Contraddittorio, l’Iva «attrae» le altre imposte
pIn materia di Iva, il fisco deve attivare il contraddittorio con il contribuente prima dell’emissione dell’atto impositivo, pena l’invalidità dell’atto stesso. Qualora l’atto impositivo contenga rettifiche sia ai fini Iva sia ai fini di altri tributi, gli obblighi procedimentali validi per il tributo armonizzato si estendono anche alle altre imposte. È quanto emerge dalla sentenza 85/1/2016 resa dalla Ctr Bari (presidente e relatore Leuci).
A seguito di alcune richieste documentali formulate tramite questionario, l’agenzia delle Entrate emette nei confronti di una società di commercio al dettaglio un avviso di accertamento contenente alcune rettifiche ai fini Ires, Irap e Iva per l’anno 2007. In particolare, sulla base della documentazione contabile fornita dal contribuente, l’uf- ficio contesta presunte anomalie riguardanti le rimanenze di magazzino, il conto soci/anticipazioni, le movimentazioni del conto cassa, nonché elementi di antieconomicità dell’attività svolta derivanti dal rilevante costo del personale.
Il contribuente impugna l’avviso di accertamento lamentando, tra gli altri motivi, l’illegittimità del procedimento accertativo seguito dall’ufficio, dato che l’avviso di accertamento è stato emesso senza attivare alcun contraddittorio preventivo con il contribuente. I giudici di primo grado respin- gono la doglianza del contribuente, ma la Ctr ribalta il verdetto, prendendo le mosse dai princìpi medio tempore affermati dalla Corte di cassazione a Sezioni unite (sentenza 24823/2015), secondo cui: e il contraddittorio preventivo costituisce un obbligo per l’amministrazione finanziaria in materia di tributi armonizzati, trattandosi di un principio dichiarato imprescindibile dalla Corte di giustizia Ue. La violazione di tale obbligo comporta l’invalidità dell’atto, purché in giudizio il contribuente dimostri, in concreto, le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato; r per i tributi diversi dall’Iva, il nostro ordinamento prevede l’obbligo di attivare il contraddittorio preventivo solo in ipotesi specificamente individuate dalla legge (ad esempio, accertamento fondato su studi di settore o parametri).
Facendo applicazione di tali principi, la Ctr dichiara integralmente illegittimo l’avviso di accertamento, dato che lo stesso ha valenza anche ai fini dell’Iva e l’ufficio non ha permesso al contribuente di giustificare in via preventiva il proprio operato, fornendo già nella fase procedimentale gli elementi e la documentazione la cui utilità si è potuta apprezzare solamente nel corso del giudizio. In particolare, concludono i giudici di appello, affinché vi sia un effettivo contraddittorio l’ufficio deve esporre al contribuente i rilievi che intende formulare, così che questi possa controdedurre sulle specifiche contestazioni.
Tutta l’attività svolta dall’ufficio e dal contribuente prima della formale contestazione dei rilievi (invio di questionari, esibizione di documenti eccetera) non costituisce contraddittorio, trattandosi di mera attività istruttoria.
QUESTIONARI E DOCUMENTI Tutte le attività svolte dall’ufficio e dal contribuente prima della contestazione si configurano come mere azioni istruttorie