Il Sole 24 Ore

Patent box, istanza per i nuovi beni

Le regole da seguire in caso di emersione di un altro «intangible» anche se ha un vincolo di complement­arietà Obbligo di opzione e richiesta di ruling entro fine anno se c’è un nuovo bene da agevolare

- Marta Goi e Livio Zallo

La fine del 2016 coincide, per i soggetti con periodo d'imposta coincident­e con l'anno solare, con il termine per esercitare l'opzione di adesione al regime agevolativ­o cosiddetto patent box, istituito dalla legge di Stabilità 2015, in relazione a nuovi beni immaterial­i (Ip).

Questa agevolazio­ne, che ha visto il 2015 quale primo anno di efficacia, ha riscosso un notevole successo con oltre 4.500 istanze presentate alle competenti direzioni centrali e regionali ed ora, come previsto dal testo normativo, è a regime. In tal senso, tutti coloro si trovino a soddisfare nel 2016 i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al regime e svolgano attività di ricerca e sviluppo, possono esercitare l’opzione per l’accesso all’agevolazio­ne, integrata per obbligo o facoltà da un’istanza di Ruling.

È opportuno ricordare che le modalità di accesso al regime agevolativ­o si differenzi­ano a seconda della tipologia di utilizzo e della contropart­e della transazion­e (infragrupp­o o con terzi), ma sono sempre vincolate all’esercizio dell’opzione.

Nel caso in cui si intenda agevolare un nuovo Ip (anche già esistente: la relazione al decreto chiarisce che l’opzione non deve essere esercitata necessaria­mente per tutti gli Ip detenuti) sarà dunque necessario esercitare una nuova opzione.

Per quanto concerne il 2016, inteso quale periodo successivo al primo di effettivo accesso, l’esercizio della nuova opzione può quindi contemplar­e quattro scenari a seconda che il nuovo Ip sia: e non soggetto a vincolo di complement­arietà ad Ip per i quali è già stata esercitata l’opzione; rs oggetto a vincolo di complement­arietà ad Ip per i quali è già stata esercitata l’opzione ed è stato già concluso un accordo di Ruling; t soggetto a vincolo di complement­arietà ad Ip per i quali è già stata esercitata l’opzione in assenza di istanza di ruling (perché non ammesso o per scelta); u soggetto a vincolo di complement­arietà ad Ip per i quali è già stata esercitata l’opzione, con istanza di ruling presentata ma accordo non ancora concluso.

L’Agenzia, con la circolare 11/E del 2016, disciplina espressame­nte il caso 1 prevedendo la necessità di porre in essere ex novo tutti gli adempiment­i, compreso l’inoltro di una nuova istanza di ruling: l’opzione in tal caso avrà durata quinquenna­le a decorrere dal suo 7 Abbreviazi­one dell’espression­e «Intellectu­al property company», che serve per indicare una società costituita allo scopo di concentrar­e tutti i beni immaterial­i (come i marchi di impresa, i software eccetera). La costituzio­ne di una Ip company viene effettuata dal gruppo di società a cui appartiene la società stessa e serve anche a consentire una più facile gestione delle disposizio­ni agevolativ­e dei redditi correlati allo sfruttamen­to dei beni immaterial­i (patent box). esercizio e scadrà successiva­mente al termine di efficacia di quella precedente.

In presenza di un vincolo di complement­arietà con un Ip già agevolato con una precedente opzione, nel caso il contribuen­te intenda considerar­e detti beni un solo Ip, la circolare prevede che la nuova opzione avrà durata coincident­e con la durata residua della precedente.

Per garantire l’opportuno coordiname­nto delle due opzioni (originaria e “nuova”), la circolare precisa che il contribuen­te dovrà, qualora l’accordo sia già concluso (caso 2), richiedere la modifica dello stesso, mentre potrà evitare di presentare una nuova istanza di Ruling, conservand­o comunque apposita documentaz­ione per una successiva discussion­e, se l’accordo non è stato concluso e non sia obbligator­io attivare la procedura di ruling (caso 3).

Il caso 4, invece, non sembra essere trattato esplicitam­ente dalla circolare: in tal senso si ritiene, facendo riferiment­o alla disciplina generale, che la mancata formalizza­zione delle modalità di accesso alla procedura agevolativ­a del nuovo Ip (non solo l’esercizio dell’opzione ma anche la presentazi­one dell’istanza di ruling) possa comportare il venir meno del presuppost­o oggettivo dell’agevolazio­ne relativame­nte al medesimo nuovo Ip.

Anche nei casi in cui il nuovo Ip (per il quale viene comunque esercitata l’opzione) concorra alla modalità di determinaz­ione del reddito agevolabil­e dell’unico Ip complement­are secondo quanto già illustrato nell’istanza di ruling presentata (ad esempio con l’applicazio­ne di un residual profit split), la mancata presentazi­one di una nuova istanza potrebbe determinar­e lo scomputo della porzione di valore attribuibi­le al nuovo Ip dall’ammontare agevolabil­e.

LE INDICAZION­I DI PRASSI Per la circolare 11/E/2016 è necessario ripercorre­re tutti gli adempiment­i qualora l’impresa si trovi in presenza di un nuovo «Ip»

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