Imposta sostitutiva a chi trasferisce la residenza in Italia
La legge di bilancio approvata definitivamente dal Parlamento introduce nel nostro ordinamento un regime di tassazione sostitutiva per i redditi prodotti all’estero, sulla falsa riga del «Resident not domiciled» inglese per i soggetti che siano “fiscalmente” fuori Italia da almeno 9 anni o che non vi siano mai stati.
I soggetti non residenti, ai sensi dell’articolo 2 del Tuir, possono quindi optare per un regime di tassazione sostitutiva (determinata in via forfetaria) dei redditi prodotti all’estero, individuati ai sensi degli articoli 23 e 24 Tuir, con la sola esclusione delle plusvalenze da cessioni di partecipazioni qualificate. Per quest’ultime, infatti, è stato previsto un holding period di cinque anni a seguito dell’esercizio dell’opzione, durante il quale le eventuali plusvalenze resteranno assoggettate all’ordinario regime.
Chi intende optare dovrà prestare attenzione alle regole convenzionali e domestiche nei vari Paesi in materia di residenza fiscale. L’opzione potrà essere esercitata attraverso la presentazione di un interpello entro la data di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, attraverso il quale potrà essere richiesta l’inclusione dei propri familiari e dove sarà inoltre possibile scegliere il o i Paesi di origine dei redditi esteri assoggettati a tassazione sostitutiva ( cherry picking).