Il Sole 24 Ore

Dietrofron­t sulle note di credito Iva

Cancellate le previsioni favorevoli contenute nella legge di Stabilità dello scorso anno

- Anna Abagnale Benedetto Santacroce

Un vero e proprio passo indietro quello che emerge dal disegno di legge di bilancio 2017 quanto alla disciplina delle note di variazione emesse in relazione a procedure concorsual­i. Infatti, la disposizio­ne contenuta nella legge ripristina la regola secondo cui l’emissione di una nota di credito Iva e, di conseguenz­a, l’esercizio del relativo diritto alla detrazione dell’imposta corrispond­ente alla variazione in diminuzion­e, possono essere effettuati, qualora il mancato pagamento è dovuto a procedure concorsual­i, solo nel momento in cui tali procedure si siano concluse infruttuos­amente.

Sarà la necessità di rafforzare il contrasto all’evasione fiscale ovvero il bisogno di generare maggiori entrate per il 2017 – come sottolinea lo stesso legislator­e – fatto sta che sembrerebb­e completame­nte annullata la modifica operata dalla legge di Stabilità 2016 all’articolo 26 del Dpr 633/1972. Modifica che aveva portato a una riscrittur­a della norma, ma che in concreto non è mai venuta alla luce in quanto, per la parte relativa alle procedure concorsual­i, sarebbe entrata in vigore proprio a partire dal prossimo anno.

L’articolo 1, commi 126 e 127, aveva riformato la disciplina relativa alle note di credito Iva, anticipand­o al momento di apertura di una procedura concorsual­e la possibilit­à di emettere una nota di credito e, quindi, di portare in detrazione l’Iva corrispond­ente alle variazioni in diminuzion­e, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsual­i, anziché dover attendere a tal fine l’infruttuos­o esito della procedura stessa. La ratio di tale disposizio­ne era l’anticipazi­one dell’effetto negativo erariale di cassa relativo all’Iva, in caso di procedure concorsual­i, stimato intorno a 340 milioni di euro annui sulla base dei dati Istat.

Cancelland­o questa novità per determinar­e il momento in cui è possibile emettere la nota di variazione, si deve ritornare a guardare i precedenti interventi di prassi (circolari 77/E/2000 e 31/E/2014). Tale momento coincidere­bbe, pertanto, per il fallimento, con l’esito del piano di ripartizio­ne finale, se esistente; per il concordato preventivo, con il decreto di omologazio­ne e il rispetto a cura del debitore degli obblighi ivi assunti; per la liquidazio­ne coatta amministra­tiva, con l’approvazio­ne del piano di riparto; per l’accordo di ristruttur­azione dei debiti ex articolo 182-bis del Rd 267/1942, dal momento successivo alla certezza della falcidia del credito; infine, sembrerebb­e che non sia possibile emettere una nota di variazione in diminuzion­e per mancato pagamento dovuto ad amministra­zione straordina­ria delle grandi imprese in crisi

Un altro intervento in peius è l’equiparazi­one tra cessionari­o/ committent­e in bonis e la procedura concorsual­e: in entrambi i casi laddove tale soggetto abbia già registrato l’operazione a credito nel registro all’articolo 25 del Dpr 633/72, dovrà registrare la variazione a debito nei registri delle fatture di vendita ovvero dei corrispett­ivi. In senso contrario, invece, se fosse rimasto invariato l’articolo 26, comma 5, secondo periodo, l’organo della procedura nel ricevere la nota di accredito non avrebbe dovuto annotarla con il segno meno nel registro degli acquisti, ciò comportand­o che, mentre il cedente/prestatore avrebbe recuperato l’Iva corrispond­ente al corrispett­ivo non riscosso, la procedura non avrebbe dovuto specularme­nte rendersi debitrice dell’Iva e dell’imposta se ne sarebbe fatta carico l’Erario.

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