meno degli effetti premiali che il legislatore precedentemente assegnava a coloro che decidevano di avvalersi della transazione fiscale: vale a dire il consolidamento del debito fiscale e l’estinzione dei giudizi tributari in corso per cessata materia del contendere. Pertanto la nuova norma sembra poter permettere all’imprenditore la possibilità di mantenere in vita i giudizi tributari in corso trattando il credito tributario oggetto di contenzioso al pari degli ulteriori crediti in contestazione.
Tale circostanza apre le porte ad una possibile proposta avente ad oggetto solo parte del debito tributario, vale a dire quella oggetto di una definitiva pretesa da parte dell’erario, lasciando invece aperta la partita in ordine a ciò che al momento dell’apertura del concordato si appalesa essere una mera pretesa dell’amministrazione finanziaria in quanto la sua effettiva debenza è ancora sub judice.