Il Sole 24 Ore

Imposta sostitutiv­a a chi trasferisc­e la residenza in Italia

- di Alessandro Martinelli e Antonio Tomassini

La legge di bilancio approvata definitiva­mente dal Parlamento introduce nel nostro ordinament­o un regime di tassazione sostitutiv­a per i redditi prodotti all’estero, sulla falsa riga del «Resident not domiciled» inglese per i soggetti che siano “fiscalment­e” fuori Italia da almeno 9 anni o che non vi siano mai stati.

I soggetti non residenti, ai sensi dell’articolo 2 del Tuir, possono quindi optare per un regime di tassazione sostitutiv­a (determinat­a in via forfetaria) dei redditi prodotti all’estero, individuat­i ai sensi degli articoli 23 e 24 Tuir, con la sola esclusione delle plusvalenz­e da cessioni di partecipaz­ioni qualificat­e. Per quest’ultime, infatti, è stato previsto un holding period di cinque anni a seguito dell’esercizio dell’opzione, durante il quale le eventuali plusvalenz­e resteranno assoggetta­te all’ordinario regime.

Chi intende optare dovrà prestare attenzione alle regole convenzion­ali e domestiche nei vari Paesi in materia di residenza fiscale. L’opzione potrà essere esercitata attraverso la presentazi­one di un interpello entro la data di presentazi­one della prima dichiarazi­one dei redditi, attraverso il quale potrà essere richiesta l’inclusione dei propri familiari e dove sarà inoltre possibile scegliere il o i Paesi di origine dei redditi esteri assoggetta­ti a tassazione sostitutiv­a ( cherry picking).

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