Precoci a casa dopo 41 anni
La condizione: avere 12 mesi di contributi prima dei 19 anni di età
pDopo diversi anni la legge di bilancio reintroduce una disciplina specifica per i lavoratori precoci, i quali, nella definizione data dalla legge stessa, sono coloro che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno di età.
Da solo questo requisito non basta comunque per fare scattare l’agevolazione pensionistica, che consiste nella possibilità di maturare la pensione anticipata, a partire dal 1° maggio 2017, col requisito di 41 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica. Pertanto 41 anni al posto degli attuali (fino a tutto il 2018 compreso) 41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
Al requisito di 41 anni si applicano gli incrementi per effetto della speranza di vita, con un primo scatto dal 1° gennaio 2019 che dovrebbe essere di 4 mesi in base alle stime Istat, da rivedere però tra un anno. Il beneficio interessa, tuttavia, solo i “vecchi iscritti”, ossia coloro che prima del 1996 avevano accreditato dei contributi ad una forma di previdenza obbligatoria. Infine, le uniche maggiorazioni all’anzianità contributiva applicabili sono quelle stabilite in favore degli invalidi e dei sordomuti.
Per accedere al beneficio occorre innanzitutto che ricorra una delle seguenti condizioni: e essere in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo; dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione obbli- gatoria davanti alle sedi dell’ispettorato a fronte di un recesso per giustificato motivo oggettivo solo per le imprese con più di 15 dipendenti se assunti prima del 7 marzo 2015 e a condizione che si stata conclusa integralmente la prestazione per la disoccupazione spettante a questi lavoratori da almeno tre mesi; r assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità; t avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni, per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74%; u svolgere da dipendente al momento del pensionamento almeno da sei anni in via continuativa attività “pesanti” per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo. I soggetti interessati sono operai edili e industria estrattiva, conduttori di gru nelle costruzioni, conciatori di pelli, autisti di mezzi pesanti – infermieri e ostetriche turnisti, assistenti di persone non autosufficienti, insegnanti degli asili nido, facchini, addetti alle puli- zie, operatori ecologici. i essere lavoratori usuranti in base al Dlgs 67/11.
L’accesso al pensionamento a quota 41 è soggetto, inoltre, al vincolo delle risorse stanziate (360 milioni nel 2017 e 550 nel 2018). Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti del numero delle stesse rispetto alle risorse finanziarie, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità che verranno dettati da specifico decreto della presidenza del consiglio basati sull’accesso alla pensione e alla data della domanda. Tale decreto dovrà, tra le altre cose, individuare le caratteristiche specifiche delle professioni gravose come sopra indicate, nonché stabilire i criteri e le procedure per la presentazione della domanda di accesso.
Rendendo ancora meno appetibile il pensionamento anticipato a quota 41, la legge di bilancio prevede, contrariamente a qualsiasi altro trattamento pensionistico, l’incumulabilità con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l’anzianità contributiva ordinaria comprensiva degli incrementi per la speranza di vita e l’anzianità al momento del pensionamento. Ad esempio, un uomo che maturerà i 41 anni il 1° ottobre 2017 (quando il requisito ordinario sarà 42 anni e 10 mesi) dal momento che decorrerà la sua pensione (dal 1° novembre) non potrà cumulare quest’ultima con redditi da lavoro per 1 anno e 10 mesi.
I PALETTI NORMATIVI Accesso al beneficio per chi è disoccupato, convive con disabilii, è invalido, ha svolto attività usuranti o «pesanti»