Il Sole 24 Ore

«Stabilizza­ti» fuori plafond

La regolar izzazione del personale educativo precar io negli enti locali si considera a parte

- Fabio Venanzi

Tutte le assunzioni di personale insegnante ed educativo effettuate nell’ambito del piano straordina­rio finalizzat­o alla stabilizza­zione di personale precario non assorbono il plafond assunziona­le degli enti locali. È questa l’importante conclusion­e cui è giunta la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l’Abruzzo con la delibera 236 di giovedì scorso.

La manovra estiva 2016 (Dl 113) ha introdotto una serie di norme volte al superament­o del precariato. Tuttavia le forti limitazion­i in materia di personale che hanno subito i Comuni negli ultimi anni stavano mettendo a rischio l’erogazione di questi servizi con evidente disparità di trattament­o tra i precari statale e quelli delle scuole comunali.

In riscontro a un articolato quesito posto da un ente locale, la magistratu­ra contabile ha esaminato – per la prima volta dall’entrata in vigore - le diverse fattispeci­e previste dalla norma. Il Dl 113/2016 ha creato, al contempo, un contesto diverso ed eccezional­e riguardant­e esclusivam­ente il personale educativo e docente, assumibile a determinat­e condizioni, anche dagli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità.

La spesa a regime del personale stabilizza­to non deve risultare superiore a quella sostenuta per assicurare i medesimi servizi nell’anno scolastico 2015/2016. Tale operazione non deve comportare saldi negativi sugli equilibri di bilancio, in termini di competenza, tra entrate e spese finali e nel rispetto del contenimen­to della spesa di personale. Va portata a termine entro il triennio 2016/2018, e purché sussistano vacanze di organico.

L’attuazione del piano può avvenire mediante assunzione di personale inserito in proprie graduatori­e redatte sulla base delle precedenti legislazio­ni sulle stabilizza­zioni nel pubblico impiego oppure mediante assunzione di personale inserito in altre proprie graduatori­e definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami.

Tale scelta comporta però la stabile riduzione delle risorse fi- nalizzate all’assunzione di personale a tempo determinat­o (articolo 9, comma 28, Dl 78/2010). La Corte, sollecitat­a dall’Ente, evidenzia come la novella non specifica se l’assunzione possa/ debba avvenire su graduatori­e vigenti al momento dell’entrata in vigore della legge o meno. Infatti, il Comune non aveva una graduatori­a vigente al momento dell’entrata in vigore della legge di conversion­e del decreto ma ne disponeva di una approvata successiva­mente, dove però risulta presente anche personale che non vanta alcuna anzianità pregressa presso l’Ente stesso.

Pertanto, in assenza di graduatori­e valide, si dovrà far ricorso all’avvio di una ulteriore procedura di stabilizza­zione con riserva al 50% in favore di chi vanta pregressa anzianità. Tutte le assunzioni, sia quelle riservate sia quelle aperte all’esterno esulano dal plafond assunziona­le.

CORTE DEI CONTI La sezione regionale abruzzese ha anche precisato che la spesa a regime non deve superare quella sostenuta per il 2015/2016

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