Patent box, istanza per i nuovi beni
Le regole da seguire in caso di emersione di un altro «intangible» anche se ha un vincolo di complementarietà Obbligo di opzione e richiesta di ruling entro fine anno se c’è un nuovo bene da agevolare
La fine del 2016 coincide, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, con il termine per esercitare l'opzione di adesione al regime agevolativo cosiddetto patent box, istituito dalla legge di Stabilità 2015, in relazione a nuovi beni immateriali (Ip).
Questa agevolazione, che ha visto il 2015 quale primo anno di efficacia, ha riscosso un notevole successo con oltre 4.500 istanze presentate alle competenti direzioni centrali e regionali ed ora, come previsto dal testo normativo, è a regime. In tal senso, tutti coloro si trovino a soddisfare nel 2016 i requisiti soggettivi e oggettivi per l’accesso al regime e svolgano attività di ricerca e sviluppo, possono esercitare l’opzione per l’accesso all’agevolazione, integrata per obbligo o facoltà da un’istanza di Ruling.
È opportuno ricordare che le modalità di accesso al regime agevolativo si differenziano a seconda della tipologia di utilizzo e della controparte della transazione (infragruppo o con terzi), ma sono sempre vincolate all’esercizio dell’opzione.
Nel caso in cui si intenda agevolare un nuovo Ip (anche già esistente: la relazione al decreto chiarisce che l’opzione non deve essere esercitata necessariamente per tutti gli Ip detenuti) sarà dunque necessario esercitare una nuova opzione.
Per quanto concerne il 2016, inteso quale periodo successivo al primo di effettivo accesso, l’esercizio della nuova opzione può quindi contemplare quattro scenari a seconda che il nuovo Ip sia: e non soggetto a vincolo di complementarietà ad Ip per i quali è già stata esercitata l’opzione; rs oggetto a vincolo di complementarietà ad Ip per i quali è già stata esercitata l’opzione ed è stato già concluso un accordo di Ruling; t soggetto a vincolo di complementarietà ad Ip per i quali è già stata esercitata l’opzione in assenza di istanza di ruling (perché non ammesso o per scelta); u soggetto a vincolo di complementarietà ad Ip per i quali è già stata esercitata l’opzione, con istanza di ruling presentata ma accordo non ancora concluso.
L’Agenzia, con la circolare 11/E del 2016, disciplina espressamente il caso 1 prevedendo la necessità di porre in essere ex novo tutti gli adempimenti, compreso l’inoltro di una nuova istanza di ruling: l’opzione in tal caso avrà durata quinquennale a decorrere dal suo 7 Abbreviazione dell’espressione «Intellectual property company», che serve per indicare una società costituita allo scopo di concentrare tutti i beni immateriali (come i marchi di impresa, i software eccetera). La costituzione di una Ip company viene effettuata dal gruppo di società a cui appartiene la società stessa e serve anche a consentire una più facile gestione delle disposizioni agevolative dei redditi correlati allo sfruttamento dei beni immateriali (patent box). esercizio e scadrà successivamente al termine di efficacia di quella precedente.
In presenza di un vincolo di complementarietà con un Ip già agevolato con una precedente opzione, nel caso il contribuente intenda considerare detti beni un solo Ip, la circolare prevede che la nuova opzione avrà durata coincidente con la durata residua della precedente.
Per garantire l’opportuno coordinamento delle due opzioni (originaria e “nuova”), la circolare precisa che il contribuente dovrà, qualora l’accordo sia già concluso (caso 2), richiedere la modifica dello stesso, mentre potrà evitare di presentare una nuova istanza di Ruling, conservando comunque apposita documentazione per una successiva discussione, se l’accordo non è stato concluso e non sia obbligatorio attivare la procedura di ruling (caso 3).
Il caso 4, invece, non sembra essere trattato esplicitamente dalla circolare: in tal senso si ritiene, facendo riferimento alla disciplina generale, che la mancata formalizzazione delle modalità di accesso alla procedura agevolativa del nuovo Ip (non solo l’esercizio dell’opzione ma anche la presentazione dell’istanza di ruling) possa comportare il venir meno del presupposto oggettivo dell’agevolazione relativamente al medesimo nuovo Ip.
Anche nei casi in cui il nuovo Ip (per il quale viene comunque esercitata l’opzione) concorra alla modalità di determinazione del reddito agevolabile dell’unico Ip complementare secondo quanto già illustrato nell’istanza di ruling presentata (ad esempio con l’applicazione di un residual profit split), la mancata presentazione di una nuova istanza potrebbe determinare lo scomputo della porzione di valore attribuibile al nuovo Ip dall’ammontare agevolabile.
LE INDICAZIONI DI PRASSI Per la circolare 11/E/2016 è necessario ripercorrere tutti gli adempimenti qualora l’impresa si trovi in presenza di un nuovo «Ip»