Dietrofront sulle note di credito Iva
Cancellate le previsioni favorevoli contenute nella legge di Stabilità dello scorso anno
Un vero e proprio passo indietro quello che emerge dal disegno di legge di bilancio 2017 quanto alla disciplina delle note di variazione emesse in relazione a procedure concorsuali. Infatti, la disposizione contenuta nella legge ripristina la regola secondo cui l’emissione di una nota di credito Iva e, di conseguenza, l’esercizio del relativo diritto alla detrazione dell’imposta corrispondente alla variazione in diminuzione, possono essere effettuati, qualora il mancato pagamento è dovuto a procedure concorsuali, solo nel momento in cui tali procedure si siano concluse infruttuosamente.
Sarà la necessità di rafforzare il contrasto all’evasione fiscale ovvero il bisogno di generare maggiori entrate per il 2017 – come sottolinea lo stesso legislatore – fatto sta che sembrerebbe completamente annullata la modifica operata dalla legge di Stabilità 2016 all’articolo 26 del Dpr 633/1972. Modifica che aveva portato a una riscrittura della norma, ma che in concreto non è mai venuta alla luce in quanto, per la parte relativa alle procedure concorsuali, sarebbe entrata in vigore proprio a partire dal prossimo anno.
L’articolo 1, commi 126 e 127, aveva riformato la disciplina relativa alle note di credito Iva, anticipando al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di credito e, quindi, di portare in detrazione l’Iva corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali, anziché dover attendere a tal fine l’infruttuoso esito della procedura stessa. La ratio di tale disposizione era l’anticipazione dell’effetto negativo erariale di cassa relativo all’Iva, in caso di procedure concorsuali, stimato intorno a 340 milioni di euro annui sulla base dei dati Istat.
Cancellando questa novità per determinare il momento in cui è possibile emettere la nota di variazione, si deve ritornare a guardare i precedenti interventi di prassi (circolari 77/E/2000 e 31/E/2014). Tale momento coinciderebbe, pertanto, per il fallimento, con l’esito del piano di ripartizione finale, se esistente; per il concordato preventivo, con il decreto di omologazione e il rispetto a cura del debitore degli obblighi ivi assunti; per la liquidazione coatta amministrativa, con l’approvazione del piano di riparto; per l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex articolo 182-bis del Rd 267/1942, dal momento successivo alla certezza della falcidia del credito; infine, sembrerebbe che non sia possibile emettere una nota di variazione in diminuzione per mancato pagamento dovuto ad amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
Un altro intervento in peius è l’equiparazione tra cessionario/ committente in bonis e la procedura concorsuale: in entrambi i casi laddove tale soggetto abbia già registrato l’operazione a credito nel registro all’articolo 25 del Dpr 633/72, dovrà registrare la variazione a debito nei registri delle fatture di vendita ovvero dei corrispettivi. In senso contrario, invece, se fosse rimasto invariato l’articolo 26, comma 5, secondo periodo, l’organo della procedura nel ricevere la nota di accredito non avrebbe dovuto annotarla con il segno meno nel registro degli acquisti, ciò comportando che, mentre il cedente/prestatore avrebbe recuperato l’Iva corrispondente al corrispettivo non riscosso, la procedura non avrebbe dovuto specularmente rendersi debitrice dell’Iva e dell’imposta se ne sarebbe fatta carico l’Erario.