Concessioni, ritardi con aumenti
Oneri edilizi maggiorati fino all’80 per cento nonostante le fideiussioni bancarie L’adunanza plenaria sottolinea la natura sanzionatoria delle previsioni
Aumenti fino all’80% per chi non versa i contributi di concessione entro otto mesi, anche se vi è la fideiussione di una banca: sono aumenti legittimi secondo il Consiglio di Stato (sentenza 7 dicembre 2016 n. 24, presidente F. Patroni Griffi, estensore G. Castriota Scanderbeg).
La questione interessa il privato che intenda costruire, tenuto a versare specifici importi («costo di costruzione» ed «oneri di urbanizzazione»), che spettano al Comune con pagamenti anche rateizzati. L’articolo 16 comma 3 del Dpr 380 prevede garanzie fideiussorie qualora si ottengano pagamenti rateizzati, con serie conseguenze in caso di ritardo nei pagamenti (art. 42 Dpr 380/2001). L’ente locale può infatti esigere fino al 20% in più del capitale, per ritardo di 120 giorni; fino al 40% per ritardo di 180 giorni, fino all’80% in più per ritardo di 240 giorni. A nulla vale l’esistenza di una fideiussione a garanzia dei pagamenti frazionati, perché il Comune ha interesse alla continuità delle proprie entrate e non è tenuto a riscuotere la somma rivolgendosi al garante che abbia fornito la fideiussione.
Secondo il Consiglio di Stato, il Comune, resosi conto del ritardo, non è tenuto ad evitare l’aggravio sul privato e quindi non deve chiedere al fideiussore, in occasione della prima scadenza (che già causa un aumento del 20%), il pagamento del dovuto. evitando ulteriori aggravi. Le sanzioni previste dall’articolo 42 del Dpr 380/2001 in caso di ritardo, intendono infatti generare un effetto deterrente, più che un mero riequilibrio delle finanze dell’amministrazione comunale creditrice. Quindi non si applica all’edilizia, secondo i giudici ammini- strativi, il principio di leale collaborazione tra creditore (il Comune) e privato (costruttore), perché prevale l'esigenza di continuità delle entrate. Beninteso, nulla vieta al Comune di rivolgersi subito al fideiussore, alla prima scadenza, senza aspettare l’impennata del debito a carico dell’impresa costruttrice: ma se il fideiussore non viene coinvolto, il debito comunque lievita. Non mancano gli effetti paradossali perché, come sottolinea lo stesso giudice, l’aumento del debito ( fino all'80% del capitale, dopo soli 240 giorni), a sua volta non è garantito dalla fideiussione, che riguarda solamente il debito principale (Cassazione n. 7885/2001) e non le sanzioni.
Con questa sentenza i giudici amministrativi invertono la progressiva tendenza a estendere il «dovere di soccorso» presente nelle gare di appalto, dove vi è la possibilità di regola- rizzare documenti imperfetti (articolo 46, decreto legislativo 163/2006, articolo 83, decreto legislativo 50/ 2016), nonché presente nelle procedure amministrative, dove l’articolo 10 bis della legge 241/1990 prevede un preavviso di rigetto per i provvedimenti sfavorevoli. Solo nell’edilizia è rimasto un moltiplicatore automatico e molto gravoso, insieme a una fideiussione valida solo per il capitale.
Il debito del costruttore si impenna perché ha natura sanzionatoria, mentre basterebbe applicare l’ articolo 7 del decreto legislativo 231/2000 (pagamenti nelle transazioni commerciali, direttive Ue 2000/35 e 7/2011) che prevede la nullità degli accordi tra imprenditori pubbliche amministrazioni che risultino «gravemente iniqui», imponendo per buona amministrazione l’immediato utilizzo della fideiussione.