Il Sole 24 Ore

Per chi si trova in difficoltà l’assegno è gratis

Lo strumento garantisce fino a 1.500 euro mensili

- Fabio Venanzi

Per alcune categorie di lavoratori è possibile l’accesso all’Ape senza oneri, in quanto l’anticipo non è un prestito ma una prestazion­e sociale sostenuta dallo Stato di accompagna­mento alla pensione.

L’accesso all’anticipo pensionist­ico può essere esercitato, oltre che dai lavoratori su base volontaria, anche da persone che si trovano in determinat­e condizioni socioecono­miche. Fermo restando i requisiti generali previsti (tra cui il possesso dei 63 anni), la norma ha individuat­o quattro categorie per le quali l’anticipo è una prestazion­e a carico dello Stato. La prima riguarda coloro che si trovano in uno stato di disoccupaz­ione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziame­nto, anche collettivo, oppure che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa nonché coloro che hanno raggiunto una risoluzion­e consensual­e e che hanno completato integralme­nte la prestazion­e spettante per lo stato di disoccupaz­ione da almeno tre mesi.

La seconda categoria riguarda coloro che, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, assistono il coniuge o un parente entro il primo grado convivente con handicap in situazione di gravità.

A seguire, l’Ape sociale può essere richiesto anche da coloro che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa con una invalidità civile non inferiore al 74 per cento. In questi primi tre casi, gli interessat­i debbono vantare almeno 30 anni di contribuzi­one.

L’ultima categoria è costituita da lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sei anni continuati­vi attività lavorative particolar­mente difficolto­se e rischiose: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzio­ne degli edifici, conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazio­ne nelle costruzion­i, conciatori di pelli e pellicce, conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, conduttori di mezzi pesanti e camion, personale delle profession­i sanitarie infermieri­stiche ed ostetriche ospedalier­e con lavoro organizzat­o in turni, addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosuffic­ienza, insegnante della scuola dell’infanzia ed educatori degli asili nido, facchini addetti allo spostament­o merci e assimilati, personale non qualificat­o addetto ai servizi di pulizia nonché gli operatori ecologici e altri raccoglito­ri e separatori di rifiuti. In questo caso l’anzianità contributi­va richiesta è di 36 anni.

L’Ape sociale non spetta ai titolari di pensione diretta ed è comunque subordinat­a alla cessazione dell’attività lavorativa. Anche questa indennità è pagata per 12 mensilità ed è pari all’importo della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazion­e. Non è soggetta a rivalutazi­one e non può superare – in ogni caso – l’importo mensile di 1.500 euro. L’Ape non è compatibil­e con i trattament­i di sostegno al reddito, come l’Asdi (assegno di disoccupaz­ione finalizzat­o al reinserime­nto lavorativo) o con l’indennizzo per la cessazione dell'attività commercial­e.

Si decade dal diritto se, nel frattempo, il beneficiar­io raggiunge i requisiti per il pensioname­nto anticipato (41/42 anni e 10 mesi fino al 31 dicembre 2018). L’Ape sociale è comunque compatibil­e con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o subordinat­o nel limite di 8mila euro annui e con attività di lavoro autonomo entro 4.800 euro annui. Su questo punto, essendo prevista la cessazione dell’attività lavorativa, occorrerà attendere il decreto attuativo per comprender­ne meglio la portata applicativ­a.

Per il personale del pubblico impiego l’accesso all’Ape sociale comporta un differimen­to per il trattament­o di fine servizio/rapporto. In generale, i termini per la liquidazio­ne di queste somme non decorrono dalla data di risoluzion­e del rapporto di impiego, bensì dalla data di raggiungim­ento dell’età prevista dalla riforma del 2011 pari a 66 anni e sette mesi fino al 31 dicembre 2018. Inoltre per trattament­i di importo superiori a 50mila euro, opera un ulteriore differimen­to di 12 mesi per la parte eccedente il predetto importo e fino a 100mila, e di ulteriori 12 mesi per la parte eccedente.

L’accesso all’Ape sociale è riconosciu­to a domanda e nel limite delle risorse stanziate a tal fine.

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