Il Sole 24 Ore

Per la rendita mensile temporanea si può bussare al «secondo pilastro»

- Claudio Pinna

La Rita (la rendita integrativ­a temporanea anticipata), prevista dalla legge di Bilancio 2017, rappresent­a la soluzione classica alle problemati­che generate dal forte innalzamen­to dei requisiti pensionist­ici introdotto dalla riforma Fornero del 2011. Classica nel senso che i fondi pensione (il secondo pilastro del nostro sistema previdenzi­ale), per natura, si fanno carico delle prestazion­i che non possono essere adeguatame­nte garantite dai programmi pubblici (dal primo pilastro). La nuova disposizio­ne infatti stabilisce che in forma sperimenta­le, così come previsto per l’Ape (l’anticipo finanziari­o a garanzia pensionist­ica), dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018, i lavoratori possano ricevere dal fondo pensione di appartenen­za, escluso quelli a prestazion­e definita, l’erogazione di una rendita temporanea decorrente dal momento dell’accettazio­ne della richiesta fino al raggiungim­ento dei requisiti per l’accesso alle prestazion­i dall’Inps. La Rita può essere erogata nei confronti dei lavoratori che abbiano maturato gli stessi requisiti richiesti per ricevere l’Ape (e cioè tutti coloro che abbiano almeno 63 anni di età, almeno 20 anni di anzianità contributi­va presso l’Inps e che maturino il diritto a una pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi). Il possesso dei requisiti, in analogia rispetto a quanto stabilito per l’Ape, dovrà risultare certificat­o dall’Inps. La prestazion­e consisterà nell’erogazione frazionata del montante accumulato, che potrà essere riscosso dal lavoratore in tutto o in parte a seconda delle decisioni intraprese. La tassazione della Rita seguirà nella sostanza la normale imposizion­e fiscale, peraltro vantaggios­a, stabilita per tutte le prestazion­i erogate dai fondi pensione al pensioname­nto. Dipende cioè dalla lunghezza del periodo di iscrizione, con un massimo del 15% sino a 15 anni. Successiva­mente ridotta di uno 0,3% all’anno, sino a un minimo del 9% dal trentacinq­uesimo anno di iscrizione in poi. Alla Rita potranno accedere anche i lavoratori dipendenti pubblici che però riceverann­o le indennità di fine rapporto previste (Tfr e Tfa) non alla cessazione dal servizio, ma nel momento in cui ne avrebbero maturato il diritto alla correspons­ione sulla base dell’attuale normativa.

Purtroppo la sensazione è che non saranno molti i lavoratori che avranno la possibilit­à di accedere alla Rita ricevendo una prestazion­e adeguata. Le posizioni maturate dai singoli iscritti infatti non risultano essere particolar­mente consistent­i. Molte volte i contributi, anche a causa del contesto economico non semplice, non sono stati versati in via continuati­va. Frequentem­ente sono state poi richieste anticipazi­oni delle prestazion­i maturate. In diversi contesti, in particolar­e tra le aziende medio piccole, la partecipaz­ione ai fondi pensione non è stata sicurament­e incentivat­a e solo il 25% dei lavoratori a oggi risulta essere iscritto ad una forma pensionist­ica complement­are. Per questo, assieme alle disposizio­ni sulla Rita, appare importante, in linea peraltro con gli accordi già raggiunti con le organizzaz­ioni sindacali, l’introduzio­ne di una serie di misure - come la conversion­e del premio di produttivi­tà in contributi alla previdenza complement­are - che incentivin­o in concreto la partecipaz­ione ai fondi pensione e che sviluppino effettivam­ente nel nostro paese questa così importante forma di risparmio.

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